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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23197/2026

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sa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],n. 3107/5/16 depositata il 16 novembre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

A séguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza,compendiata nel processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 27 luglio2000, l’Ufficio di Locri dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di commercio all’ingrosso di oli eNumero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026grassi alimentari, un avviso di accertamento con il quale rettificava ladichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IVA per l’anno 1995,contestando l’indebita detrazione di costi relativi a operazioni di acquisto etrasporto d’olio ritenute oggettivamente inesistenti.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], che rigettavail suo ricorso.3.

La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria,sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3107/5/16del 16 novembre 2016, in accoglimento dell’appello della parte privata,annullava l’avviso di accertamento.3.1 A fondamento della decisione adottata i giudici regionaliosservavano che:- «[...] gli elementi posti a fondamento dell’accertamento e consideratisintomatici della fittizietà delle operazioni appa[riva]no assolutamenteinsufficienti a ritenere che nell’ipotesi in esame ricorr[esser]o pagamentiriferibili ad operazioni inesistenti», in quanto, «[...] avendo l’accertamentocontestato che [fosser]o stati effettivamente pagati i fornitori e che[fosser]o stati effettivamente effettuati i trasporti, sarebbe statanecessaria ulteriore attività investigativa volta a dimostrare che la societàcontrollata fosse essa stessa una scatola vuota, ossia una compaginesocietaria fittizia, non svolgente alcuna attività commerciale»;- «[a]l contrario, la stessa indagine [avev]a dimostrato come lasocietà fosse esistente, concretamente operante in quanto proprietaria dimezzi, immobili e strumenti finalizzati al conseguimento dell’oggettosociale, si avvalesse del personale di società collegata per i trasporti econseguisse ricavi».4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/20265.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.1.1 Si contesta alla CTR di non aver tenuto conto dei numerosielementi presuntivi offerti dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegnodella pretesa impositiva, di non averne apprezzato la gravità, precisione econcordanza e di non averne compiuto una valutazione unitaria.2.

Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17,19, comma 1, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di non avercorrettamente applicato le norme sul riparto dell’onere probatorio in temadi operazioni oggettivamente inesistenti.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la lorostretta connessione, in quanto anche il primo, sebbene formalmenteproposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., si presta adessere più correttamente ricondotto al paradigma del num. 3 dello stessocomma, risolvendosi al pari del secondo in una censura incentrata sulladedotta inosservanza da parte dei giudici d’appello delle norme attinentialla valutazione delle presunzioni semplici e al riparto dell’onereprobatorio.Tanto si ricava, in particolare, dalle argomentazioni conclusive svoltedall’Agenzia delle Entrate a pag. 18 del ricorso, che qui di séguito sitrascrivono: «Evidente, da quanto sopra esposto, che la CTR non ha inalcun modo valutato la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione eNumero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026concordanza degli indizi motivanti l’avviso di accertamento ed il pvc inha esposto adeguatamente l’esito di tale giudizio nella motivazione dellasentenza [...]».Giova, in proposito, rammentare che l’erronea intitolazione del motivodi ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della suasussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., nédetermina l’inammissibilità del ricorso, ove dall’articolazione della censurasia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass.4036/2014, Cass. 25557/2017, Cass. n. 17842/2024).3.1 Ciò premesso, le doglianze in scrutinio appaiono fondate.3.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, una volta che l’Ufficioabbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettivainesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provarnel’effettiva esistenza al fine di poter dedurre i relativi costi e detrarre l’IVAinerente.