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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 37020/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31630/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro , [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1017/2021 depositata il10/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Catania che, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, aveva respinto la sua domanda contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’evizione parziale di un terreno da costoro acquistato; che la Corte d’appello aveva mantenuto ferma la condanna al pagamento dell’importo di € 41.850,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza di primo grado era divenuta definitiva; che, quanto alla posizione delle parti residue, l’Aitala non avrebbe fornito la prova del danno, giacché il programma prefissato con l’acquisto del terreno in questione risultava comunque realizzato, di modo che non sarebbe stato più possibile alcun ulteriore sfruttamento edilizio della particella; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, ed ad una successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1484 c.c., in relazione agli artt. 1480 c.c. comma 1° e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell’art. 111 Cost. e del giusto processo; che, in particolare, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato il risarcimento, nonostante la prova in atti sia del danno emergente, sia del lucro cessante; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito notificando un controricorso ed eccependo l’abuso del processo da parte dell’Aitala, che avrebbe potuto comunque ottenere l’integrale risarcimento, a cagione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che tale eccezione non coglie nel segno, giacché è evidente l’interesse del ricorrente ad una pronunzia volta a garantirgli il risarcimento anche nei confronti degli odierni controricorrenti, anche solo con riguardo alla maggior garanzia di solvibilità da parte di un numero maggiore di debitori solidali; che il motivo del ricorso principale è fondato; che la Corte distrettuale ha affermato testualmente: “Nella specie l’azione quanti minoris non risulta esperita dal compratore (cfr. quanto esposto sopra riportando testualmente la domanda formulata) di guisa che, non sussistendo,alcun danno (la riduzione del prezzo è oggetto di una specifica domanda non formulata), la domanda risarcitoria deve essere rigettata, ma solo nei confronti degli appellanti, e non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non formula alcun motivo di appello, e nei confronti della quale resta ferma la condanna cos̀ come effettuata dal primo giudice.”…” Indi, tenuto conto delle caratteristiche concrete dell’area e dei fabbricati già costruiti nelle particelle limitrofe (anche in quella di proprietà del Fioretto), l’area in questione non può ritenersi sfruttabile per la costruzione di fabbricati, bensì solo per fini agricoli; nessun danno ha subito l’acquirente, oltre al costo pagato per l’area in questione. […] l'azione di risarcimento danni […], può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene”; che la sentenza impugnata cade in evidente contraddizione logica laddove nega il diritto al risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1484 e 1480 c.c., dopo aver affermato che “la presunzione di buona fede in capo ai venditori non può ritenersi superata” (nel senso, che emerge dalla lettura della parte motiva, che i Castorina non avevano dato la prova che l’evizione sarebbe derivata da causa a loro non imputabile), che l’area evitta avrebbe potuto comunque avere un utilizzo agricolo, che era stata pagata e che in primo grado era stata svolta una CTU, la quale aveva accertato il valore economico dell’area in questione; che va in proposito ricordato come il diritto del compratore di far valere la garanzia per evizione sussista per il solo fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dall'eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenza o conoscibilità, da parte sua, della possibile causa (Sez. 2, n. 5561 del 19 marzo 2015); che pertanto, nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., l'acquirente ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 (Sez. 2, n. 4786 del 28 febbraio 2007); che pertanto la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi di cui sopra; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31630/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro , [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1017/2021 depositata il10/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Catania che, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, aveva respinto la sua domanda contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’evizione parziale di un terreno da costoro acquistato; che la Corte d’appello aveva mantenuto ferma la condanna al pagamento dell’importo di € 41.850,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza di primo grado era divenuta definitiva; che, quanto alla posizione delle parti residue, l’Aitala non avrebbe fornito la prova del danno, giacché il programma prefissato con l’acquisto del terreno in questione risultava comunque realizzato, di modo che non sarebbe stato più possibile alcun ulteriore sfruttamento edilizio della particella; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, ed ad una successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1484 c.c., in relazione agli artt. 1480 c.c. comma 1° e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell’art. 111 Cost. e del giusto processo; che, in particolare, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato il risarcimento, nonostante la prova in atti sia del danno emergente, sia del lucro cessante; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito notificando un controricorso ed eccependo l’abuso del processo da parte dell’Aitala, che avrebbe potuto comunque ottenere l’integrale risarcimento, a cagione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che tale eccezione non coglie nel segno, giacché è evidente l’interesse del ricorrente ad una pronunzia volta a garantirgli il risarcimento anche nei confronti degli odierni controricorrenti, anche solo con riguardo alla maggior garanzia di solvibilità da parte di un numero maggiore di debitori solidali; che il motivo del ricorso principale è fondato; che la Corte distrettuale ha affermato testualmente: “Nella specie l’azione quanti minoris non risulta esperita dal compratore (cfr. quanto esposto sopra riportando testualmente la domanda formulata) di guisa che, non sussistendo,alcun danno (la riduzione del prezzo è oggetto di una specifica domanda non formulata), la domanda risarcitoria deve essere rigettata, ma solo nei confronti degli appellanti, e non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non formula alcun motivo di appello, e nei confronti della quale resta ferma la condanna cos̀ come effettuata dal primo giudice.”…” Indi, tenuto conto delle caratteristiche concrete dell’area e dei fabbricati già costruiti nelle particelle limitrofe (anche in quella di proprietà del Fioretto), l’area in questione non può ritenersi sfruttabile per la costruzione di fabbricati, bensì solo per fini agricoli; nessun danno ha subito l’acquirente, oltre al costo pagato per l’area in questione. […] l'azione di risarcimento danni […], può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene”; che la sentenza impugnata cade in evidente contraddizione logica laddove nega il diritto al risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1484 e 1480 c.c., dopo aver affermato che “la presunzione di buona fede in capo ai venditori non può ritenersi superata” (nel senso, che emerge dalla lettura della parte motiva, che i Castorina non avevano dato la prova che l’evizione sarebbe derivata da causa a loro non imputabile), che l’area evitta avrebbe potuto comunque avere un utilizzo agricolo, che era stata pagata e che in primo grado era stata svolta una CTU, la quale aveva accertato il valore economico dell’area in questione; che va in proposito ricordato come il diritto del compratore di far valere la garanzia per evizione sussista per il solo fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dall'eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenza o conoscibilità, da parte sua, della possibile causa (Sez. 2, n. 5561 del 19 marzo 2015); che pertanto, nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., l'acquirente ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 (Sez. 2, n. 4786 del 28 febbraio 2007); che pertanto la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi di cui sopra; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche