Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21249/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25936/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto presso il cui studio in Scafati (SA), via Montegrappa n. 33, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campania– sezione staccata di Salerno n. 2006 / 02 / 20 1 9 , depositata il 7.03.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi–cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Salerno accoglieva i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento notificatagli quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] Soc.

Coop. in liquidazione, riguardante il recupero di tributi indebitamente compensati e la relativa sanzione; - c on la sentenza indic ata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) , rilevando che: -la sentenza della CTP aveva accolto il ricorso accertando il dif etto di legittimazione passiva del Granato che, all’epoca, non era più legale rappresentante della società cooperativa, posta in liquidazione dal 2012; - la tesi dell’Ufficio che ravvisava una responsabilità solidale dell’amministratore per i fatti verificatisi “al momento di una notizia di reato” era inconsistente, per il principio di “personalità giuridica della responsabilità penale” e di “autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitale”; - il Granato aveva dimostrato che non ric opriva nell’anno dell’accertamento alcuna carica nella società, peraltro posta in liquidazione e, pertanto, sia gli atti prodromici alla cartella che la cartella stessa erano stati notificati ad un soggetto non legittimato; - l ’A DM impugnava la sentenza d ella CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella e gli atti prodromici fossero stati emessi nei confronti della società e notificati alla stessa in persona dell’amministratore non più in carica, mentre erano stati notificati a quest’ultimo per responsabilità personale, in solido con la società alla quale sono stati pure notificati, ma in persona del liquidatore, quale legale rappresentante pro tempore; - con la seconda censura, eccepisce la nulli tà della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR spiegato perché sarebbe “inconsistente” la responsabilità solidale dell’amministratore e non essendo comprensibile il richiamato principio della “personalità giuridica della responsabilità penale”; -con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR e rroneamente ritenuto impugnabile la cartella di pagamento per vizi propri dei prodromici atti di recupero tributario e sanzionatorio (atto di contestazione e avviso di accertamento), ormai definitivi, non essendo stati mai impugnati; - preliminarmente va d isattesa la richiesta del controricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, atteso che non era configurabile il litisconsorzio necessario, essendo statala cartella di pagamento impugnata per vizi relativi al merito della pretesa; - in ogni caso occorre rilevare che n el giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità delricorso o qualora questo sia " prima facie " infondato (come nella specie per le ragioni di seguito esposte), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ri corso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delcontraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ( ex multis , Cass. Sez.

U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 11287 del 10/05/2018, n. 12515 del 21/05/2018, n. 17360 del 17/06/2021); - ciò posto, i predetti motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione, sono inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza , non avendo l’Agenzia trascritto nel ricorso il contenuto degli atti impositivi, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, al fine di fare comprendere a questa Corte a che titolo era stata ipotizzata la responsabilità del G ranato , avuto riguardo a quanto affermato dai giudici di merito, che hanno escluso la sua legittimazione proprio perché non ricopriva alcuna carica nell’ambito della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo interessato dall’accertamento; -il ricorso va, dunque, rigettato; -le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiara tosi antistatario nelricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore d el controricorrente , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.800,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25936/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto presso il cui studio in Scafati (SA), via Montegrappa n. 33, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campania– sezione staccata di Salerno n. 2006 / 02 / 20 1 9 , depositata il 7.03.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi–cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Salerno accoglieva i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento notificatagli quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] Soc. Coop. in liquidazione, riguardante il recupero di tributi indebitamente compensati e la relativa sanzione; - c on la sentenza indic ata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) , rilevando che: -la sentenza della CTP aveva accolto il ricorso accertando il dif etto di legittimazione passiva del Granato che, all’epoca, non era più legale rappresentante della società cooperativa, posta in liquidazione dal 2012; - la tesi dell’Ufficio che ravvisava una responsabilità solidale dell’amministratore per i fatti verificatisi “al momento di una notizia di reato” era inconsistente, per il principio di “personalità giuridica della responsabilità penale” e di “autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitale”; - il Granato aveva dimostrato che non ric opriva nell’anno dell’accertamento alcuna carica nella società, peraltro posta in liquidazione e, pertanto, sia gli atti prodromici alla cartella che la cartella stessa erano stati notificati ad un soggetto non legittimato; - l ’A DM impugnava la sentenza d ella CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella e gli atti prodromici fossero stati emessi nei confronti della società e notificati alla stessa in persona dell’amministratore non più in carica, mentre erano stati notificati a quest’ultimo per responsabilità personale, in solido con la società alla quale sono stati pure notificati, ma in persona del liquidatore, quale legale rappresentante pro tempore; - con la seconda censura, eccepisce la nulli tà della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR spiegato perché sarebbe “inconsistente” la responsabilità solidale dell’amministratore e non essendo comprensibile il richiamato principio della “personalità giuridica della responsabilità penale”; -con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR e rroneamente ritenuto impugnabile la cartella di pagamento per vizi propri dei prodromici atti di recupero tributario e sanzionatorio (atto di contestazione e avviso di accertamento), ormai definitivi, non essendo stati mai impugnati; - preliminarmente va d isattesa la richiesta del controricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, atteso che non era configurabile il litisconsorzio necessario, essendo statala cartella di pagamento impugnata per vizi relativi al merito della pretesa; - in ogni caso occorre rilevare che n el giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità delricorso o qualora questo sia " prima facie " infondato (come nella specie per le ragioni di seguito esposte), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ri corso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delcontraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ( ex multis , Cass. Sez. U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 11287 del 10/05/2018, n. 12515 del 21/05/2018, n. 17360 del 17/06/2021); - ciò posto, i predetti motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione, sono inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza , non avendo l’Agenzia trascritto nel ricorso il contenuto degli atti impositivi, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, al fine di fare comprendere a questa Corte a che titolo era stata ipotizzata la responsabilità del G ranato , avuto riguardo a quanto affermato dai giudici di merito, che hanno escluso la sua legittimazione proprio perché non ricopriva alcuna carica nell’ambito della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo interessato dall’accertamento; -il ricorso va, dunque, rigettato; -le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiara tosi antistatario nelricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore d el controricorrente , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.800,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], a
Sentenza Cassazione n. 21249/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris