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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 20729/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 giugno 2021 il Tribunale di Bergamo, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in tal senso rigettando la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. 74 del 2000, anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, con unico articolato motivo di impugnazione.

2.1. In particolare è stata contestata la ritenuta inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture utilizzate nella dichiarazione dei redditi della [OSCURATO:PERSONA]!, atteso che — partendo dal presupposto che la stessa società aveva a che fare con cd. cartiere — era in tal modo coinvolto, senza distinzione, tutto il complesso delle operazioni compiute con tutti i clienti.

Né vi era stata indagine circa la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi amministratori circa la natura fittizia delle fatture stesse, sì che non doveva ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, mentre comunque la motivazione avrebbe dovuto indicare in modo puntuale e coerente gli elementi dai quali desumere l'integrazione del reato configurato.

In ogni caso, anche trattandosi di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, non esisteva profitto e, infine, la configurabilità del reato di cui all'art. 10-quater era subordinata a quella dell'ipotesi accusatoria di cui all'art. 2.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. Con atto del 31 gennaio 2022 il procuratore di parte indagata ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente, col conseguente venir meno dell'interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. I ricorsi sono inammissibili.

5.1. Per quanto riguarda l'impugnazione per conto della società, nonché la dichiarazione di rinuncia alla stessa in quanto era intervenuto il fallimento della medesima ricorrente, questa Corte ha ripetutamente osservato che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785).

Va da sé che l'ipotesi di sopravvenuto fallimento della ricorrente, indicato come motivo di carenza di interesse al ricorso, non rientra tra le circostanze non imputabili alla parte ricorrente (né in proposito è stata spesa differente allegazione).5.1.1.

In ragione di ciò, ancorché il sopravvenuto difetto di interesse sia una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente (cfr. Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816), ciò non può non comportare l'aggravio delle spese del procedimento e della somma da devolvere in favore della Cassa delle Ammende.

6. In relazione invece alla posizione personale della Signorelli, è nozione comune - come ha anche ricordato il Procuratore generale - che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

6.1. Ciò posto, il ricorso è proprio incentrato sulle pretese carenze logiche e motivazionali del provvedimento impugnato, con una contestazione nel merito della prospettiva d'accusa e, in particolare, delle carenti indagini in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo.

Al riguardo evidente è quindi l'estraneità dei motivi di doglianza allo schema legislativo di cui all'art. 325 cit., anche in considerazione del fatto che - come è stato sottolineato dall'ordinanza impugnata - non è allo stato possibile escludere ictu °culi la sussistenza dell'elemento soggettivo, quantunque a tali condizioni invece astrattamente oggetto di valutazione (cfr. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015).

7. Alla stregua di quanto precede non può che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

7.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico delle ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 giugno 2021 il Tribunale di Bergamo, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in tal senso rigettando la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. 74 del 2000, anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, con unico articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare è stata contestata la ritenuta inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture utilizzate nella dichiarazione dei redditi della [OSCURATO:PERSONA]!, atteso che — partendo dal presupposto che la stessa società aveva a che fare con cd. cartiere — era in tal modo coinvolto, senza distinzione, tutto il complesso delle operazioni compiute con tutti i clienti. Né vi era stata indagine circa la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi amministratori circa la natura fittizia delle fatture stesse, sì che non doveva ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, mentre comunque la motivazione avrebbe dovuto indicare in modo puntuale e coerente gli elementi dai quali desumere l'integrazione del reato configurato. In ogni caso, anche trattandosi di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, non esisteva profitto e, infine, la configurabilità del reato di cui all'art. 10-quater era subordinata a quella dell'ipotesi accusatoria di cui all'art. 2. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. Con atto del 31 gennaio 2022 il procuratore di parte indagata ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente, col conseguente venir meno dell'interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi sono inammissibili. 5.1. Per quanto riguarda l'impugnazione per conto della società, nonché la dichiarazione di rinuncia alla stessa in quanto era intervenuto il fallimento della medesima ricorrente, questa Corte ha ripetutamente osservato che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785). Va da sé che l'ipotesi di sopravvenuto fallimento della ricorrente, indicato come motivo di carenza di interesse al ricorso, non rientra tra le circostanze non imputabili alla parte ricorrente (né in proposito è stata spesa differente allegazione).5.1.1. In ragione di ciò, ancorché il sopravvenuto difetto di interesse sia una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente (cfr. Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816), ciò non può non comportare l'aggravio delle spese del procedimento e della somma da devolvere in favore della Cassa delle Ammende. 6. In relazione invece alla posizione personale della Signorelli, è nozione comune - come ha anche ricordato il Procuratore generale - che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 6.1. Ciò posto, il ricorso è proprio incentrato sulle pretese carenze logiche e motivazionali del provvedimento impugnato, con una contestazione nel merito della prospettiva d'accusa e, in particolare, delle carenti indagini in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo. Al riguardo evidente è quindi l'estraneità dei motivi di doglianza allo schema legislativo di cui all'art. 325 cit., anche in considerazione del fatto che - come è stato sottolineato dall'ordinanza impugnata - non è allo stato possibile escludere ictu °culi la sussistenza dell'elemento soggettivo, quantunque a tali condizioni invece astrattamente oggetto di valutazione (cfr. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). 7. Alla stregua di quanto precede non può che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. 7.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico delle ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i
Decreto Cassazione n. 20729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris