CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 33634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede l'accoglimento del ricorso udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede dichiararsi inannmissibi e il ricorso o comunque il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 27 febbraio 2023, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. aggravato ex art. 416bisl cod.pen., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale 1'8 febbraio 2023 ed avente ad oggetto un'autovettura cointestata alla stessa ed al figlio [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che il tribunale aveva confuso i presupposti del sequestro preventivo con quelli delle misure cautelari personali non essendo necessari i gravi indizi di colpevolezza; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che si era esclusa la possibilità che il Costanzo potesse prevedere l'attivazione di procedimenti di prevenzione nei suoi confronti sulla base di argomentazioni illogiche e contraddittorie come risultava dai rapporti tra lo stesso ed i correo Gagliano. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato oltre che proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale del riesame non ha affatto confuso i presupposti delle misure cautelari reali con quelli delle misure personali negando, con la chiara e precisa motivazione esposta alle pagg. 2-3 dell'ordinanza, che potesse ritenersi sussistere a carico dell'indagata proprio il fumus commissi delicti in relazione alla contestata imputazione di intestazione fittizia; ed a tale conclusione si perveniva sulla base di precise valutazioni in fatto non sindacabili nella presente sede. Il secondo motivo è proposto per motivi non consentiti; ed invero il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Nel caso in esame alcun vizio radicale della motivazione al punto da farla ritenere insussistente può ritenersi essere stato integrato avendo, il giudice del riesame, puntualmente fornito spiegazione della propria decisione circa l'insussistenza del fumus nei confronti dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] quanto alla contestata fittizia intestazione dell'autovettura. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 23 giugno 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. i p, Pi\ardo n,ki IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ltrani [OSCURATO:PERSONA] 2 SE