CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 27655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 02121151001; -intimato - avverso la sentenza n. 1189/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/09/2020; Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda dai medesimi proposta e volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l’Inps aveva disconosciuto la sussistenza dei rapporti di lavoro, da ciascuno intrattenuti alle dipendenze della azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2008 e per le giornate specificamente indicate, e alla condanna dell’'Inps alla reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che gli appellanti non avessero assolto all’onere, sugli stessi incombente, di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ed ha confermato la statuizione di primo grado di inammissibilità della prova testimoniale perché articolata su circostanze assolutamente generiche. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi (enunciati in maniera diversa nell’elencazione sintetica a pag. 2 del ricorso e in sede di svolgimento di ciascuno nel corpo del ricorso medesimo. A questi ultimi, sorretti da motivazioni argomentative, si farà riferimento). L’INPSnon ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso (v. pag. 14 del ricorso) è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omessa valutazione delle motivazioni della cancellazione dagli elenchi anagrafici in relazione alla loro sufficienza, nonché l’omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio consistente nella mancanza di motivazione del provvedimento adottato dall’Inps, di cancellazione degli odierni ricorrenti dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli; motivazione necessaria in ossequio al principio generale di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990 che, in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'agire amministrativo ex art.97 comma 2 Cost., impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato e che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione dell'amministrazione. 6. Con il secondo motivo (pag. 20 del ricorso) è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito il valore di piena prova alla generica e non circostanziata contestazione formulata nel provvedimento di cancellazione, atto di natura extraprocessuale, attribuendo ad essa l’effetto di invertire l’onere probatorio e di far gravare interamente sui lavoratori la necessità di provare la sussistenza dei rapporti di lavoro, anche nella contumacia dell’INPS. 7.Con il terzo motivo (pag. 28 del ricorso) è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per avere la sentenza d’appello errato nel considerare non adeguatamente censurata la valutazione del primo giudice, di inammissibilità e inadeguatezza della prova, non esercitando correttamente i poteri istruttori con Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- l'assegnazione alla parte di un termine per porre rimedio alla irregolarità nell'articolazione del mezzo istruttorio, e impedendo così ai ricorrenti di esercitare il loro "diritto alla prova". 8. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché logicamente connessi, impongono di affrontare la questione d el sistema di tutele giudiziarie derivanti dall'atto di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli adottato dall'Inps a seguito dei controlli ispettivi espletati per accertare l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro, che fungono da presupposto per l'iscrizione del lavoratore agricolo nei relativi elenchi. 9. Questa Corte ha chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all’iscrizione assicurativa; si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina, invocata nel primo motivo di ricorso, di cui alla legge n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (v. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019, entrambe non massimate). 10. Si è ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (v. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia intaluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti; così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura; nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l'I.N.P.S. (art. 9 sexies del D.L. 1/10/1996 n. 510 conv. con modif. nella legge n. 608/1996). 11. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte; pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -7- alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice; ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.). 12. La Corte d’appello si è attenuta ai principi appena richiamati ed ha confermato, in base ad un accertamento fattuale non suscettibile di censura in sede di legittimità, la valutazione comparativa già eseguita dal primo giudice, dando atto, da un lato, degli elementi emersi dall’indagine ispettiva (secondo cui l’azienda Ciccolella si è occupata di mera intermediazione nella compravendita di prodotti agricoli) e idonei a sostenere la fittizietà dell'azienda agricola e dei rapporti di lavoro denunciati e, dall’altro, del difetto di allegazioni e prove da parte dei lavoratori, sia per l’inidoneità della prova documentale costituita dalle registrazioni e denunce aziendali concernenti la manodopera e provenienti dalla pseudo datrice di lavoro e sia per l’inammissibilità della prova testimoniale. 13. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Ric. 2021 n. 09710 sez. ML -ud. 13-04-2022 -8- 14. Il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova - che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (v. Cass. n. 2201 del 2007; n. 1808 del 2015). La sentenza impugnata (pagg. 5 e 6) ha analizzato i capitoli di prova testimoniali articolati dai ricorrenti in primo grado ed ha ampiamente motivato sulla assoluta genericità dei medesimi, in diretta relazione alla genericità delle allegazioni sui fatti costitutivi della domanda, rilevando come non fossero in alcun modo specificate le mansioni svolte, l’orario di lavoro, il compenso percepito, il luogo di svolgimento dell’attività, il soggetto che impartiva le direttive. 15. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 16. Non si provvede sulle spese di lite poiché l’Inps non ha svolto difese. 17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell