Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25964/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di om issis I confermava quella dibattimentale di primo grado, con la quale H.D. ritenuto pienamente capace d'intendere e volere - era stato condannato alla pena dell'ergastolo, previo diniego delle attenuanti generiche, perché riconosciuto colpevole dell'omicidio della convivente,' G.B. 1, e di maltrattamenti ai danni della medesima, così come rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica.

Per l'omicidio erano state, altresì, ritenute l'aggravante delle sevizie e della crudeltà e l'aggravante ulteriore dell'avvenuta consumazione in occasione della commissione dei maltrattamenti.

Per quanto di ulteriore interesse in questa sede, il formulato giudizio di piena imputabilità si basava sulla rilevata assenza di malattie mentali, o di disturbi gravi della personalità, causalmente incidenti sui fatti oggetto d'imputazione.

Trattavasi di persona dedita all'assunzione di stupefacenti e bevande alcoliche, ma che non versava in stato d'intossicazione cronica.

Il movente di gelosia andava • considerato, in tema, ininfluente.

Certa di tali conclusioni, la Corte di assise di appello riteneva corretta la prima decisione, che aveva rifiutato l'espletamento della perizia psichiatrica richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. proc. peri, né dunque riteneva di disporla in fase di gravame.

La mancata concessione delle attenuanti generiche era giustificata con il richiamo alle efferate modalità esecutive dell'omicidio, all'elevata intensità del dolo (che sorreggeva altresì la concorrente condotta di maltrattamenti) e alla totale mancanza di resipiscenza.

2. ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di perizia psichiatrica.

Il quadro psicopatologico dell'imputato, riconducibile ad una delirante forma maniacale di gelosia, avrebbe imposto un tale accertamento, l'unico in grado di fugare con certezza ogni dubbio sulla sua capacità d'intendere e volere.

Il dubbio sarebbe stato alimentato da numerose stranezze comportamentali, che denoterebbero, rispetto ad H.D. mancanza di autocontrollo, contraddittorietà di atteggiamenti e scarsa lucidità mentale.

Anche lo scollamento emotivo e la totale apatia, rivelate dall'imputato in corso di giudizio, sarebbero spie di un disturbo grave della personalità, incidente sull'imputabilità.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Quest'ultimo rifletteva un'illecita duplicazione di argomenti a sfavore dell'imputato, in quanto l'efferatezza della condotta era assorbita dall'aggravante di cui all'art. 576, n. 1), cod. pen., in rapporto all'art. 61, n. 4).

L'elevata intensità del dolo non poteva ritenersi, in assoluto, ostativa, così come la mancata resipiscenza non era necessariamente espressione di personalità negativa, potendo l'atteggiamento processuale essere ricondotto a legittima strategia difensiva.

Non sarebbero stati, per contro, valutati i numerosi indicatori favorevoli, rappresentati dalla gelosia morbosa, dallo stato di dipendenza da sostanze di abuso, dal degrado sociale in cui versavano colpevole e vittima, dagli atteggiamenti provocatori di quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo di ricorso non è fondato,

1.1. Esso è in sé correttamente impostato, nel senso che la richiesta di perizia, rinnovata nei motivi di appello, evadeva in sé dal perimetro di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (dal giudice a qua, dunque, impropriamente richiamato), posto che non si trattava, nella specie, di rinnovare l'istruzione dibattimentale al fine di assumere prove nuove.

La nozione di prova nuova va correttamente riferita, nel contesto del menzionato art. 603, comma 1, all'insieme degli elementi dimostrativi già noti al tempo della celebrazione del primo giudizio, e come tali suscettibili di introduzione nel corso di esso, che tuttavia, per eventualità di vario genere, introdotti non furono (in termini, Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01).

Deve trattarsi, insomma, di prova mai valutata dal giudice di primo grado, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato (cfr. anche Sez. 1, n. 5167 del 21/02/1994, Fagiolo, Rv. 197344-01).

Non rientra nella fattispecie la prova già sottoposta all'attenzione dei primo giudice, ai sensi dell'art. 495 o dell'art. 507 cod. proc. pen., e il cui espletamento non fu da questi disposto per ritenuta mancanza dei requisiti di legge (l'ammissibilità, pertinenza e rilevanza del mezzo, nel primo caso, l'assoluta necessità della sua assunzione ai fini del decidere, nel secondo).

Prova nuova è dunque, ai fini in discorso, la prova già disponibile nei giudizio di primo grado, ma per qualunque ragione li non richiesta, né ammessa d'ufficio., e non già la prova ritualmente richiesta e sulla cui ammissione il giudice di primo grado ha negativamente pronunciato, all'esordio del dibattimento, nel corso o al termine del medesimo (Sez. 1, n. 15559 del 07/02/2022, Brogno).Cori riferimento a quest'ultimo caso, che è quello qui rilevante, è pacifico che il giudice di primo grado abbia il dovere di attivare, d'ufficio o su richiesta di parte, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, nei termini previsti dal menzionato art. 507, e abbia l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115-01; Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013, Liu, Rv. 256116-01), restando sul punto la sua decisione rivisitabile dal giudice superiore, tenuto a saggiare la tenuta dell'apparato argomentativo della decisione reiettiva, disponendo se del caso l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale.

1.2. Operate tali indispensabili precisazioni, occorre rammentare altresì che l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato è sempre doverosa da parte del giudice di merito, che è tenuto a procedervi, anche in appello, allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267450-01; Sez. 6, n. 34570 del 19/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253435-01; Sez. 3, n. 19733 del 08/04/2010, Vinci; Rv. 247191-01).

La Corte distrettuale non si è -in ogni caso- sottratta a tale pregiudiziale importante compito e, nel compiere le corrispondenti valutazioni, si è correttamente attenuta al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01; Sez. 1, n. 35842 dei 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616-01; Sez. 1, n. 52951 dei 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339-01; Sez. 3, n. 1161 dei 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923-01), secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, non sempre inquadrabili nel catalogo nosografico delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermità» rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dai disturbo mentale; mentre nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali, o alterazioni e disarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché, di regola, agli stati emotivi e passionali.

1.3. La sentenza impugnata, movendo da queste lineari premesse ermeneutiche, ha dunque indagato, con scrupolo, in ordine all'imputabilità di H. D. al tempo dei fatti e, reputando di poter decidere allo stato degli atti, senza bisogno di ausilio peritale, ha concluso in senso affermativo.Le censure dal ricorrente avanzate, sull'aspetto procedurale (mancata esecuzione della perizia), e sulla conclusione di merito (piena capacità d'intendere e volere), non colgono nel segno.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che costituisce valutazione dl fatto, che compete esclusivamente al giudice di merito, ed è insindacabile In sede di legittimità se congruamente motivata, lo stabilire se l'imputato debba essere riconosciuto come persona inferma, o seminferma, di mente al tempo della condotta (Sez. 2, n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107-01; Sez. 3, n. 3912 del 11/0211991, Martinelli, Rv. 186778-01).

La motivazione deve riflettere un'esaustiva ricognizione delle risultanze medico-legali, se del caso integrate mediante approfondimento peritale, e conformarsi a corretti criteri scientifici, di tipo clinico e valutativo (Sei. 1, n. 11897 dei 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828-01).

La perizia è dunque, in una materia, come quella dell'imputabilità, che certamente implica l'acquisizione di dati, e l'effettuazione di valutazioni, che richiedono specifiche competenze tecnico-scientifiche, uno strumento di conoscenza a disposizione del giudice di merito, senza per questo perdere, anche qui, la sua natura di mezzo di prova essenzialmente discrezionale, poiché è rimessa al giudice stesso, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la decisione in ordine alla necessità di disporre indagini specifiche (Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bambino, Rv. 226330-01; Sez. 5, n. 1476 del 10/12/1997, dep. 1998, Iliano, Rv. 209805-01; Sei. 1, n. 7570 del 09/06/1993, Nastasi, Rv. 194776-01).

La perizia sfugge alla nozione di «prova decisiva», evocata dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di un mezzo istruttorio "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità giudiziale (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707-01).

Spetta, dunque, al medesimo giudice del merito la valutazione delle risultanze processuali, funzionale all'apprezzamento, ancora una volta insindacabile In sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione, se occorra far luogo a perizia; il canone opera anche rispetto agli accertamenti di natura medico-legale, inclusa la perizia psichiatrica (Sei. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226-01).

1.4. La sentenza impugnata, valutata alla stregua di tali principi, non appare eccepibile.

Essa è accurata, in quanto espone con il dovuto approfondimento, a fronte delle prospettazioni difensive, le ragioni alla base del formulato giudizio di sussistenza, nell'imputato, della piena capacità di intendere e di volere al momento della perpetrazione delle condotte criminose; e, specularmente, alla base del formulato giudizio di superfluità della perizia sul punto.

Le confutazioni sono reiterative, di puro fatto e, particolare certamente assai rilevante, non sono sostenute da alcuna documentazione medica di parte.

L'analisi condotta risulta, in conclusione, realmente esaustiva, esente da vizi del ragionamento logico e rispondente ai condivisi approdi della scienza medico legale.

A tale constatazione si arresta il sindacato di questa Corte.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

In tema di attenuanti generiche, occorre sempre tenere presente che la Valutazione si sostanzia In un giudizio di fatto, dal contenuto discrezionale; quel che è richiesto al giudice di merito, che vi attende, è di esternare, per il tramite di una motivazione logica, non contraddittoria e ragionevolmente adeguata rispetto ad eventuali specifiche deduzioni difensive, gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20101/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

La motivazione del giudice distrettuale è conforme al modello e supera così indenne il vaglio di legittimità.

I puntuali richiami alla spietatezza della condotta (che va oltre i termini dell'aggravante di ci all'art. 61, n. 4, cod. pen.), all'accentuata colpevolezza e all'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e rivisitazione critica (al di là delle libere scelte di contegno processuale) rappresentano passaggi motivazionali difficilmente confutabili.

L'evidenziazione di elementi di tale significatività e gravità, non altrimenti bilanciabile dai pur prospettati elementi di segno contrario, ampiamente sorregge la negata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3.

L'infondatezza di entrambi i motivi non esime il Collegio dal rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'assorbimento del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi in quello di omicidio, aggravato dall'essere stato quest'ultimo commesso, come prevede l'art. 576, n. 5), cod. peri., «in occasione» delle condotte integrative di altre fattispecie, tra cui rientra propria quella di maltrattamenti.

La costante giurisprudenza di legittimità riconosce infatti, nella citata disposizione di diritto sostanziale, una fattispecie di reato complesso, in forza specificamente della contestualità del reato di omicidio con taluno degli altri nella disposizione indicati (Sez. 1, n. 29167 del 26/05/2017, Nwajiobi, Rv. 2702181; Sez. 1, n. 6775 del 28101/2015, Erra, Rv. 230149).

La medesima giurisprudenza ha da tempo sottolineato che il concorso dell'omicidio con uno di questi altri reati è escluso «senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti» (Sez. 1, n. 12680 del 29/01/2008, Giorni, Rv. 239365; Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189872).

Perché nel delitto di omicidio sia assorbito il diverso reato ex art. 576, n. 5), cod. pen., in occasione del quale il primo è commesso, è in altre parole sufficiente la mera contestualità dei reati, mentre non è necessaria la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti; non occorre in particolare l'inserimento dei fatti nella stessa ottica funzionale, che costituisce il presupposto ordinario per la configurabilità del reato complesso.

Ne segue che, nei casi in cui l'omicidio venga commesso contestualmente al reato di maltrattamenti, la legge prevede sostanzialmente una soglia di configurabilità del reato complesso diversa e di livello inferiore rispetto a quella generalmente richiesta per tale figura, in quanto limitata per l'appunto a tale contestualità spazio-temporale tra i fatti (Sez.

U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973-01, §

8.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto); contestualità che, essendo il reato di maltrattamenti necessariamente abituale, è insita nell'interferenza naturalistica delle rispettive condotte, rappresentando l'omicidio in tal caso un tragico salto qualitativo rispetto ai comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posti in essere fino a quel momento nei confronti della vittima (v. già Sez. 1, n. 16578 del 21/02/2003, Spataro, Rv. 224797-01).

4. La sentenza impugnata deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio, limitatamente ai reato di maltrattamenti di cui al capo 13), la cui integrazione deve essere esclusa.

L'esclusione non sortisce effetti sul piano sanzionatorio, posto che la pena del reato sub B) era rimasta assorbita nell'ergastolo irrogato per l'omicidio ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen.

Il ricorso deve essere respinto nei resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (art. 572 c.p.), che esclude.

