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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37052/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati, è inammissibile perché deduce censure di fatto, meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi della vicenda, il che esula dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen.; invero, la Corte di appello ribadito la non occasionalità della condotta, desunta la tipo di dato ponderale e dall'eterogeneità dei rifiuti trasportati e della disponibilità di un mezzo specificatamente destinato al trasporto di materiali, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da ribadire, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995 - 01), e considerando che gli imputati, a fronte di tali elementi, non hanno nessuno allegato alcuna circostanza, idonea a dimostrare una diversa connotazione del trasporto (cfr. p. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuante generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, per un verso, ha ribadito l'assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno indicati dalla difesa - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) — e, per altro verso, ha individuato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali, di cui sono gravati entrambi gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati, è inammissibile perché deduce censure di fatto, meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi della vicenda, il che esula dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen.; invero, la Corte di appello ribadito la non occasionalità della condotta, desunta la tipo di dato ponderale e dall'eterogeneità dei rifiuti trasportati e della disponibilità di un mezzo specificatamente destinato al trasporto di materiali, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da ribadire, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995 - 01), e considerando che gli imputati, a fronte di tali elementi, non hanno nessuno allegato alcuna circostanza, idonea a dimostrare una diversa connotazione del trasporto (cfr. p. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuante generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, per un verso, ha ribadito l'assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno indicati dalla difesa - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) — e, per altro verso, ha individuato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali, di cui sono gravati entrambi gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31
Sentenza Cassazione n. 37052/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris