CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7530/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. Mau- rizio Codognotto, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 437/20, depositato il 16 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'am- missione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 254.112,01, oltre interessi, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corrispettivo per servizi di autotrasporto resi nell'anno 2014. Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prede- duzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed aventecome effetto l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. Ha ritenuto irrile- vante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-tercit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funziona- lità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, e ritenuto che nel ciclo di produzione dell'acciaio deve considerarsi essenziale tutto l'apparato che con- duce dalla materia prima alla bramma, mentre risulta necessaria ogni presta- zione che consente il funzionamento di tale apparato, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva prodotto il contratto e le fatture relativi al credito azionato, ritenendo inoltregenerica la richiesta di acquisizione del contenuto del fascicolo della fase di verificazione, proposta ai sensi dell'art. 210 cod.proc. civ. 3. Avverso il predetto decreto la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione dell'art.99, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che il giudizio di opposizione si è svolto interamente di- nanzi al Giudice relatore, anziché dinanzi al Tribunale in composizione colle- giale, con la conseguenza che essa opponente è stata privata della possibilità di discutere oralmente la causa dinanzi al Collegio. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento di primo grado o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 111-bisdella legge fall., osservando che, nell'escludere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prededuzione, il Tribunale non ha considerato che i Com- missari straordinari non avevano mai contestato la prededucibilità del credito, né in sede di verificazione del passivo, né nel giudizio di opposizione. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale ha omesso di dare conto dei motivi in diritto della decisione, essendosi limitato a richiamare un precedente giurispruden- ziale invocato dai Commissari straordinari, senza indicarne gli estremi e senza considerare che la procedura non si era neppure costituita in giudizio. So- stiene che, nell'escludere la prededucibilità del credito, il Tribunale non ha preso posizione in ordine alle argomentazioni svolte a sostegno della do- manda, con cui essa opponente aveva censurato l'interpretazione eccessiva- mente restrittiva dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 fornita dal Giudice delegato, richiamando una nota emessa dal Ministero dello sviluppo economico il 19 febbraio 2015, la relazione di accompagnamento del progetto di legge sfociato nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e la relazione tecnica alle- gata, in cui era stata affermata l'applicabilità della prededuzione ai crediti vantati dalle imprese di autotrasporto, alla sola condizione che le stesse aves- sero effettuato in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] trasporti di materie prime, merci e prodotti finiti. Aggiunge che, nel ribadire la prededucibilità dei crediti in questione, la legge n. 123 del 2017 non ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, cit., ma si è limitato a precisarne l'ambito applicativo, chiarendo che la prededuzione si applica ai crediti derivanti da tutti i trasporti che con- sentono le attività rientranti nel ciclo produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], ovverosia quelle comprese tra l'acquisto delle materie prime e la cessione del prodotto finito. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado o del decreto impugnato, per violazione dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., ribadendo che i Commis- sari straordinari non hanno mai contestato la prededucibilità del credito, né la sussistenza del requisito della necessarietà della prestazione per la conti- nuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], avendo anzi espresso parere favorevole all'ammissione del credito in prededuzione e non essendosi costituiti nel giudizio di opposizione. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 23 e 99, secondo comma, n.4 della legge fall., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto generica l'istanza di acquisizione dei documenti proposta da essa opponente, senza considerare che la stessa aveva ad oggetto il fascicolo di parte relativo alla fase di verificazione,indi- spensabile ai fini della prova del credito. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 e della legge n. 123 del 2017, ribadendo che, ai fini dell'applicabilitàdella prededuzione, non è richiesta la riferibilità delle prestazioni al sito produttivo di Taranto o al risa- namento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degl'impianti produttivi essenziali o agl'interventi previsti dal piano di cui al d.P.C.m. 14marzo 2014. Premesso che la legge n. 20 del 2015 non si riferisce esclusivamente all'atti- vità svolta dall'[OSCURATO:PERSONA] nello stabilimento di Taranto, ma, più in generale, alla ristrutturazione di grandi imprese in stato d'insolvenza che gestiscono stabi- limenti industriali d'interesse strategico nazionale, afferma che la prededu- zione si applica a tutti i crediti maturati dalle imprese di trasporto che hanno svolto attività di movimentazione di materie prime, merci e prodotti finiti. Sostiene che, essendo l'attivitàproduttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] caratterizzata dal c.d. ci- clo integrale, la prededuzione dev'essere estesa a tutti i crediti derivanti da prestazioni connesse alle attività comprese tra la fornitura delle materie prime e la consegna del prodotto finito, non potendo essere circoscritta a quelli de- rivanti dalle prestazioni volte ad assicurare la funzionalità degli altiforni, i quali non risulterebbero produttivi, se non fossero assicurate la fornitura delle materie prime da lavorare e la consegna dei prodotti finiti aidestinatari finali. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado o del decreto impugnato, per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di ammissione al passivo degl'interessi moratori maturati sul credito già ammesso al passivo, avente carattere autonomo rispetto a quella di riconoscimento della prededuzione. 8. Il primo motivo, riflettente la nullità del procedimento, per omes sa fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio, è infondato. Ai sensi dell'art. 99 della legge fall., nel testo riformulato d al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la trattazione dei procedimenti di impugnazione pre- visti dall'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può infatti svolgersi dinanzi al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma terzo, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione (che può essere disposta anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la defor- malizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma undicesimo, della legge fall., puramente eventuale e facoltativa) non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito previsto per le impugnazioni dello stato passivo fallimentare(cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 13/06/2016, n. 12116; 10/02/2022, n. 4392). 9. Sono altresì infondati il secondo ed i l quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la nullità del procedi- mento, per omessa considerazione della mancata contestazione della prede- ducibilità del credito. In tema di verificazione del passivo, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti allegati, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito al passivo,per il solo fatto che non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), spettando al giudice delegato il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di verifica- zione dei fatti e delle prove(cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/ 2015, n. 16554; Cass., Sez.VI, 8/08/2017, n. 19734). La mancata contesta- zione del credito in sede di verificazione non determina poi alcuna preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la cui natura impugnatoria non comporta l'applicabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., nones- sendo l'opposizione assimilabile ad un appello, in quanto avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria svoltasi nella precedente fase, con la conseguenza che, ferma restando l'immutabilità del thema disputandum e l'esclusione della proponibilità di domande ricon- venzionali, il curatore può proporre anche eccezioni nuove, cioè non sollevate in sede di verifica, anche nel caso in cui le relative questioni siano state già esaminate dal giudice delegato (cfr. Cass. , Sez. VI, 4/12/2020, n. 27902; Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/2017, n. 19003). In tale giudizio, l'operatività del principio di non contestazioneè infine subordinata, analoga- mente a quanto accade nel giudizio ordinario di cognizione,all'avvenuta co- stituzione del curatore, il quale nulla abbia obiettato in ordine ai fatti allegati dall'opponente, ed opera comunque esclusivamente in riferimento alla rico- struzione dei fatti, senza estendersi alla valutazione degli stessi, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, ed all'individuazione ed all'interpreta- zione della disciplina legale, in ordine alla quale trova applicazione il principio jura novit curia (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19481; 9/05/2022, n. 14589; Cass., Sez. VI, 17/07/2020,n. 15339).Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame la mancata con- testazione della prededucibilità del credito, nella fase di verificazione, impo- nesse di ammettere il credito al passivo in prededuzione, anziché in via chi- rografaria, trattandosi di una questione che poteva essere rilevata anche d'uf- ficio dal Giudice delegato, indipendentemente dalla proposizione di un'appo- sita eccezione da parte dei Commissari straordinari. Il mancato riconosci- mento della prededucibilità del credito da parte del Giudice delegato esclu- deva inoltre l'operatività di qualsiasi preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare era tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, in applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie, non trovando tale accertamento ostacolo nel principio di non contestazione, nella specie non operante, per effetto della mancata costituzione in giudizio dei Commissari. 10. Sono invece fondati il terzo ed il sesto motivo, anch'essi da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto l'individuazione dei presupposti necessari per il riconoscimento della prededuzione. Com'è noto, infatti, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito con mo- dificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prede- duzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni ese- guite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministra- zione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, convertito con modi- ficazioni dalla legge n. 231 del 2012: come già precisato da questa Corte, si tratta di una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, in quanto dettata in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., e volta ad introdurre una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati cre- ditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'attività produttiva(cfr. Cass., Sez. I, 20/02/2020, n. 4341).Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della prededuzione postuli innan- zitutto la ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato come quello dell'[OSCURATO:PERSONA], caratteriz- zato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd. Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per la realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limitazione del requisito dell'essenzialità al solo impianto destinato alla pro- duzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Precisato infatti che il concetto di essenzialità ri- manda, in ultima analisi, all'indispensabilità dell'impianto per la produzione di quel che prima non è dato (nella specie, quindi, della bramma d'acciaio, che costituisce la materia principale di una produzione di acciaieria), si è osser- vato che la previsione di tale limitazione trova giustificazione proprio nel ca- rattere integrale ed integrato del ciclo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], e si è pertanto esclusa l'arbitrarietà della scelta compiuta dal legislatore, in quanto volta ad individuare un punto di equilibrio, nell'ambito di un bilanciamento degl'inte- ressi sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, in modo tale da consentire la prosecuzione di un'attività produttiva ritenuta di primaria rilevanza (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022,n. 21156). In riferimento ai crediti vantati dalle imprese di autotrasporto, è stata peraltrorichiamata la norma interpretativa di cui all'art. 8. comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertitocon modificazioni dalla l egge n. 123 del 2017, rilevandosiche la stessa, nel collegare la prededuzione di tali crediti alla ne- cessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella co- pulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e « consentono »: si è pertanto af fermato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione in favore delle imprese in questione,viene in considerazione anche e soltanto il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, ritenendosi pertanto irrilevante l'individuazione del sin- golo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e della tipologia di fasi in cui la produzione si esplica(cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21151). Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, il quale, pur richia- mando l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ha ritenuto applicabili ai crediti fatti valere dalle imprese di autotrasporto i medesimi principi enunciati in riferimento agli altricrediti, subordinando il riconoscimento della prededu- zione alla verifica della funzionalità della prestazione alla prosecuzione dell'at- tività produttiva degli impianti produttivi essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], intesi come quelli destinati alla trasformazione dellamateria prima in bramma d'acciaio. Non merita consenso, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui la norma interpretativa dettata dall'art. 8, comma 1-bis, cit. «sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia necessario al risanamento am- bientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attua- zione degl'interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014, anche il credito del trasportatore debba essere "ve- stito" di prededuzione». In tal modo, infatti, la norma in esame risulta prati- camente svuotata di qualsiasi contenuto, venendole attribuit a una portata meramente confermativa della regola desumibile dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, senza tenere conto della sua ratio, consistente nel chia- rire che il beneficio previsto dalla norma interpretata si estende ai crediti de- rivanti dalleprestazioni rese dalle imprese di autotrasporto necessarie a ga- rantire la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA],oltre alla conti- nuità di quelli c.d. essenziali. 11. E' altresì fondato il quinto motivo, riguardante la prova del credito insinuato al passivo. Come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, testual- mente riportato in parte qua a corredo della censura, la ricorrente, nel pro- porre opposizione allo stato passivo, aveva espressamente richiamato l'i- stanza di insinuazione al passivo ed i documenti alla stessa allegati(in parti- colare, il contratto di trasporto e le fatture relative alle prestazioni effettuate), contenuti nel fascicolo del fallimento, chiedendone l'acquisizione agli atti del giudizio. Tale richiamo doveva ritenersi sufficiente non solo ai fini della prova del credito, la cui sussistenza risultava peraltro incontestabilein sede di op- posizione, non avendo i Commissari impugnato il provvedimento di ammis- sione al passivo emesso dal Giudice delegato, ma anche ai fini della verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento della prededuzione: in tema di opposizione allo stato passivo, questa Corte ha infatti affermato ripetuta- mente che, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 4, della legge fall., l'op- ponentedeve, a pena di decadenza, soltanto indicare specificatamente i do- cumenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dalfascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito(cfr. Cass., Sez. VI, 13/11/ 2020, n. 25663; 5/03/2018, n. 5094; Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12549). 12. E' infine fondato il settimo motivo, avente ad oggetto l'ammissione al passivo degl'interessi maturati sul credito fatto valere con l'istanza d'insinua- zione. Come si evince dalla lettura del relativo provvedimento, anch'esso ripor- tato testualmente nel ricorso, il Giudice delegato, nell'ammettere al passivo il predetto credito, aveva fatto riferimento esclusivamente alla somma dovuta per sorta capitale, senza menzionare gl'interessi sulla stessa dovuti; con il ricorso in opposizione, la ricorrente aveva quindi insistito per l'ammissione al passivo del credito per interessimoratori, anch'esso fatto valere con l'istanza d'insinuazione, in ordine alla quale i Commissari avevano espresso parere favorevole. Tale domanda non è stata in alcun modo presa in esame dal Tri- bunale, il quale si è pronunciato esclusivamente in ordine alla questione ri- guardante la prededucibilità del credito,la cui ritenuta infondatezza non im- plicava anche il rigetto della domanda riguardante il credito per interessi, del quale avrebbe potuto essere disposta l'ammissione al passivo almeno in via chirografaria. In tal modo, il decreto impugnatoè incorso nel vizio di omessa pronuncia, configurabile ogni qualvolta, come nella specie,il giudice di me- rito, investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate, abbia omesso di adottare il prov- vedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 11 I, 16/07/2018, n. 18797; Cass., Sez. VI, 27/11/2017, n. 28308; Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7653). 13. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano, che provvederà, in