Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2026

Cassazione n. 25866/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ARSANTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3436 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 916/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 2972/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18928/20251.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello dNi uRmoermo saez ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026rigettava il gravame proposto dalla AZIENDA UNITA’ SANITARIAData pubblicazione 27/09/2026LOCALE ROMA 5 avverso sentenza del Tribunale di Tivoli del24/10/2023.2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Azienda di categoria DS,profilo di [OSCURATO:PERSONA], aveva agìto in giudizio per ledifferenze retributive che assumeva di aver maturato nel periodo23/6/2008-30/4/2018, nel quale aveva, per incarico, svolto funzioni diResponsabile della UOSD [OSCURATO:PERSONA], soppressa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] maripristinata il 15/11/2016; funzioni delle quali assumeva la naturadirigenziale, e non di mera posizione organizzativa quale assunta già inprecedenza.3.

Deceduto il ricorrente in corso di causa, questa era stataproseguita dall’erede [OSCURATO:PERSONA], e parzialmente accolta dalTribunale, col riconoscimento di differenze per € 114.832,15.4.

La Corte di appello disattendeva il gravame propostodall’Azienda per le seguenti ragioni (per quanto ancora rileva).Sull’abbrivio delle [OSCURATO:PERSONA] dettate dalla [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Azienda, con delibera 272/2008, aveva modificato l’Attoaziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], istituendo, nell’ambito del Dipartimentodell’assistenza e delle attività professionali, UOC e 5 UOSD, tra le qualila UOSD [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, con delibera n. 749/2008, avevaconferito, in via provvisoria, gli incarichi di responsabilità delle UOSDcosì costituite, tra le quali quella del [OSCURATO:PERSONA].

Tale incarico, sebbeneprovvisorio, era un “formale atto di incarico di natura dirigenziale, conle connesse prerogative e responsabilità...come tale riconosciuto dallostesso Atto aziendale”.Peraltro, dalla documentazione prodotta, risultava che «L'appellantevenne responsabilizzato per l'organizzazione della forza lavoro (turni,autorizzazione di ferie, valutazione della performance dei sottoposti,determinazione della pianta organica, segnalazioni di deficit dipersonale ecc.) e per rappresentare la UOSD anche verso l'esterno (adNumero registro generale 18928/2025es. nelle interlocuzioni con la Procura) a nulla rilevando che per Ngumlie rao tsteiz ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026di maggiore rilievo fosse necessario altresì un passaggio presso ilData pubblicazione 27/09/2026dirigente sovraordinato al [OSCURATO:PERSONA], come avviene nella fisiologia deirapporti tra i vari livelli dirigenziali».

«La documentazione, pertanto, giàdimostra che l'assetto di fatto era coerente con quello che emergevadai ricordati atti organizzativi aziendali».La prova per testi aveva confermato l’assunto.

Il teste Innocenti, che,sebbene lavorasse in altra sede, interagiva costantemente colricorrente, aveva affermato che questi era il suo riferimento per gliassistenti sociali, quale responsabile f.f. della UOSD, con contatti diretticol direttore sanitario e poi con la dirigente sopraordinata Carboni;coordinava i 40 assistenti sociali della Asl e ne gestiva i rapporti; nevalutava la performance; valutava il fabbisogno organico.La teste Giardini aveva confermato tali circostanze, aggiungendo cheanche nel periodo della soppressione i compiti dell’attore erano rimastigli stessi, che questi gestiva il budget, predisponeva gli organigrammiper la migliore utilizzazione del personale nelle varie sedi; che anchedopo l’avvento della Carboni, l’attore si rapportava al direttore sanitarioper le proprie ferie.La deposizione della dirigente Carboni non era idonea a contraddire talievidenze, facendo esclusivo riferimento a dati meramente formali,quale la mancata attribuzione della qualifica, ovvero a giudizi, qualequello per cui la UOSD esisteva solo nell’Atto aziendale, basato su solorilievo che non c’era mai stato un dirigente vincitore di concorso; cometali non idonei a destituire di fondamento l’assunto per cui l’attoreaveva retto l’Ufficio per dieci anni.

Parimenti irrilevante eral’affermazione della teste secondo cui l’attore facesse riferimento a lei;che per alcuni atti fosse richiesta la firma congiunta o la ratifica; chenormalmente fosse lei a tenere i rapporti col direttore sanitario. [OSCURATO:PERSONA] aveva peraltro ammesso che l’attore aveva svoltofunzioni di rappresentanza esterna quanto ai rapporti con la Procura eche anche la dirigente subentrata nel 2019 aveva bisogNnumoe rod reegli strsou geon erale 18928/2025Numero sezionale 3436/2026assenso per autorizzare lo straordinario.Numero di raccolta generale 25866/2026Ancora, risultava che l’attore era stato assoggettato a valuDtaataz piuobbnlieca zione 27/09/2026annuale.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda con attoaffidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992 e degli artt. 17 e 52 del d.lgs. n. 165/2001.La statuizione in punto di natura dirigenziale della funzione è censurataper non aver tenuto conto del fatto che questa dipendevaspecificamente dall’art. 15 del d.lgs. n.502/1992 che richiedeva lapredisposizione e l’assegnazione di un programma di attività finalizzatoal raggiungimento di obiettivi prefissati e la sottoposizione ad unaverifica annuale correlata ad una retribuzione di risultato; circostanzeindimostrate.La Corte avrebbe altresì violato la regola generale posta dall’art. 17 deld.lgs. n. 165/2001, al quale l’art. 15 cit. rinvia, accertando la naturadirigenziale della funzione prescindendo dalla verifica dello svolgimentodei compiti descritti alla disposizione, rimasti peraltro indimostrati.Ancora errata sarebbe l’affermazione secondo la quale sarebbeirrilevante il fatto che l’attore avesse un superiore gerarchico al qualedovesse raccordarsi.Errata sarebbe la mancata verifica del requisito di prevalenza.Ancora, si mette in discussione l’attendibilità del teste Innocenzi el’idoneità delle deposizioni a mostrare la natura dirigenziale dellemansioni, ed in particolare che l’attore fosse autonomo nella gestionedelle risorse umane ed economiche.2.

Il motivo è infondato, e sotto alcuni profili anche inammissibile.3.

La Corte d’Appello ha riconosciuto le differenze retribNuumteirvo ere gtisrtrao glean erale 18928/2025Numero sezionale 3436/2026posizione dirigenziale di preposto a [OSCURATO:PERSONA] e quantoNumero di raccolta generale 25866/2026corrisposto per l’inquadramento formale del lavoratore, sulla bDaatsa epu bdbelicia zione 27/09/2026seguenti passaggi logici:- istituzione di quella S.S.

Dipartimentale con atto aziendale;- formale attribuzione al lavoratore dell’incarico di responsabilità perl’UOSD;- svolgimento anche di fatto di quell’incarico di rango dirigenziale.In tali circostanze, il conferimento ad un non dirigente di un incaricointercetta inevitabilmente il rango dirigenziale del corrispondenteincarico.

Questa Corte ha infatti chiarito che «in materia di pubblicoimpiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario nondirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale edal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisceespletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effettiprevisti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non èimpedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale edall'assenza di un atto formale” (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2695; v.anche Cass. 28 novembre 2018, n. 30811), peraltro qui anchesussistente.Questa Corte ha altresì affermato che in tali circostanze neppure rilevala mancanza della previa fissazione degli obiettivi, e della specificavalutazione del relativo raggiungimento, che assume rilievo,eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche laretribuzione di risultato (tra le tante, Cass. nn. 6068/2016,30811/2018, 2695/2024).La (anche) formale preposizione ad una Struttura qualificata dall’Attoaziendale di rango dirigenziale assorbe ogni ragionamento in termini di“prevalenza”, essendo evidente che, se una Struttura di rangodirigenziale è stata istituita e se vi è piena preposizione ad essa,inevitabilmente l’incarico diviene integralmente qualificante dell’attivitàlavorativa di fatto svolta.

D'altronde, l’art. 15 terdecies del d.lgs. n.Numero registro generale 18928/2025502/92 qualifica espressamente dirigente sanitario il responsaNbumileero dseiz ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026Struttura semplice.Data pubblicazione 27/09/2026Quanto alla denunciata violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 lasentenza impugnata, pur non richiamando specificamente taledisposizione, l’ha implicitamente pure applicata, rilevando chel’originario ricorrente aveva diretto l’ufficio, il personale ad essoassegnato, lo aveva valutato, aveva gestito il relativo budget, concorsoall'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento deicompiti dell'ufficio, aveva svolto anche funzioni implicantirappresentanza esterna.

Né è necessario, perché la fattispecie siaintegrata anche sul piano del requisito di “pienezza”, provare losvolgimento di tutte le funzioni previste dall’art. 17 cit. (Cass. n.9630/2016, posto che l'elencazione dei compiti, delle attribuzioni edelle funzioni della dirigenza pubblica di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, non ha carattere tassativo.

Dalla lettura dellepredette norme si evince invero che il legislatore, nell'attuare ilprincipio di contrattualizzazione del pubblico impiego, ha volutosemplicemente elencare quelle che sono in genere le funzioni deidirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti, al punto che, primadi procedere ad una tale elencazione, ha ritenuto non a caso diprecisare, nella premessa delle stesse disposizioni normative, che ipredetti dirigenti esercitano fra gli altri, nell'ambito di quanto stabilitodall'art. 4, i compiti ed i poteri di seguito indicati negli stessi artt. 16 e17 del menzionato D.Lgs. (Cass. n. 13953/2014).Conforme a diritto è anche l’affermazione di irrilevanza ostativa delfatto che l’originario ricorrente avesse un superiore gerarchico con ilquale doveva raccordarsi e che ne limitava i poteri, essendo ciòimplicato dall’esistenza di diversi gradati livelli dirigenziali.Nel resto, il motivo è inammissibile, per fondarsi su affermazioni in fattoin punto di prova in contrasto con gli accertamenti ed apprezzamentisvolti al riguardo dalla Corte di merito.Numero registro generale 18928/20254.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 deNl upmreirmo soez ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’allegato 1Data pubblicazione 27/09/2026(“Declaratorie delle categorie e profili”) al CCNL Sanità 7 aprile 1999 edel relativo articolo 20.Si richiama la relativa declaratoria della Categoria D per evidenziareche l’incarico assegnato vi rientrava pienamente, in quantocomprendeva la gestione ed il controllo di risorse umane, ilcoordinamento di attività didattica e l’attività di programmazione eproposta, con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;e peraltro le funzioni in questione corrispondevano a quelle già svolteal 2005 quale titolare di posizione organizzativa; funzioni nonesaminate.5.

Il motivo è infondato.6.

Il fatto che qui si tratti di incarico di direzione di strutturadelineato con atto aziendale come avente natura dirigenziale escludedi per sé che, ove e da quando ciò sia avvenuto, esso possa essereritenuto di natura non dirigenziale sulla base di un raffronto con ladeclaratoria della qualifica non dirigenziale di appartenenza, financhenel caso in cui, prima di tale evento, lo stesso incarico rientrasse in taledeclaratoria e formasse oggetto di un mero incarico di posizioneorganizzativa, posto che, per quanto premesso, una volta che lastruttura alla quale si sia pienamente preposti assuma, per effetto diAtto aziendale, la qualità di Struttura semplice di rango dirigenziale, lafunzione conferita non può più ritenersi oggetto di un mero incarico diposizione organizzativa, né ne può essere negata la natura dirigenziale.Ed invero, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, lavalutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarieda assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa alpotere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel meritoin sede giudiziale; e tanto più che le aziende sanitarie possono ancheistituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilitàdella struttura, semplice o complessa, comportano l'assegnazione diNumero registro generale 18928/2025incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratteNrumizezroa steiz ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026dall'affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-Data pubblicazione 27/09/2026professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigenteresponsabile della struttura (Cass. n. 30811/2018).7.

In conclusione, il ricorso va rigettato.8.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 percompensi, € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina MarottaNumero registro generale 18928/2025Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026Data pubblicazione 27/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARSANTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3436 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 916/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 2972/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18928/20251. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello dNi uRmoermo saez ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026rigettava il gravame proposto dalla AZIENDA UNITA’ SANITARIAData pubblicazione 27/09/2026LOCALE ROMA 5 avverso sentenza del Tribunale di Tivoli del24/10/2023.2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Azienda di categoria DS,profilo di [OSCURATO:PERSONA], aveva agìto in giudizio per ledifferenze retributive che assumeva di aver maturato nel periodo23/6/2008-30/4/2018, nel quale aveva, per incarico, svolto funzioni diResponsabile della UOSD [OSCURATO:PERSONA], soppressa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] maripristinata il 15/11/2016; funzioni delle quali assumeva la naturadirigenziale, e non di mera posizione organizzativa quale assunta già inprecedenza.3. Deceduto il ricorrente in corso di causa, questa era stataproseguita dall’erede [OSCURATO:PERSONA], e parzialmente accolta dalTribunale, col riconoscimento di differenze per € 114.832,15.4. La Corte di appello disattendeva il gravame propostodall’Azienda per le seguenti ragioni (per quanto ancora rileva).Sull’abbrivio delle [OSCURATO:PERSONA] dettate dalla [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Azienda, con delibera 272/2008, aveva modificato l’Attoaziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], istituendo, nell’ambito del Dipartimentodell’assistenza e delle attività professionali, UOC e 5 UOSD, tra le qualila UOSD [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, con delibera n. 749/2008, avevaconferito, in via provvisoria, gli incarichi di responsabilità delle UOSDcosì costituite, tra le quali quella del [OSCURATO:PERSONA]. Tale incarico, sebbeneprovvisorio, era un “formale atto di incarico di natura dirigenziale, conle connesse prerogative e responsabilità...come tale riconosciuto dallostesso Atto aziendale”.Peraltro, dalla documentazione prodotta, risultava che «L'appellantevenne responsabilizzato per l'organizzazione della forza lavoro (turni,autorizzazione di ferie, valutazione della performance dei sottoposti,determinazione della pianta organica, segnalazioni di deficit dipersonale ecc.) e per rappresentare la UOSD anche verso l'esterno (adNumero registro generale 18928/2025es. nelle interlocuzioni con la Procura) a nulla rilevando che per Ngumlie rao tsteiz ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026di maggiore rilievo fosse necessario altresì un passaggio presso ilData pubblicazione 27/09/2026dirigente sovraordinato al [OSCURATO:PERSONA], come avviene nella fisiologia deirapporti tra i vari livelli dirigenziali». «La documentazione, pertanto, giàdimostra che l'assetto di fatto era coerente con quello che emergevadai ricordati atti organizzativi aziendali».La prova per testi aveva confermato l’assunto. Il teste Innocenti, che,sebbene lavorasse in altra sede, interagiva costantemente colricorrente, aveva affermato che questi era il suo riferimento per gliassistenti sociali, quale responsabile f.f. della UOSD, con contatti diretticol direttore sanitario e poi con la dirigente sopraordinata Carboni;coordinava i 40 assistenti sociali della Asl e ne gestiva i rapporti; nevalutava la performance; valutava il fabbisogno organico.La teste Giardini aveva confermato tali circostanze, aggiungendo cheanche nel periodo della soppressione i compiti dell’attore erano rimastigli stessi, che questi gestiva il budget, predisponeva gli organigrammiper la migliore utilizzazione del personale nelle varie sedi; che anchedopo l’avvento della Carboni, l’attore si rapportava al direttore sanitarioper le proprie ferie.La deposizione della dirigente Carboni non era idonea a contraddire talievidenze, facendo esclusivo riferimento a dati meramente formali,quale la mancata attribuzione della qualifica, ovvero a giudizi, qualequello per cui la UOSD esisteva solo nell’Atto aziendale, basato su solorilievo che non c’era mai stato un dirigente vincitore di concorso; cometali non idonei a destituire di fondamento l’assunto per cui l’attoreaveva retto l’Ufficio per dieci anni. Parimenti irrilevante eral’affermazione della teste secondo cui l’attore facesse riferimento a lei;che per alcuni atti fosse richiesta la firma congiunta o la ratifica; chenormalmente fosse lei a tenere i rapporti col direttore sanitario. [OSCURATO:PERSONA] aveva peraltro ammesso che l’attore aveva svoltofunzioni di rappresentanza esterna quanto ai rapporti con la Procura eche anche la dirigente subentrata nel 2019 aveva bisogNnumoe rod reegli strsou geon erale 18928/2025Numero sezionale 3436/2026assenso per autorizzare lo straordinario.Numero di raccolta generale 25866/2026Ancora, risultava che l’attore era stato assoggettato a valuDtaataz piuobbnlieca zione 27/09/2026annuale.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda con attoaffidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992 e degli artt. 17 e 52 del d.lgs. n. 165/2001.La statuizione in punto di natura dirigenziale della funzione è censurataper non aver tenuto conto del fatto che questa dipendevaspecificamente dall’art. 15 del d.lgs. n.502/1992 che richiedeva lapredisposizione e l’assegnazione di un programma di attività finalizzatoal raggiungimento di obiettivi prefissati e la sottoposizione ad unaverifica annuale correlata ad una retribuzione di risultato; circostanzeindimostrate.La Corte avrebbe altresì violato la regola generale posta dall’art. 17 deld.lgs. n. 165/2001, al quale l’art. 15 cit. rinvia, accertando la naturadirigenziale della funzione prescindendo dalla verifica dello svolgimentodei compiti descritti alla disposizione, rimasti peraltro indimostrati.Ancora errata sarebbe l’affermazione secondo la quale sarebbeirrilevante il fatto che l’attore avesse un superiore gerarchico al qualedovesse raccordarsi.Errata sarebbe la mancata verifica del requisito di prevalenza.Ancora, si mette in discussione l’attendibilità del teste Innocenzi el’idoneità delle deposizioni a mostrare la natura dirigenziale dellemansioni, ed in particolare che l’attore fosse autonomo nella gestionedelle risorse umane ed economiche.2. Il motivo è infondato, e sotto alcuni profili anche inammissibile.3. La Corte d’Appello ha riconosciuto le differenze retribNuumteirvo ere gtisrtrao glean erale 18928/2025Numero sezionale 3436/2026posizione dirigenziale di preposto a [OSCURATO:PERSONA] e quantoNumero di raccolta generale 25866/2026corrisposto per l’inquadramento formale del lavoratore, sulla bDaatsa epu bdbelicia zione 27/09/2026seguenti passaggi logici:- istituzione di quella S.S. Dipartimentale con atto aziendale;- formale attribuzione al lavoratore dell’incarico di responsabilità perl’UOSD;- svolgimento anche di fatto di quell’incarico di rango dirigenziale.In tali circostanze, il conferimento ad un non dirigente di un incaricointercetta inevitabilmente il rango dirigenziale del corrispondenteincarico. Questa Corte ha infatti chiarito che «in materia di pubblicoimpiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario nondirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale edal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisceespletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effettiprevisti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non èimpedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale edall'assenza di un atto formale” (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2695; v.anche Cass. 28 novembre 2018, n. 30811), peraltro qui anchesussistente.Questa Corte ha altresì affermato che in tali circostanze neppure rilevala mancanza della previa fissazione degli obiettivi, e della specificavalutazione del relativo raggiungimento, che assume rilievo,eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche laretribuzione di risultato (tra le tante, Cass. nn. 6068/2016,30811/2018, 2695/2024).La (anche) formale preposizione ad una Struttura qualificata dall’Attoaziendale di rango dirigenziale assorbe ogni ragionamento in termini di“prevalenza”, essendo evidente che, se una Struttura di rangodirigenziale è stata istituita e se vi è piena preposizione ad essa,inevitabilmente l’incarico diviene integralmente qualificante dell’attivitàlavorativa di fatto svolta. D'altronde, l’art. 15 terdecies del d.lgs. n.Numero registro generale 18928/2025502/92 qualifica espressamente dirigente sanitario il responsaNbumileero dseiz ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026Struttura semplice.Data pubblicazione 27/09/2026Quanto alla denunciata violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 lasentenza impugnata, pur non richiamando specificamente taledisposizione, l’ha