È stato, al riguardo, precisato che l’onere probatorio suaccennato nonpuò ritenersi assolto mediante l’esibizione della fattura o la dimostrazionedella regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento,poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo difar apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 17290/2017, Cass. n.17619/2018, Cass. n. 28628/2021).Il riferito indirizzo nomofilattico rinviene il suo fondamento normativonell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’art. 39,primo comma, lett. d) (richiamato dal successivo art. 40, primo comma),del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui le omissioni e le false o inesatteindicazioni contenute nella dichiarazione annuale presentata dalcontribuente ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi possono essereindirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, qualoraesse siano gravi, precise e concordanti.Numero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/20263.3 Sull’argomento questa Corte regolatrice ha inoltre costantementeaffermato i seguenti princìpi di diritto:- il giudice di merito deve effettuare una valutazione globale dei variindizi che consenta di ricavarne la gravità, precisazione e concordanzasulla scorta di un giudizio articolato, nel quale ciascun indizio rafforza e aun tempo trae vigore dall’altro in un rapporto di vicendevolecompletamento (cfr. Cass. n. 16708/2021, Cass. n. 11710/2022, Cass. n.21567/2025);- gli elementi assunti a fonte di una presunzione non devono esserenecessariamente plurimi, potendo il convincimento giudiziale fondarsianche su un elemento unico, purché grave e preciso (cfr. Cass. n.43/2019, Cass. n. 14150/2021, Cass. n. 17596/2021).3.4 Nel caso di specie la CTR ha omesso di compiere una valutazioned’insieme dei numerosi indizi offerti dall’Agenzia delle Entrate adimostrazione dell’oggettiva fittizietà delle operazioni di acquisto etrasporto di olio fatturate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.5 Come si ricava dall’esposizione contenuta nel ricorso, sorretta daspecifici richiami al prodromico p.v.c. redatto dal [OSCURATO:PERSONA] diLocri della Guardia di Finanza, gli elementi presuntivi posti a base dellapretesa erariale erano i seguenti:- «[...] per lunghi periodi nel corso dell’anno [1995] l’[OSCURATO:PERSONA] l’attività giornaliera del c/cassa [...] in negativo, mentre dallafatturazione risultavano pagamenti ”in contanti“ o ”per quietanza“ apropri fornitori di prodotti oleari»;- erano stati svolti «[...] c.d. controlli incrociati, nel corso dei qualie[ra] emerso che diverse aziende fornitrici di prodotti oleari [aveva]nodichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la S.r.l.[OSCURATO:PERSONA] e di non conoscere il suo legale rappresentante, mentre altreditte, pur confermando l’esistenza delle forniture, ne [aveva]noridimensionato le quantità descritte in fattura [...]»;Numero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026- quanto, poi, ai costi di trasporto non riconosciuti, «[d]all’esame dellebolle di accompagnamento e[ra] emerso che l’unico autista alledipendenze, tale Cardillo, effettuava alcuni trasporti nei giorni in cui eraassente dal servizio (assenza rilevata dal libro paga e matricola), mentrealtri erano effettuati da conducenti che erano dipendenti di altra aziendapresso cui risultavano in servizio nei giorni indicati sulla documentazioneverificata».3.6 Ora, lungi dal procedere a una disamina unitaria e globale di tuttigli elementi innanzi illustrati - onde verificare se gli stessi, quand’anche, inipotesi, singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno trarre vigoredall’altro in un rapporto di reciproco completamento -, i giudici regionali lihanno sic et simpliciter definito «insufficienti», erroneamente attribuendorilievo, ai fini della soluzione della controversia, alla circostanza che leindagini condotte dai finanzieri avessero consentito di appurare che lasocietà verificata era «esistente» e «concretamente operante» e noncostituiva una «scatola vuota, cioè una compagine [...] fittizia, nonsvolgente alcuna attività commerciale»; ciò che, in tutta evidenza, nonbasta ad escludere che le singole operazioni di acquisto e trasporto d’oliospecificamente contestate dall’Ufficio non fossero mai state realmenteposte in essere.3.7 Così operando, la Commissione regionale ha dunque violato laricordata regula iuris secondo la quale, in caso di accertamenti fiscaliriguardanti operazioni oggettivamente inesistenti, la valutazione deglielementi presuntivi deve essere svolta dal giudice di merito in manieraintegrata e non parcellizzata.4.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiaNumero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],n. 3107/5/16 depositata il 16 novembre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. A séguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza,compendiata nel processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 27 luglio2000, l’Ufficio di Locri dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di commercio all’ingrosso di oli eNumero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026grassi alimentari, un avviso di accertamento con il quale rettificava ladichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IVA per l’anno 1995,contestando l’indebita detrazione di costi relativi a operazioni di acquisto etrasporto d’olio ritenute oggettivamente inesistenti.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], che rigettavail suo ricorso.3. La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria,sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3107/5/16del 16 novembre 2016, in accoglimento dell’appello della parte privata,annullava l’avviso di accertamento.3.1 A fondamento della decisione adottata i giudici regionaliosservavano che:- «[...] gli elementi posti a fondamento dell’accertamento e consideratisintomatici della fittizietà delle operazioni appa[riva]no assolutamenteinsufficienti a ritenere che nell’ipotesi in esame ricorr[esser]o pagamentiriferibili ad operazioni inesistenti», in quanto, «[...] avendo l’accertamentocontestato che [fosser]o stati effettivamente pagati i fornitori e che[fosser]o stati effettivamente effettuati i trasporti, sarebbe statanecessaria ulteriore attività investigativa volta a dimostrare che la societàcontrollata fosse essa stessa una scatola vuota, ossia una compaginesocietaria fittizia, non svolgente alcuna attività commerciale»;- «[a]l contrario, la stessa indagine [avev]a dimostrato come lasocietà fosse esistente, concretamente operante in quanto proprietaria dimezzi, immobili e strumenti finalizzati al conseguimento dell’oggettosociale, si avvalesse del personale di società collegata per i trasporti econseguisse ricavi».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/20265. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.1.1 Si contesta alla CTR di non aver tenuto conto dei numerosielementi presuntivi offerti dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegnodella pretesa impositiva, di non averne apprezzato la gravità, precisione econcordanza e di non averne compiuto una valutazione unitaria.2. Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17,19, comma 1, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di non avercorrettamente applicato le norme sul riparto dell’onere probatorio in temadi operazioni oggettivamente inesistenti.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la lorostretta connessione, in quanto anche il primo, sebbene formalmenteproposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., si presta adessere più correttamente ricondotto al paradigma del num. 3 dello stessocomma, risolvendosi al pari del secondo in una censura incentrata sulladedotta inosservanza da parte dei giudici d’appello delle norme attinentialla valutazione delle presunzioni semplici e al riparto dell’onereprobatorio.Tanto si ricava, in particolare, dalle argomentazioni conclusive svoltedall’Agenzia delle Entrate a pag. 18 del ricorso, che qui di séguito sitrascrivono: «Evidente, da quanto sopra esposto, che la CTR non ha inalcun modo valutato la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione eNumero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026concordanza degli indizi motivanti l’avviso di accertamento ed il pvc inha esposto adeguatamente l’esito di tale giudizio nella motivazione dellasentenza [...]».Giova, in proposito, rammentare che l’erronea intitolazione del motivodi ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della suasussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., nédetermina l’inammissibilità del ricorso, ove dall’articolazione della censurasia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass.4036/2014, Cass. 25557/2017, Cass. n. 17842/2024).3.1 Ciò premesso, le doglianze in scrutinio appaiono fondate.3.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, una volta che l’Ufficioabbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettivainesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provarnel’effettiva esistenza al fine di poter dedurre i relativi costi e detrarre l’IVAinerente.È stato, al riguardo, precisato che l’onere probatorio suaccennato nonpuò ritenersi assolto mediante l’esibizione della fattura o la dimostrazionedella regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento,poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo difar apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 17290/2017, Cass. n.17619/2018, Cass. n. 28628/2021).Il riferito indirizzo nomofilattico rinviene il suo fondamento normativonell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’art. 39,primo comma, lett. d) (richiamato dal successivo art. 40, primo comma),del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui le omissioni e le false o inesatteindicazioni contenute nella dichiarazione annuale presentata dalcontribuente ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi possono essereindirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, qualoraesse siano gravi, precise e concordanti.Numero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/20263.3 Sull’argomento questa Corte regolatrice ha inoltre costantementeaffermato i seguenti princìpi di diritto:- il giudice di merito deve effettuare una valutazione globale dei variindizi che consenta di ricavarne la gravità, precisazione e concordanzasulla scorta di un giudizio articolato, nel quale ciascun indizio rafforza e aun tempo trae vigore dall’altro in un rapporto di vicendevolecompletamento (cfr. Cass. n. 16708/2021, Cass. n. 11710/2022, Cass. n.21567/2025);- gli elementi assunti a fonte di una presunzione non devono esserenecessariamente plurimi, potendo il convincimento giudiziale fondarsianche su un elemento unico, purché grave e preciso (cfr. Cass. n.43/2019, Cass. n. 14150/2021, Cass. n. 17596/2021).3.4 Nel caso di specie la CTR ha omesso di compiere una valutazioned’insieme dei numerosi indizi offerti dall’Agenzia delle Entrate adimostrazione dell’oggettiva fittizietà delle operazioni di acquisto etrasporto di olio fatturate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.5 Come si ricava dall’esposizione contenuta nel ricorso, sorretta daspecifici richiami al prodromico p.v.c. redatto dal [OSCURATO:PERSONA] diLocri della Guardia di Finanza, gli elementi presuntivi posti a base dellapretesa erariale erano i seguenti:- «[...] per lunghi periodi nel corso dell’anno [1995] l’[OSCURATO:PERSONA] l’attività giornaliera del c/cassa [...] in negativo, mentre dallafatturazione risultavano pagamenti ”in contanti“ o ”per quietanza“ apropri fornitori di prodotti oleari»;- erano stati svolti «[...] c.d. controlli incrociati, nel corso dei qualie[ra] emerso che diverse aziende fornitrici di prodotti oleari [aveva]nodichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la S.r.l.[OSCURATO:PERSONA] e di non conoscere il suo legale rappresentante, mentre altreditte, pur confermando l’esistenza delle forniture, ne [aveva]noridimensionato le quantità descritte in fattura [...]»;Numero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026- quanto, poi, ai costi di trasporto non riconosciuti, «[d]all’esame dellebolle di accompagnamento e[ra] emerso che l’unico autista alledipendenze, tale Cardillo, effettuava alcuni trasporti nei giorni in cui eraassente dal servizio (assenza rilevata dal libro paga e matricola), mentrealtri erano effettuati da conducenti che erano dipendenti di altra aziendapresso cui risultavano in servizio nei giorni indicati sulla documentazioneverificata».3.6 Ora, lungi dal procedere a una disamina unitaria e globale di tuttigli elementi innanzi illustrati - onde verificare se gli stessi, quand’anche, inipotesi, singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno trarre vigoredall’altro in un rapporto di reciproco completamento -, i giudici regionali lihanno sic et simpliciter definito «insufficienti», erroneamente attribuendorilievo, ai fini della soluzione della controversia, alla circostanza che leindagini condotte dai finanzieri avessero consentito di appurare che lasocietà verificata era «esistente» e «concretamente operante» e noncostituiva una «scatola vuota, cioè una compagine [...] fittizia, nonsvolgente alcuna attività commerciale»; ciò che, in tutta evidenza, nonbasta ad escludere che le singole operazioni di acquisto e trasporto d’oliospecificamente contestate dall’Ufficio non fossero mai state realmenteposte in essere.3.7 Così operando, la Commissione regionale ha dunque violato laricordata regula iuris secondo la quale, in caso di accertamenti fiscaliriguardanti operazioni oggettivamente inesistenti, la valutazione deglielementi presuntivi deve essere svolta dal giudice di merito in manieraintegrata e non parcellizzata.4. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiaNumero registro generale 73/2018Numero sezionale 5252/2026Numero di raccolta generale 23197/2026Data pubblicazione 14/07/2026uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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