CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza resa dal Got del Tribunale cittadino che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto pluriaggravato di un portapacchi e di un'autoradio Pioneer sottratti dal veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. La proprietaria dell'auto, da cui venivano asportati detti oggetti aveva sporto immediata denuncia querela presso la locale caserma dei Carabinieri di Eboli, allegando altresì il filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza installato innanzi all'abitazione. Visionati i filmati, i Carabinieri, in persona del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e del milite [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo escusso in dibattimento in qualità di teste), riconoscevano l'attuale imputato, a loro già noto per i numerosi precedenti specifici e per attività di spaccio. Il giorno stesso procedevano ad una perquisizione domiciliare che dava esito positivo, essendo stata rinvenuta nella disponibilità del Capacchione la refurtiva, riconosciuta dalla vittima e alla stessa prontamente riconsegnata. Al momento del controllo, i militi avevano altresì notato che il Capacchione indossava gli stessi indumenti del giovane ripreso nel filmato durante lo svolgimento dell'azione delittuosa. 3. Avverso la prefata sentenza ricorrono i difensori dell'imputato che sollevano violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione, lamentando che l'impianto probatorio si sia unicamente fondato dalla visione, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, di un video estrapolato da una telecamera di sorveglianza, dal quale i predetti riconoscevano l'odierno imputato, in quanto soggetto noto all'ufficio. Si tratta di video mai confluito nel fascicolo processuale, così negandosi all'imputato la possibilità di visionario. Né la colpevolezza dell'imputato per il contestato reato può fondarsi sulla circostanza che gli oggetti trafugati siano stati rinvenuti nella sua disponibilità. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). La doglianza proposta è poi manifestamente infondata. Sulla base dei fatti, così come ricostruiti dai Giudici di merito, il Collegio ribadisce quanto già affermato da questa Corte Suprema, secondo cui "il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito" (Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925- 01). Tale condivisa linea interpretativa [Sul punto anche: Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277013 - 01, così nnassimata: Il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza); nello stesso senso, Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791 -01] conduce a riconoscere valore indiziante alla individuazione derivante dalla comparazione tra immagini su base esclusivamente percettiva ed a legittimare l'efficacia dimostrativa della percezione diretta nei casi in cui, come quello che ci occupa, la sovrapponibilità dei tratti sia di tale evidenza da non richiedere l'analisi antropometrica. Ammessa la valenza indiziante del riconoscimento su base percettiva, deve conseguentemente escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito. Nel caso in esame, la sentenza impugnata valorizza il riconoscimento effettuato dai militari sulla base della diretta presa visione delle immagini della videosorveglianza - come utile alla formazione del proprio libero convincimento - in un percorso motivazionale completo e conforme al disposto di cui all'art. 189 cod. proc. pen., in quanto comprensivo di ulteriori plurime circostanze di fatto probanti l'identificazione dell'imputato come l'autore del furto (la perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento della refurtiva presso la sua abitazione dell'imputato, la disponibilità di ulteriore refurtiva della stessa natura, il possesso dei medesimi indumenti immortalati nelle immagini). È altresì infondata la doglianza su una presunta violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. per mancata acquisizione al fascicolo processuale del filmato della videoripresa, non avendo quest'ultimo avuto in sé valore probatorio quale documento, ma, se mai, quale mero accertamento fattuale oggetto di una prova dichiarativa liberamente valutabile dal giudicante ex art. 189 cod. proc. pen. nel complesso degli ulteriori elementi di valutazione.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M . Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il