implicitamente pure applicata, rilevando chel’originario ricorrente aveva diretto l’ufficio, il personale ad essoassegnato, lo aveva valutato, aveva gestito il relativo budget, concorsoall'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento deicompiti dell'ufficio, aveva svolto anche funzioni implicantirappresentanza esterna. Né è necessario, perché la fattispecie siaintegrata anche sul piano del requisito di “pienezza”, provare losvolgimento di tutte le funzioni previste dall’art. 17 cit. (Cass. n.9630/2016, posto che l'elencazione dei compiti, delle attribuzioni edelle funzioni della dirigenza pubblica di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, non ha carattere tassativo. Dalla lettura dellepredette norme si evince invero che il legislatore, nell'attuare ilprincipio di contrattualizzazione del pubblico impiego, ha volutosemplicemente elencare quelle che sono in genere le funzioni deidirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti, al punto che, primadi procedere ad una tale elencazione, ha ritenuto non a caso diprecisare, nella premessa delle stesse disposizioni normative, che ipredetti dirigenti esercitano fra gli altri, nell'ambito di quanto stabilitodall'art. 4, i compiti ed i poteri di seguito indicati negli stessi artt. 16 e17 del menzionato D.Lgs. (Cass. n. 13953/2014).Conforme a diritto è anche l’affermazione di irrilevanza ostativa delfatto che l’originario ricorrente avesse un superiore gerarchico con ilquale doveva raccordarsi e che ne limitava i poteri, essendo ciòimplicato dall’esistenza di diversi gradati livelli dirigenziali.Nel resto, il motivo è inammissibile, per fondarsi su affermazioni in fattoin punto di prova in contrasto con gli accertamenti ed apprezzamentisvolti al riguardo dalla Corte di merito.Numero registro generale 18928/20254. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 deNl upmreirmo soez ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’allegato 1Data pubblicazione 27/09/2026(“Declaratorie delle categorie e profili”) al CCNL Sanità 7 aprile 1999 edel relativo articolo 20.Si richiama la relativa declaratoria della Categoria D per evidenziareche l’incarico assegnato vi rientrava pienamente, in quantocomprendeva la gestione ed il controllo di risorse umane, ilcoordinamento di attività didattica e l’attività di programmazione eproposta, con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;e peraltro le funzioni in questione corrispondevano a quelle già svolteal 2005 quale titolare di posizione organizzativa; funzioni nonesaminate.5. Il motivo è infondato.6. Il fatto che qui si tratti di incarico di direzione di strutturadelineato con atto aziendale come avente natura dirigenziale escludedi per sé che, ove e da quando ciò sia avvenuto, esso possa essereritenuto di natura non dirigenziale sulla base di un raffronto con ladeclaratoria della qualifica non dirigenziale di appartenenza, financhenel caso in cui, prima di tale evento, lo stesso incarico rientrasse in taledeclaratoria e formasse oggetto di un mero incarico di posizioneorganizzativa, posto che, per quanto premesso, una volta che lastruttura alla quale si sia pienamente preposti assuma, per effetto diAtto aziendale, la qualità di Struttura semplice di rango dirigenziale, lafunzione conferita non può più ritenersi oggetto di un mero incarico diposizione organizzativa, né ne può essere negata la natura dirigenziale.Ed invero, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, lavalutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarieda assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa alpotere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel meritoin sede giudiziale; e tanto più che le aziende sanitarie possono ancheistituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilitàdella struttura, semplice o complessa, comportano l'assegnazione diNumero registro generale 18928/2025incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratteNrumizezroa steiz ionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026dall'affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-Data pubblicazione 27/09/2026professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigenteresponsabile della struttura (Cass. n. 30811/2018).7. In conclusione, il ricorso va rigettato.8. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 percompensi, € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina MarottaNumero registro generale 18928/2025Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 25866/2026Data pubblicazione 27/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris