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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 39841/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva dichiarata l'inefficacia della ordinanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali terapeutico, concessa precedentemente al condannato odierno ricorrente ivi menzionato.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, sia perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, sia perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza del 4 marzo 2020 con la quale aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali terapeutico.

Il Tribunale di sorveglianza ha disposto in tal senso sulla base di congrua motivazione, poiché, dopo aver evidenziato che la commissione di un altro reato da parte dell'Aouni pochi giorni prima della sottoscrizione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa si configura come un elemento fondamentale nella valutazione in ordine alla meritevolezza della misura stessa, ha osservato che, qualora l'episodio fosse stato noto al Tribunale al momento della concessione della misura, lo stesso Tribunale si sarebbe determinato diversamente.

Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] f7l" C-,Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva dichiarata l'inefficacia della ordinanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali terapeutico, concessa precedentemente al condannato odierno ricorrente ivi menzionato. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, sia perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, sia perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza del 4 marzo 2020 con la quale aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali terapeutico. Il Tribunale di sorveglianza ha disposto in tal senso sulla base di congrua motivazione, poiché, dopo aver evidenziato che la commissione di un altro reato da parte dell'Aouni pochi giorni prima della sottoscrizione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa si configura come un elemento fondamentale nella valutazione in ordine alla meritevolezza della misura stessa, ha osservato che, qualora l'episodio fosse stato noto al Tribunale al momento della concessione della misura, lo stesso Tribunale si sarebbe determinato diversamente. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] f7l" C-,Q