Rigetta, nel resto, il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 02/03/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di om issis I confermava quella dibattimentale di primo grado, con la quale H.D. ritenuto pienamente capace d'intendere e volere - era stato condannato alla pena dell'ergastolo, previo diniego delle attenuanti generiche, perché riconosciuto colpevole dell'omicidio della convivente,' G.B. 1, e di maltrattamenti ai danni della medesima, così come rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica. Per l'omicidio erano state, altresì, ritenute l'aggravante delle sevizie e della crudeltà e l'aggravante ulteriore dell'avvenuta consumazione in occasione della commissione dei maltrattamenti. Per quanto di ulteriore interesse in questa sede, il formulato giudizio di piena imputabilità si basava sulla rilevata assenza di malattie mentali, o di disturbi gravi della personalità, causalmente incidenti sui fatti oggetto d'imputazione. Trattavasi di persona dedita all'assunzione di stupefacenti e bevande alcoliche, ma che non versava in stato d'intossicazione cronica. Il movente di gelosia andava • considerato, in tema, ininfluente. Certa di tali conclusioni, la Corte di assise di appello riteneva corretta la prima decisione, che aveva rifiutato l'espletamento della perizia psichiatrica richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. proc. peri, né dunque riteneva di disporla in fase di gravame. La mancata concessione delle attenuanti generiche era giustificata con il richiamo alle efferate modalità esecutive dell'omicidio, all'elevata intensità del dolo (che sorreggeva altresì la concorrente condotta di maltrattamenti) e alla totale mancanza di resipiscenza. 2. ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di perizia psichiatrica. Il quadro psicopatologico dell'imputato, riconducibile ad una delirante forma maniacale di gelosia, avrebbe imposto un tale accertamento, l'unico in grado di fugare con certezza ogni dubbio sulla sua capacità d'intendere e volere. Il dubbio sarebbe stato alimentato da numerose stranezze comportamentali, che denoterebbero, rispetto ad H.D. mancanza di autocontrollo, contraddittorietà di atteggiamenti e scarsa lucidità mentale. Anche lo scollamento emotivo e la totale apatia, rivelate dall'imputato in corso di giudizio, sarebbero spie di un disturbo grave della personalità, incidente sull'imputabilità.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Quest'ultimo rifletteva un'illecita duplicazione di argomenti a sfavore dell'imputato, in quanto l'efferatezza della condotta era assorbita dall'aggravante di cui all'art. 576, n. 1), cod. pen., in rapporto all'art. 61, n. 4). L'elevata intensità del dolo non poteva ritenersi, in assoluto, ostativa, così come la mancata resipiscenza non era necessariamente espressione di personalità negativa, potendo l'atteggiamento processuale essere ricondotto a legittima strategia difensiva. Non sarebbero stati, per contro, valutati i numerosi indicatori favorevoli, rappresentati dalla gelosia morbosa, dallo stato di dipendenza da sostanze di abuso, dal degrado sociale in cui versavano colpevole e vittima, dagli atteggiamenti provocatori di quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo di ricorso non è fondato, 1.1. Esso è in sé correttamente impostato, nel senso che la richiesta di perizia, rinnovata nei motivi di appello, evadeva in sé dal perimetro di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (dal giudice a qua, dunque, impropriamente richiamato), posto che non si trattava, nella specie, di rinnovare l'istruzione dibattimentale al fine di assumere prove nuove. La nozione di prova nuova va correttamente riferita, nel contesto del menzionato art. 603, comma 1, all'insieme degli elementi dimostrativi già noti al tempo della celebrazione del primo giudizio, e come tali suscettibili di introduzione nel corso di esso, che tuttavia, per eventualità di vario genere, introdotti non furono (in termini, Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01). Deve trattarsi, insomma, di prova mai valutata dal giudice di primo grado, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato (cfr. anche Sez. 1, n. 5167 del 21/02/1994, Fagiolo, Rv. 197344-01). Non rientra nella fattispecie la prova già sottoposta all'attenzione dei primo giudice, ai sensi dell'art. 495 o dell'art. 507 cod. proc. pen., e il cui espletamento non fu da questi disposto per ritenuta mancanza dei requisiti di legge (l'ammissibilità, pertinenza e rilevanza del mezzo, nel primo caso, l'assoluta necessità della sua assunzione ai fini del decidere, nel secondo). Prova nuova è dunque, ai fini in discorso, la prova già disponibile nei giudizio di primo grado, ma per qualunque ragione li non richiesta, né ammessa d'ufficio., e non già la prova ritualmente richiesta e sulla cui ammissione il giudice di primo grado ha negativamente pronunciato, all'esordio del dibattimento, nel corso o al