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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 21281/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30318-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNA.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - istanti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BRAVI, che lo rappresenta e difende; LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] GIOVE; [OSCURATO:PERSONA] 00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - comparenti - avverso l'ordinanza n. 12231/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

In fatto e in diritto - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 12331/21, depositata il 10 maggio 2021, con cui questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso anche dai medesimi proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 30318 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -2- della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei Lloy's of London, ponendo a carico dei "ricorrenti, in via tra loro solidale", le spese del giudizio di legittimità; - che riferiscono che, dall'intestazione della suddetta ordinanza, non risultavano come ricorrenti — come, invece, si evince dal ricorso che ha dato origine alla suddetta ordinanza — pure [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché la condanna alle spese avrebbe dovuto essere posta anche a loro carico; - che l'errore materiale suddetto impedisce la messa in esecuzione della sentenza, non spontaneamente eseguita; - che per la correzione dell'errore materiale è stata presentata istanza ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata a tutti gli interessati, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 2 marzo 2022; - che [OSCURATO:PERSONA], i Llyod's of London e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria, aderendo alla richiesta di correzione; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, dovendo conformarsi l'incompleta (e, quindi, errata) indicazione delle parti ricorrenti, contenuta nell'epigrafe della suddetta ordinanza n. 12231 del 2021 (oltre che a pagina 2 della stessa, ove si fa genericamente riferimento a "[OSCURATO:PERSONA] + altri"), a quella, esatta, risultante dal ricorso che ha dato origine al provvedimento di questa Corte; - che il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l'epigrafe e il dell'ordinanza di questa Corte n. 12231/21, depositata il 10 maggio Ric. 2021 n. 30318 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -3- 2021, sia corretta, aggiungendo — dopo le parole "I [OSCURATO:PERSONA]," — le seguenti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]"; - che non osta a tale esito la constatazione che la richiesta di correzione non abbia assunto la forma di ricorso, notificato dagli odierni istanti alle originarie controparti nel giudizio di legittimità, conclusosi con l'ordinanza di questa Corte di cui è stata chiesta la correzione; - che, difatti, sebbene la richiesta di correzione debba essere proposta con "ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti cod. proc. civ.", la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto ammissibile pure la presentazione di "un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.", atteso che il "rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. giustifica quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità" — come avvenuto anche nel caso di specie — di depositare memorie" (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 25 novembre 2019, n. 30651, Rv. 655847-01).

PQM Ric. 2021 n. 30318 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -4- La Corte dispone che l'epigrafe dell'ordinanza di questa Corte n. 12231/21, depositata il 10 maggio 2021, sia corretta, aggiungendo — dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]," — le seguenti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30318-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNA.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - istanti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BRAVI, che lo rappresenta e difende; LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] GIOVE; [OSCURATO:PERSONA] 00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - comparenti - avverso l'ordinanza n. 12231/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. In fatto e in diritto - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 12331/21, depositata il 10 maggio 2021, con cui questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso anche dai medesimi proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 30318 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei Lloy's of London, ponendo a carico dei "ricorrenti, in via tra loro solidale", le spese del giudizio di legittimità; - che riferiscono che, dall'intestazione della suddetta ordinanza, non risultavano come ricorrenti — come, invece, si evince dal ricorso che ha dato origine alla suddetta ordinanza — pure [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché la condanna alle spese avrebbe dovuto essere posta anche a loro carico; - che l'errore materiale suddetto impedisce la messa in esecuzione della sentenza, non spontaneamente eseguita; - che per la correzione dell'errore materiale è stata presentata istanza ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata a tutti gli interessati, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 2 marzo 2022; - che [OSCURATO:PERSONA], i Llyod's of London e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria, aderendo alla richiesta di correzione; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, dovendo conformarsi l'incompleta (e, quindi, errata) indicazione delle parti ricorrenti, contenuta nell'epigrafe della suddetta ordinanza n. 12231 del 2021 (oltre che a pagina 2 della stessa, ove si fa genericamente riferimento a "[OSCURATO:PERSONA] + altri"), a quella, esatta, risultante dal ricorso che ha dato origine al provvedimento di questa Corte; - che il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l'epigrafe e il dell'ordinanza di questa Corte n. 12231/21, depositata il 10 maggio Ric. 2021 n. 30318 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- 2021, sia corretta, aggiungendo — dopo le parole "I [OSCURATO:PERSONA]," — le seguenti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]"; - che non osta a tale esito la constatazione che la richiesta di correzione non abbia assunto la forma di ricorso, notificato dagli odierni istanti alle originarie controparti nel giudizio di legittimità, conclusosi con l'ordinanza di questa Corte di cui è stata chiesta la correzione; - che, difatti, sebbene la richiesta di correzione debba essere proposta con "ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti cod. proc. civ.", la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto ammissibile pure la presentazione di "un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.", atteso che il "rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. giustifica quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità" — come avvenuto anche nel caso di specie — di depositare memorie" (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 25 novembre 2019, n. 30651, Rv. 655847-01). PQM Ric. 2021 n. 30318 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- La Corte dispone che l'epigrafe dell'ordinanza di questa Corte n. 12231/21, depositata il 10 maggio 2021, sia corretta, aggiungendo — dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]," — le seguenti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Te
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