Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2021/2026
ECLI:EU:C:2026:310
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 aprile 2026 (
1
)
Causa C
‑
295/25
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Articolo 7, lettere a), b) e c) – Allegato II, parte IV, punti 2.2.1 e 2.2.2 – Utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti biologici – Polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, essiccati e macinati dell’alga Lithothamnium calcareum, per natura ricca di carbonato di calcio – Mancata autorizzazione »
I.
Introduzione
1.
L’utilizzo di un ingrediente biologico di origine agricola può essere vietato nella produzione di alimenti biologici trasformati?
2.
È questo l’apparente paradosso sottoposto alla Corte dal Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), il quale si interroga sulla possibilità di utilizzare una polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, essiccati e macinati dell’alga
Lithothamnium calcareum
, per natura ricca di carbonato di calcio, in una bevanda biologica vegetale a base di riso o di avena, laddove l’impiego di calcio negli alimenti non è direttamente previsto per legge e l’utilizzo del carbonato di calcio è vietato nella produzione biologica ai fini dell’arricchimento in calcio ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 (
2
), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/474 (
3
), e del suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 (
4
).
3.
La Corte si è già pronunciata sul divieto di arricchimento in calcio di bevande vegetali mediante l’utilizzo di tali sedimenti dell’alga
Lithothamnium calcareum
non biologica (
5
), fondandosi sui regolamenti (CE) n. 834/2007 (
6
) e n. 889/2008 (
7
). Tuttavia, la questione sollevata dal giudice del rinvio è inedita, in quanto il regime applicabile agli additivi alimentari è cambiato con il regolamento 2018/848, che ha abrogato il regolamento n. 834/2007, e in quanto, nel caso di specie, i sedimenti in questione provengono dall’alga
Lithothamnium calcareum
certificata biologica.
4.
Proporrò alla Corte di rispondere che il nuovo regime degli additivi alimentari, nel quale ritengo rientri la polvere derivante dall’alga
Lithothamnium calcareum
, si applica indipendentemente dal fatto che l’ingrediente sia biologico o meno e che, di conseguenza, l’uso di tale polvere, anche se certificata biologica, ai fini dell’arricchimento in calcio, non è autorizzato nella produzione biologica in quanto non è direttamente previsto per legge.
II.
Diritto dell’Unione
A.
Regolamento (CE) n. 178/2002
5.
L’articolo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 (
8
) dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. (...)».
B.
Regolamento (CE) n. 1333/2008
6.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008 (
9
) è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento, si applicano (...) le seguenti definizioni:
a) per “additivo alimentare” s’intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;
non sono considerati additivi alimentari:
(...)
ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;
(...)
b) per “coadiuvante tecnologico” s’intende ogni sostanza che:
i) non è consumata come un alimento in sé;
ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito».
C.
Regolamento (UE) n. 1169/2011
7.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (
10
) dispone quanto segue:
«Si applicano (...) le seguenti definizioni:
(...)
f) “ingrediente”: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti».
D.
Regolamento 2018/848
8.
I considerando 6, 20, 51, 52 e 63 del regolamento 2018/848 così recitano:
«(6) Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione [europea] in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e a creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.
(...)
(20) Dal momento che nella produzione biologica dovrebbe essere limitato l’uso di fattori di produzione esterni, dovrebbero essere individuati alcuni scopi per i quali spesso si utilizzano prodotti e sostanze nella produzione di prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati. Quando i prodotti o le sostanze sono solitamente utilizzati per tali obiettivi, il loro uso dovrebbe essere consentito soltanto se sono stati autorizzati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe essere valida soltanto finché l’uso di tali fattori di produzione esterni non sia vietato nella produzione non biologica dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale basato sul diritto dell’Unione. (...)
(...)
(51) Gli operatori che producono alimenti (...) dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza delle caratteristiche biologiche e delle qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica.
(52) Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti (...) biologici trasformati. In particolare, tali alimenti dovrebbero essere ottenuti principalmente a partire da ingredienti agricoli biologici o da altri ingredienti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento. Inoltre, solo taluni prodotti e sostanze autorizzati conformemente al presente regolamento dovrebbero essere consentiti per la produzione di alimenti (...) biologici trasformati.
(...)
(63) L’uso, nella produzione biologica, di taluni prodotti o sostanze quali sostanze attive destinate a essere usate in prodotti fitosanitari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 [(
11
)], concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti non biologici dell’alimentazione animale di varia origine, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e assoggettato alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione dovrebbe essere seguita per quanto riguarda l’uso di prodotti e sostanze quali gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici e per quanto riguarda l’uso di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati. È pertanto opportuno definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto di determinati criteri».
9.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848 così dispone:
«Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:
(...)
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti».
10.
L’articolo 3 di tale regolamento è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) “produzione biologica”: l’impiego (...) di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;
2) “prodotto biologico”: un prodotto derivante dalla produzione biologica (...). Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici;
(...)
45) “alimento”: un alimento quale definito all’articolo 2 del regolamento [n. 178/2002];
(...)
51) “ingrediente”: un ingrediente quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento [n. 1169/2011] o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata;
(...)
61) “additivo alimentare”: un additivo alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 1333/2008];
(...)
65) “coadiuvante tecnologico”: un coadiuvante tecnologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 1333/2008] per gli alimenti (...);
(...)».
11.
All’interno del capo II del regolamento 2018/848, rubricato «Obiettivi e principi della produzione biologica», l’articolo 7 prevede quanto segue:
«La produzione di alimenti biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:
a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;
b) limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
(...)».
12.
L’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del suddetto regolamento è formulato come segue:
«Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione».
13.
L’articolo 16 di detto regolamento dispone quanto segue:
«1. Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV (...).
2. [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:
(...)
b) all’allegato II, parte IV, il punto 2.2.2, per quanto concerne i tipi e la composizione di prodotti e sostanze consentiti per l’uso negli alimenti trasformati, nonché le condizioni in cui possono essere utilizzati;
(...)».
14.
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 9, del regolamento 2018/848:
«2. (...) [L]a [OSCURATO:PERSONA] [europea] può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lieviti impiegati come alimenti (...), includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:
a) come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;
b) come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;
c) come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito.
(...)
4. L’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 2 nella produzione di alimenti biologici trasformati o per la produzione di lieviti utilizzati come alimenti (...) è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:
(...)
b) sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione senza ricorrere a tali prodotti e sostanze;
c) i prodotti e le sostanze in questione devono trovarsi in natura e possono aver subito soltanto processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti;
d) l’ingrediente biologico non è disponibile in quantità sufficiente.
(...)
9. [OSCURATO:PERSONA] adotta atti di esecuzione relativi all’autorizzazione o alla revoca dell’autorizzazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare; tali atti di esecuzione stabiliscono le procedure da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l’uso.
(...)».
15.
In virtù dell’allegato II, parte III, punto 2.2.1, di tale regolamento, la raccolta di alghe selvatiche e di parti di esse è considerata produzione biologica a talune condizioni dettagliate in tale punto.
16.
Ai sensi dell’allegato II, parte IV, punto 2, di detto regolamento, intitolato «Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati»:
«(...)
2.2.1. Solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici autorizzati a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 per l’uso nella produzione biologica e i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento al punto 2.2.2 possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti (...).
2.2.2. Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:
(...)
f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia “direttamente previsto per legge”, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o
ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
– nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 (...) [(
12
)], il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
– nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE (...) [(
13
)], il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva.
(...)».
E.
Regolamento di esecuzione 2021/1165
17.
Il considerando 14 del regolamento di esecuzione 2021/1165 così recita:
«Data la composizione di taluni ingredienti agricoli non biologici, alcuni loro utilizzi negli alimenti biologici trasformati possono corrispondere a utilizzi come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici alimentari o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento [2018/848]. Tali utilizzi richiedono un’autorizzazione specifica ai sensi dell’allegato II, parte IV, punto 2.2, del regolamento [2018/848], e non dovrebbero essere consentiti tramite l’autorizzazione di ingredienti agricoli non biologici».
18.
L’articolo 6 di tale regolamento di esecuzione prevede quanto segue:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [2018/848], soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento [n. 1333/2008] e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione».
19.
L’articolo 7 di detto regolamento di esecuzione, applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2024 (
14
), così dispone:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [2018/848], soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Il primo [comma] non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento [2018/848]. In particolare, il primo [comma] non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento [2018/848]».
20.
L’allegato V, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione, intitolato «Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [2018/848]», comprende, nella sezione A1, una tabella nella quale figura in particolare la riga seguente:
[OSCURATO:PERSONA] alimentare biologico cui può essere aggiunto
Condizioni e limiti specifici
(...)
(...)
(...)
(...)
E 170
Carbonato di calcio
prodotti di origine vegetale e animale
escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti
(...)
(...)
(...)
(...)
III.
Fatti di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale
21.