termine del medesimo (Sez. 1, n. 15559 del 07/02/2022, Brogno).Cori riferimento a quest'ultimo caso, che è quello qui rilevante, è pacifico che il giudice di primo grado abbia il dovere di attivare, d'ufficio o su richiesta di parte, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, nei termini previsti dal menzionato art. 507, e abbia l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115-01; Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013, Liu, Rv. 256116-01), restando sul punto la sua decisione rivisitabile dal giudice superiore, tenuto a saggiare la tenuta dell'apparato argomentativo della decisione reiettiva, disponendo se del caso l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.2. Operate tali indispensabili precisazioni, occorre rammentare altresì che l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato è sempre doverosa da parte del giudice di merito, che è tenuto a procedervi, anche in appello, allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267450-01; Sez. 6, n. 34570 del 19/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253435-01; Sez. 3, n. 19733 del 08/04/2010, Vinci; Rv. 247191-01). La Corte distrettuale non si è -in ogni caso- sottratta a tale pregiudiziale importante compito e, nel compiere le corrispondenti valutazioni, si è correttamente attenuta al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01; Sez. 1, n. 35842 dei 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616-01; Sez. 1, n. 52951 dei 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339-01; Sez. 3, n. 1161 dei 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923-01), secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, non sempre inquadrabili nel catalogo nosografico delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermità» rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dai disturbo mentale; mentre nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali, o alterazioni e disarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché, di regola, agli stati emotivi e passionali. 1.3. La sentenza impugnata, movendo da queste lineari premesse ermeneutiche, ha dunque indagato, con scrupolo, in ordine all'imputabilità di H. D. al tempo dei fatti e, reputando di poter decidere allo stato degli atti, senza bisogno di ausilio peritale, ha concluso in senso affermativo.Le censure dal ricorrente avanzate, sull'aspetto procedurale (mancata esecuzione della perizia), e sulla conclusione di merito (piena capacità d'intendere e volere), non colgono nel segno. Questa Corte ha ripetutamente affermato che costituisce valutazione dl fatto, che compete esclusivamente al giudice di merito, ed è insindacabile In sede di legittimità se congruamente motivata, lo stabilire se l'imputato debba essere riconosciuto come persona inferma, o seminferma, di mente al tempo della condotta (Sez. 2, n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107-01; Sez. 3, n. 3912 del 11/0211991, Martinelli, Rv. 186778-01). La motivazione deve riflettere un'esaustiva ricognizione delle risultanze medico-legali, se del caso integrate mediante approfondimento peritale, e conformarsi a corretti criteri scientifici, di tipo clinico e valutativo (Sei. 1, n. 11897 dei 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828-01). La perizia è dunque, in una materia, come quella dell'imputabilità, che certamente implica l'acquisizione di dati, e l'effettuazione di valutazioni, che richiedono specifiche competenze tecnico-scientifiche, uno strumento di conoscenza a disposizione del giudice di merito, senza per questo perdere, anche qui, la sua natura di mezzo di prova essenzialmente discrezionale, poiché è rimessa al giudice stesso, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la decisione in ordine alla necessità di disporre indagini specifiche (Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bambino, Rv. 226330-01; Sez. 5, n. 1476 del 10/12/1997, dep. 1998, Iliano, Rv. 209805-01; Sei. 1, n. 7570 del 09/06/1993, Nastasi, Rv. 194776-01). La perizia sfugge alla nozione di «prova decisiva», evocata dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di un mezzo istruttorio "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità giudiziale (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707-01). Spetta, dunque, al medesimo giudice del merito la valutazione delle risultanze processuali, funzionale all'apprezzamento, ancora una volta insindacabile In sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione, se occorra far luogo a perizia; il canone opera anche rispetto agli accertamenti di natura medico-legale, inclusa la perizia psichiatrica (Sei. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226-01). 1.4. La sentenza impugnata, valutata alla stregua di tali principi, non appare eccepibile. Essa è accurata, in quanto espone con il dovuto approfondimento, a fronte delle prospettazioni difensive, le ragioni alla base del formulato giudizio di sussistenza, nell'imputato, della piena capacità di intendere e di volere al momento della perpetrazione delle condotte criminose; e, specularmente, alla base del formulato giudizio di superfluità della perizia sul punto. Le confutazioni sono reiterative, di puro fatto e, particolare certamente assai rilevante, non sono sostenute da alcuna documentazione medica di parte. L'analisi condotta risulta, in conclusione, realmente esaustiva, esente da vizi del ragionamento logico e rispondente ai condivisi approdi della scienza medico legale. A tale constatazione si arresta il sindacato di questa Corte. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. In tema di attenuanti generiche, occorre sempre tenere presente che la Valutazione si sostanzia In un giudizio di fatto, dal contenuto discrezionale; quel che è richiesto al giudice di merito, che vi attende, è di esternare, per il tramite di una motivazione logica, non contraddittoria e ragionevolmente adeguata rispetto ad eventuali specifiche deduzioni difensive, gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20101/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). La motivazione del giudice distrettuale è conforme al modello e supera così indenne il vaglio di legittimità. I puntuali richiami alla spietatezza della condotta (che va oltre i termini dell'aggravante di ci all'art. 61, n. 4, cod. pen.), all'accentuata colpevolezza e all'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e rivisitazione critica (al di là delle libere scelte di contegno processuale) rappresentano passaggi motivazionali difficilmente confutabili. L'evidenziazione di elementi di tale significatività e gravità, non altrimenti bilanciabile dai pur prospettati elementi di segno contrario, ampiamente sorregge la negata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3. L'infondatezza di entrambi i motivi non esime il Collegio dal rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'assorbimento del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi in quello di omicidio, aggravato dall'essere stato quest'ultimo commesso, come prevede l'art. 576, n. 5), cod. peri., «in occasione» delle condotte integrative di altre fattispecie, tra cui rientra propria quella di maltrattamenti. La costante giurisprudenza di legittimità riconosce infatti, nella citata disposizione di diritto sostanziale, una fattispecie di reato complesso, in forza specificamente della contestualità del reato di omicidio con taluno degli altri nella disposizione indicati (Sez. 1, n. 29167 del 26/05/2017, Nwajiobi, Rv. 2702181; Sez. 1, n. 6775 del 28101/2015, Erra, Rv. 230149). La medesima giurisprudenza ha da tempo sottolineato che il concorso dell'omicidio con uno di questi altri reati è escluso «senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti» (Sez. 1, n. 12680 del 29/01/2008, Giorni, Rv. 239365; Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189872). Perché nel delitto di omicidio sia assorbito il diverso reato ex art. 576, n. 5), cod. pen., in occasione del quale il primo è commesso, è in altre parole sufficiente la mera contestualità dei reati, mentre non è necessaria la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti; non occorre in particolare l'inserimento dei fatti nella stessa ottica funzionale, che costituisce il presupposto ordinario per la configurabilità del reato complesso. Ne segue che, nei casi in cui l'omicidio venga commesso contestualmente al reato di maltrattamenti, la legge prevede sostanzialmente una soglia di configurabilità del reato complesso diversa e di livello inferiore rispetto a quella generalmente richiesta per tale figura, in quanto limitata per l'appunto a tale contestualità spazio-temporale tra i fatti (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973-01, § 8.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto); contestualità che, essendo il reato di maltrattamenti necessariamente abituale, è insita nell'interferenza naturalistica delle rispettive condotte, rappresentando l'omicidio in tal caso un tragico salto qualitativo rispetto ai comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posti in essere fino a quel momento nei confronti della vittima (v. già Sez. 1, n. 16578 del 21/02/2003, Spataro, Rv. 224797-01). 4. La sentenza impugnata deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio, limitatamente ai reato di maltrattamenti di cui al capo 13), la cui integrazione deve essere esclusa. L'esclusione non sortisce effetti sul piano sanzionatorio, posto che la pena del reato sub B) era rimasta assorbita nell'ergastolo irrogato per l'omicidio ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen. Il ricorso deve essere respinto nei resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (art. 572 c.p.), che esclude. Rigetta, nel resto, il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso il 02/03/2023
Sentenza Cassazione n. 25964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris