CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1818 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente non costituito- Contro Comune di Marcianise, in persona del sindaco rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Sebastiano de Feudis elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n.61; -controricorrente; [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Campania n. 3506/24/2021, depositata in data 22 aprile 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, depositata la memoria da parte del Comune, osserva quanto segue. DECOM s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 20 novembre 2021 notificava al Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3506/24/2021, depositata in data 22 aprile 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di intimazione di pagamento TARI per il 2018. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 24.01.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019; Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022). P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv.to Sebastiano de Feudis, liquidate in euro 1.400,00 oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Rom