CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Campobasso, che aveva riconosciuto IDIOMA Domenico colpevole del reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2.IDIOMA Domenico, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto. La corte territoriale ha invero precisato che il dolo generico era dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva omesso di autocertificare entrate reddituali di cui era sicuramente a conoscenza quali i trattamenti pensionistici dei genitori che componevano il nucleo familiare, il cui ammontare avrebbe precluso il beneficio. 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estens