[OSCURATO:PERSONA] BV è una società di diritto belga specializzata nell’immissione sul mercato di alimenti vegetali biologici, tra i quali due bevande biologiche a base rispettivamente di riso e di avena, il cui ingrediente caratteristico è l’alga
Lithothamnium calcareum
, proveniente da una raccolta di alghe selvatiche certificata biologica.
22.
Nella sua decisione di certificazione del 13 aprile 2023, un organismo di controllo ha ritenuto che, per quanto riguarda il lithothamnium, occorreva distinguere le alghe (
Lithothamnion sp. Algae
) dal prodotto marino derivante dalla calcificazione dell’alga (colonie di maërl), potendo solo le prime essere qualificate come «prodotto agricolo». Esso ha aggiunto che la finalità dell’utilizzo dell’ingrediente prevale sulla qualità biologica o non biologica di quest’ultimo. Ha concluso che l’aggiunta di residui di lithothamnium ricchi di calcio costituisce un arricchimento di prodotti biologici contrario all’allegato II, parte IV, punto 2.2, del regolamento 2018/848, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] «etichetta e commercializza prodotti non conformi come prodotti biologici», il che giustifica una misura di «avvertimento».
23.
In seguito alla conferma di tale decisione, il 5 maggio 2023, da parte dell’organismo di controllo, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] en Visserij (Dipartimento dell’Agricoltura e della Pesca, Belgio) della [OSCURATO:PERSONA] (governo delle Fiandre, Belgio). Con decisione del 18 dicembre 2023, il capo dell’unità del sostegno al reddito del Dipartimento dell’Agricoltura e della Pesca ha ritenuto che l’aggiunta di polvere ottenuta da sedimenti puliti, essiccati e macinati dell’alga
Lithothamnium calcareum
non fosse autorizzata, poiché tale aggiunta aveva come finalità l’arricchimento in calcio. Quest’ultimo ha concluso che la misura di «avvertimento» imposta alla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere mantenuta e che essa comportava che soltanto le bevande già prodotte prima del 1º gennaio 2024 potevano essere ancora commercializzate con riferimento al metodo di produzione biologica.
24.
Dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), adito dalla [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso di annullamento di tale decisione, le parti controvertono su quale normativa sia applicabile alla polvere ottenuta da sedimenti puliti, essiccati e macinati dell’alga
Lithothamnium calcareum
certificata biologica, nonché sull’interpretazione della sentenza
Natumi
.
25.
Da un lato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale polvere deve essere qualificata come un ingrediente biologico. Tale singola qualità è sufficiente a far sì che la sua aggiunta sia autorizzata in un alimento biologico trasformato, indipendentemente dal suo profilo nutrizionale, ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento 2018/848. Secondo il governo delle Fiandre, tale polvere, anche se certificata biologica, deve essere assoggettata alla normativa applicabile ai minerali, la quale vieta l’aggiunta di carbonato di calcio al solo fine dell’arricchimento in calcio, ai sensi dell’articolo 7, lettera b), e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera f), di tale regolamento, nonché dell’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione 2021/1165.
26.
Dall’altro, nella sentenza
Natumi
, la Corte ha statuito che il regolamento n. 889/2008 (
15
) deve essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga
Lithothamnium calcareum
puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.
27.
È controverso tra le parti quali conseguenze debbano trarsi da tale sentenza nella vigenza della nuova normativa applicabile ai fatti di cui al caso di specie.
28.
Il giudice del rinvio dubita che tale giurisprudenza possa essere applicata semplicemente per analogia, poiché nella sentenza
Natumi
la Corte si è pronunciata in merito a una polvere non biologica ottenuta a partire da sedimenti dell’alga
Lithothamnium calcareum
puliti, essiccati e macinati, mentre, nel caso di specie, il
Lithothamnium calcareum
utilizzato per la polvere è certificato biologico. Inoltre, detto giudice ritiene che la normativa applicabile si sia evoluta, in particolare per effetto dell’articolo 24, paragrafo 4, lettera d), del regolamento 2018/848, il quale aggiunge una nuova condizione in materia di autorizzazione dei prodotti e delle sostanze utilizzati nella produzione biologica, ossia che l’ingrediente biologico non sia disponibile in quantità sufficiente. Esso aggiunge che l’elenco delle alghe che possono essere aggiunte come ingrediente non biologico di origine agricola a un alimento biologico trasformato è stato ridotto a due voci (alga arame e alga hijiki) (
16
). Detto giudice rileva che, nel documento «Frequently asked questions on organic rules» («Domande frequenti sulle regole relative alla produzione biologica») pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2023 e periodicamente aggiornato (
17
), è indicato che il componente principale del
Lithothamnium calcareum
è il carbonato di calcio, che è un minerale il cui utilizzo nella produzione biologica richiede quindi un’autorizzazione ai sensi dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento 2018/848, e la cui funzione principale negli alimenti trasformati è l’aggiunta di calcio.
29.
In simili circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se [i punti] 2.2.1. e 2.2.2 della parte IV [dell’]allegato II [del] regolamento [2018/848] in combinato disposto con l’articolo 7, [lettere] b) e c), [di tale] regolamento (...) debbano essere interpretati nel senso che la polvere certificata biologica ottenuta dai sedimenti puliti, macinati e essiccati dell’alga
Lithothamnium calcareum
, che è per natura ricca di carbonato di calcio, nella trasformazione di alimenti biologici per il consumo normale rientra nel punto 2.2.2, lettera f), punto i), della parte IV dell’allegato II [di detto] regolamento (...), ed è dunque vietata atteso che l’utilizzo di calcio in alimenti per il consumo normale non è direttamente previsto per legge».
30.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il governo delle Fiandre, il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Analisi
31.
La questione sollevata dal giudice del rinvio verte sull’esistenza di una restrizione all’utilizzo di ingredienti biologici di origine agricola nella produzione di alimenti biologici trasformati in applicazione dell’articolo 7, lettere b) e c), del regolamento 2018/848, il quale prevede che, tra i principi specifici applicabili alla produzione di alimenti biologici trasformati, figurino, da un lato, quello di ricorrere il meno possibile e solo in caso di necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici agli additivi alimentari, ai micronutrienti e ai coadiuvanti tecnologici e, dall’altro, quello di escludere le sostanze e i metodi di trasformazione che potrebbero indurre in errore in merito alla vera natura del prodotto. Ovvero, è sufficiente che un ingrediente di origine agricola sia biologico affinché possa essere utilizzato nella trasformazione di alimenti biologici, posto che l’articolo 7, lettera a), di tale regolamento prevede che un altro principio specifico della produzione di alimenti biologici trasformati consiste nel produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica?
32.
La giurisprudenza ha già stabilito principi concernenti le bevande vegetali. Così, la Corte ha stabilito che la denominazione «latte» e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, e che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione non influisce su tale divieto (
18
).
33.
Peraltro, la Corte ha constatato che gli operatori economici sono liberi di determinare la composizione dei loro prodotti e di decidere con quale denominazione intendono commercializzarli. Così, se intendono commercializzare tali prodotti come integratori alimentari (
19
), recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute (
20
), o come prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (
21
), essi devono conformarsi agli obblighi previsti in materia dalla normativa applicabile dell’Unione, il che può condurre al divieto di commercializzarli come prodotti dell’agricoltura biologica. Il diritto dell’Unione non garantisce che un operatore economico possa commercializzare i suoi prodotti con tutte le designazioni che egli considera vantaggiose per promuoverli (
22
).
34.
La Corte ha confermato, nella sentenza del 4 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] II
(
23
), facendo seguito alla sentenza del 5 novembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA]
(
24
), che la bevanda in questione, commercializzata come integratore alimentare, costituita da una miscela di succhi di frutta e di estratti di erbe provenienti da produzione biologica addizionata con vitamine di origine non vegetale e gluconato ferroso, non poteva beneficiare della denominazione biologica, in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, in combinato disposto con l’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f) (
25
), di quest’ultimo (
26
).
35.
Nella sentenza
Natumi
, invocata da entrambe le parti nel procedimento principale, la Corte ha stabilito che l’utilizzo, nella trasformazione di bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio, di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga
Lithothamnium calcareum
puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, non era consentito in forza di tale regolamento.
36.
Sebbene abbia in effetti indicato che l’alga
Lithothamnium calcareum
non era menzionata nelle disposizioni applicabili alle aggiunte di minerali nella produzione di alimenti biologici (
27
) e che essa «non può,
prima facie
, essere considerata un minerale» (
28
), la Corte ha aggiunto che altre disposizioni (
29
), lette in combinato disposto con queste ultime, vietavano l’aggiunta del calcio nella trasformazione di alimenti biologici come le bevande a base di riso e di soia, ai fini del loro arricchimento in calcio (
30
). Essa ha constatato che la società produttrice di dette bevande riconosceva espressamente di utilizzare tale alga per via del suo elevato tenore di calcio (
31
) e ne ha concluso che l’utilizzo di tale polvere, naturalmente a elevato tenore di calcio, come ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, equivarrebbe a eludere il divieto di utilizzo del carbonato di calcio ai fini dell’arricchimento in calcio (
32
).
37.
Il regolamento 2018/848, applicabile alla produzione di alimenti biologici, ha chiarito le modalità in cui si articolano il regime applicabile agli ingredienti non biologici di origine agricola e quello applicabile agli additivi alimentari e ai coadiuvanti tecnologici, alla luce dei principi enunciati all’articolo 7 di tale regolamento in materia di trasformazione degli alimenti biologici, segnatamente la produzione a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e la limitazione dell’uso di additivi alimentari.
38.
Tendo a ritenere che il solo fatto di utilizzare un ingrediente qualificato come «ingrediente proveniente dall’agricoltura biologica» in forza del principio enunciato all’articolo 7, lettera a), del regolamento 2018/848 non sia sufficiente a consentirne qualsiasi utilizzo. Infatti, l’articolo 7, lettera b), di tale regolamento enuncia il principio di limitare «l’uso di additivi alimentari (...) nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici». Pertanto, l’additivo alimentare, anche qualora sia un ingrediente biologico di origine agricola, deve essere analizzato in funzione del suo utilizzo (necessità tecnologica o fine nutrizionale specifico).
39.
Occorre innanzitutto ricordare che la nozione di «ingrediente» è definita all’articolo 3, punto 51, del regolamento 2018/848, mediante rinvio alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1169/2011. Ai sensi di quest’ultima disposizione, per ingrediente si intende «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata». Ne consegue che gli additivi alimentari rientrano nella categoria degli ingredienti e che la qualificazione, da parte della sentenza
Natumi
, della polvere dell’alga
Lithothamnium calcareum
come «ingrediente non biologico di origine agricola» non impedisce di qualificarla anche come «additivo alimentare» ai sensi del regolamento 2018/848.
40.
Quanto agli «additivi alimentari», essi sono definiti all’articolo 3, punto 61, di tale regolamento, mediante rinvio all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1333/2008, come «qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti».
41.
È innegabile che la polvere derivante dall’alga
Lithothamnium calcareum
e il carbonato di calcio che la compone in misura prevalente non sono consumati come alimenti in sé, ma sono aggiunti intenzionalmente e diventano un componente della bevanda finale (
33
). A questo punto, lascio da parte la questione del valore nutritivo o della funzione tecnologica di tale polvere.
42.
Tuttavia, tale definizione degli additivi alimentari prevede delle eccezioni. Non sono dunque considerati additivi alimentari «gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario» (
34
). Tale eccezione implica due requisiti: essere un alimento ed essere utilizzato per le sue proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive.
43.
È pertanto necessario, da un lato, stabilire se la polvere in questione nel procedimento principale possa essere qualificata come «alimento». L’alimento (o prodotto alimentare) è definito all’articolo 3, punto 45, del regolamento 2018/848, mediante rinvio all’articolo 2 del regolamento n. 178/2002, come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani». Al secondo comma di tale articolo 2 si precisa che «[s]ono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento». Tale definizione consente di affermare che la polvere in questione è un alimento in quanto sostanza intenzionalmente incorporata negli alimenti. Il primo requisito per l’applicazione dell’eccezione di cui al punto precedente delle presenti conclusioni è soddisfatto.
44.
Dall’altro lato, affinché sia soddisfatto il secondo requisito di tale eccezione, occorre inoltre che tale polvere sia utilizzata per le sue proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive. Orbene, la nozione affine di «fini nutrizionali specifici», non definita, impiegata all’articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848, è utilizzata in uno dei principi applicabili alla produzione di alimenti biologici trasformati, in base al quale gli additivi alimentari possono essere utilizzati in tali alimenti (l’altro obiettivo, alternativo, è la necessità tecnologica) (
35
).
45.
Tutta l’ambiguità della presente causa e della normativa applicabile all’utilizzo della polvere di cui al procedimento principale risiede in tali nozioni affini. Pertanto, qualora un additivo alimentare sia utilizzato per fini nutrizionali specifici, esso è autorizzato nella produzione biologica di alimenti trasformati. Inoltre, qualora una sostanza sia un alimento utilizzato per le sue proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive, essa non costituisce un additivo alimentare e può quindi essere utilizzata liberamente. Occorre quindi stabilire quale sia la funzione di tale polvere.
46.
[OSCURATO:PERSONA] rivendica l’utilizzo della polvere dell’alga
Lithothamnium calcareum
per arricchire le sue bevande in calcio, limitandosi a indicare che si tratta di un ingrediente di origine agricola. Essa sostiene altresì che, nella sentenza
Natumi
, la Corte ha qualificato la polvere in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza soltanto come «ingrediente non biologico di origine agricola» e non come «minerale», e che, di conseguenza, la variante biologica di tale ingrediente debba essere accettata.
47.
Tuttavia, il regolamento 2018/848 non mi sembra consentire un’interpretazione che conduca a tale risultato.
48.
In primo luogo, in tale regolamento, l’unico riferimento a un effetto nutrizionale per gli alimenti si trova nell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), ii), relativo all’utilizzo dei «minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti (...) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori». Vengono menzionati solo taluni prodotti rientranti nel regolamento n. 609/2013 e i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125. Mi sembra pertanto che sia a questo tipo molto specifico di alimenti (destinati ai lattanti e ai bambini) che fa riferimento l’articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848 quando enuncia il principio di limitazione dell’uso degli additivi alimentari soltanto nei casi in cui sussistano fini nutrizionali specifici.
49.
Le altre menzioni di un effetto nutrizionale o nutritivo nel regolamento 2018/848 riguardano la produzione animale (
36
) e la produzione vegetale (
37
). Ritengo che il collegamento tra tutte queste finalità nutrizionali o nutritive in materia biologica derivi dal fatto che esse riguardano ipotesi in cui il soggetto (lattante, neonato, animale da allevamento) o l’oggetto (suolo, vegetale) non è in grado di provvedere autonomamente a un’alimentazione equilibrata.
50.
In secondo luogo, la qualità biologica o meno dell’additivo è priva di rilevanza ai fini dell’utilizzo del carbonato di calcio. Infatti, nell’allegato V, parte A, sezione A1, del regolamento di esecuzione 2021/1165 non è precisato che tale prodotto debba provenire esclusivamente dalla produzione biologica, a differenza di altri additivi (
38
). Nella versione iniziale del regolamento n. 889/2008, la tabella degli additivi alimentari dell’allegato VIII, parte A, non conteneva alcun riferimento all’origine biologica. L’obbligo di ricorrere a tali additivi provenienti da produzione biologica è stato introdotto dal regolamento di esecuzione 2019/2164, che ha sostituito la tabella in questione. Tale evoluzione si è tradotta nell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento 2018/848, il quale prevede che l’autorizzazione al ricorso ad additivi non biologici si basa su diversi principi, tra cui quello della mancata disponibilità in quantità sufficiente dell’ingrediente biologico. Pertanto,
a contrario
, laddove tale disponibilità esista, l’additivo deve provenire da produzione biologica. Gli additivi alimentari possono quindi provenire o meno da produzione biologica.
51.
Ravviso una conferma di tale analisi nella formulazione dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2021/1165, il quale precisa che, quando un ingrediente agricolo non biologico è utilizzato come additivo alimentare, esso rientra nel regime applicabile a quest’ultimo. Sebbene l’entrata in vigore di tale articolo sia stata rinviata al 1º gennaio 2024 (
39
), la nuova normativa è chiara: è la finalità dell’utilizzo di un ingrediente non biologico di origine agricola a determinare il regime applicabile.
52.
Ritengo, in terzo luogo, che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2018/848 istituisca due regimi distinti per gli ingredienti agricoli non biologici e per gli additivi alimentari. Tuttavia, come ho appena illustrato, il regime degli additivi alimentari si applica sia agli ingredienti biologici sia a quelli non biologici. Di conseguenza, non è la qualità biologica dell’ingrediente a consentire, se del caso, di sottrarsi alla normativa applicabile agli additivi alimentari (
40
).
53.
Infatti, l’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2018/848 recita che «la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica di alimenti biologici trasformati (...) includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi: (...) come additivi alimentari e coadiuvanti (...) [o] come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati».
54.
Orbene, nell’allegato V, parte A, sezione A1, del regolamento di esecuzione 2021/1165, intitolata «Additivi alimentari, compresi gli eccipienti», il carbonato di calcio è iscritto con l’indicazione della seguente condizione specifica: «escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti». Ai sensi di tale normativa, il carbonato di calcio è considerato un additivo alimentare che non può avere né la funzione di colorante né quella dell’arricchimento in calcio. Tali funzioni vietate sono quindi da considerarsi funzioni a scopo tecnologico, poiché altrimenti il carbonato di calcio, in tali utilizzi, non sarebbe qualificato come «additivo alimentare». Per contro, la menzione del carbonato di calcio nell’elenco dei coadiuvanti tecnologici (allegato V, parte A, sezione A2, di tale regolamento di esecuzione) non è soggetta ad alcun requisito o limite specifico.
55.
Occorre sottolineare che il regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 (
41
) ha riunito l’elenco degli additivi alimentari (sezione A1) e l’elenco dei coadiuvanti tecnologici (sezione A2) dell’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione 2021/1165 tenendo conto del fatto che, «[a] seconda della funzione tecnologica nel prodotto finale, alcuni prodotti classificati come coadiuvanti tecnologici dovrebbero invece essere classificati come additivi alimentari e alcuni altri prodotti dovrebbero essere classificati, a seconda dell’uso, come additivi alimentari e come coadiuvanti tecnologici» (
42
).
56.
Il regolamento di esecuzione 2025/973 precisa altresì, al suo considerando 18, che, «[i]n detto elenco risultante dalla fusione, la condizione specifica secondo cui l’additivo “carbonato di calcio” non deve essere utilizzato come colorante o per l’arricchimento in calcio dovrebbe essere soppressa in quanto le norme di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettere c) [(
43
)], d) [(
44
)] e f), del regolamento [2018/848] contengono già tale condizione» (
45
).
57.
Per quanto riguarda il punto 2.2.2, lettera f), di tale parte IV dell’allegato II del regolamento 2018/848, esso menziona, tra tali prodotti e sostanze, «le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che (...) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia “direttamente previsto per legge”, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti». Orbene, né nella domanda di pronuncia pregiudiziale né nelle osservazioni delle parti si fa riferimento a un testo che imponga l’aggiunta di calcio negli alimenti di cui al procedimento principale, vale a dire bevande a base di riso e di avena, affinché queste ultime possano essere commercializzate (
46
).
58.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su tale disposizione per indicare che l’uso del carbonato di calcio è vietato nella trasformazione di alimenti biologici (
47
), avvalendosi della competenza conferitale dall’articolo 54 del regolamento 2018/848 ad adottare atti delegati al fine di modificare, «all’allegato II, parte IV, il punto 2.2.2, per quanto concerne i tipi e la composizione di prodotti e sostanze consentiti per l’uso negli alimenti trasformati, nonché le condizioni in cui possono essere utilizzati», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento.
59.
Pertanto, ritengo che la polvere di cui al procedimento principale, composta in misura prevalente di carbonato di calcio, debba essere considerata un additivo alimentare il cui utilizzo è vietato nella produzione di alimenti biologici, dal momento che essa è utilizzata esclusivamente per arricchire la bevanda vegetale in calcio, posto che ciò non è direttamente previsto per legge dalla normativa dell’Unione o dalla normativa nazionale.
V.
Conclusione
60.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio):
L’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), nonché l’allegato II, parte IV, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera f), i), del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/474 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 gennaio 2022, in combinato disposto con l’articolo 7, lettera b), del regolamento 2018/848,
devono essere interpretati nel senso che:
la polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, essiccati e macinati dell’alga
Lithothamnium calcareum
, per natura ricca di carbonato di calcio, utilizzata ai fini dell’arricchimento in calcio nell’ambito della trasformazione di alimenti, è vietata in quanto il carbonato di calcio non può essere utilizzato a tal fine e l’impiego di calcio negli alimenti per il consumo normale non è direttamente previsto per legge.
1
Lingua originale: il francese.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1).
3
Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2022 (GU 2022, L 98, pag. 1), in prosieguo: il «regolamento 2018/848».
4
Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU 2021, L 253, pag. 13).
5
V. sentenza del 29 aprile 2021, Natumi (C‑815/19, in prosieguo: la «sentenza
Natumi
», EU:C:2021:336).
6
Regolamento del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).
7
Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 dicembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 61) (in prosieguo: il «regolamento n. 889/2008»). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di esecuzione 2021/1165.
8
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).
9
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU 2008, L 354, pag. 16).
10
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento (CE) n. 608/2004 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2011, L 304, pag. 18).
11
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
12
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2013, L 181, pag. 35).
13
Direttiva della [OSCURATO:PERSONA], del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU 2006, L 339, pag. 16).
14
V. articolo 13, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165.
15
Nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 ottobre 2018 (GU 2018, L 264, pag. 1).
16
Il giudice del rinvio fa riferimento all’allegato V, parte B, del regolamento di esecuzione 2021/1165.
17
Il documento è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_fr
. L’ultimo aggiornamento risale al 26 gennaio 2026.
18
V. sentenza del 14 giugno 2017,
TofuTown.com
(C‑422/16, EU:C:2017:458, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché dispositivo).
19
Ai sensi della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1).
20
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9), e del regolamento (UE) n. 432/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2012, L 136, pag. 1).
21
Ai sensi della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (GU 2009, L 124, pag. 21), e del regolamento (CE) n. 953/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte agli scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (GU 2009, L 269, pag. 9).
22
V. sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑137/13, EU:C:2014:2335, punto 46).
23
C‑240/23, EU:C:2024:852.
24
C‑137/13, EU:C:2014:2335.
25
La formulazione di tale punto 2.2.2, lettera f), è stata direttamente ispirata dalla sentenza del 5 novembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑137/13, EU:C:2014:2335).
26
V. sentenza del 4 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] II
(C‑240/23, EU:C:2024:852, punto 85 e dispositivo).
27
V. articolo 27, paragrafo 1, e allegato VIII del regolamento n. 889/2008.
28
V. sentenza
Natumi
(punto 47).
29
V. articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e articolo 21 del regolamento n. 834/2007.
30
V. sentenza
Natumi
(punto 67).
31
V. sentenza
Natumi
(punto 68).
32
V. sentenza
Natumi
(punto 69).
33
Quest’ultimo elemento non consente di qualificare tali prodotti come «coadiuvanti tecnologici», i quali devono dare luogo soltanto alla presenza di residui nel prodotto finito, senza costituire rischi per la salute e senza esercitare effetti tecnologici su tale prodotto. V. definizione all’articolo 3, punto 65, del regolamento 2018/848, che rinvia a quella dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1333/2008.
34
V. articolo 3, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, ii), del regolamento n. 1333/2008.
35
V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.
36
L’espressione «fini nutrizionali» è utilizzata all’articolo 8, lettera b); l’espressione «fabbisogno nutrizionale» figura all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), e parte III, punto 3.1.3.1, lettera a); l’espressione «modelli alimentari» è utilizzata all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera d); l’espressione «additivi nutrizionali» è utilizzata all’allegato II, parte II, punto 1.5.2.3; l’espressione «composizione nutrizionale» figura all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera b), ii), e l’espressione «bisogni nutrizionali» è utilizzata all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.2, lettera a).
37
L’espressione «sostanze nutrienti» [o «elementi nutritivi»] è utilizzata all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 31, nonché all’allegato II, parte I, punti 1.2 e 1.9.6; l’espressione «specifici bisogni di nutrimento delle colture» figura all’articolo 24, paragrafo 3, lettera d); l’espressione «riserve nutrizionali disponibili» è utilizzata all’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), e l’espressione «esigenze nutrizionali» è utilizzata all’allegato II, parte I, punto 1.9.3.
38
Lecitine, estratti di rosmarino, farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica, gomma di tara, gomma di gellano, glicerolo, cera d’api, cera di carnauba ed eritritolo.
39
V. nota 14 delle presenti conclusioni.
40
V. paragrafi 50 e 51 delle presenti conclusioni.
41
Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2025 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L, 2025/973).
42
V. considerando 17 del regolamento di esecuzione 2025/973.
43
Relativa ai coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d’uovo.
44
Relativa alla colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode commercializzate in un determinato periodo dell’anno.
45
Tale formulazione chiarisce bene che sia la colorazione sia l’arricchimento in calcio mediante il carbonato di calcio sono vietati.
46
V., per analogia, sentenza
Natumi
(punto 66).
47
V., nelle domande frequenti sulle regole relative alla produzione biologica, richiamate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, la risposta alla domanda 12 all’interno della sezione 4.5 (pagg. 113 e 114), che si interroga sulla possibilità di utilizzare il
Lithothamnium calcareum
nella produzione biologica di alimenti: «No. Il punto 2.2.2, lettera f), della parte IV dell’allegato II del regolamento [2018/848] è pertinente (...) Il principale componente del
Lithothamnium calcareum
è il carbonato di calcio e la sua principale funzione negli alimenti trasformati corrisponde all’apporto di calcio. Pertanto, poiché il carbonato di calcio è un minerale, il suo utilizzo nella produzione biologica richiede un’autorizzazione ai sensi del punto 2.2.2 della parte IV dell’allegato II del regolamento [2018/848]» (traduzione libera).