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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 13045/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28199-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1112/9/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2017 n. 28199 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione Premesso che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società [OSCURATO:PERSONA] srl e nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione- già Equitalia sud spa, impugnando la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRES per l'anno 2008 emessa a carico della stessa.

Il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione che aveva fatto ricorso alla procedura automatizzata di cui all'art.36 bis DPR n.633/1972 per la ripresa di un credito IVA disconosciuto dall'amministrazione.

Premesso che la parte intimata non si è costituita; Premesso che con istanza dell'avv.E.Pizzi, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl, veniva chiesta la sospensione del procedimento per la avvenuta presentazione di istanza di adesione ai sensi dell'art.6 c.6 d.l.n.119/2018; Premesso che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.19478/2019 disponeva la sospensione del giudizio.Con istanza del 30.11.2020 l'Agenzia delle entrate chiedeva fissarsi l'udienza di discussione depositando nota di diniego alla definizione agevolata della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa; Premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso contro il diniego di condono con atto notificato il 3 settembre 2020, consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] deducendo l'illegittimità del diniego e la violazione dell'art.6, c.1 d.l.n.119/2018, non potendosi ritenere, come invece asserito dall'Ufficio, che il ruolo opposto integrasse un atto di mera liquidazione della dichiarazione presentata, costituendo il primo atto con il quale era stata contestato il credito indicato in dichiarazione, i.— _ Considerato che appare opportuno chiedere all'Agenzia delle entrate notizie sullo stato dei versamenti eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in dipendenza della domanda di definizione agevolata proposta con riferimento alla cartella di pagamento n.8720120003770435(2008) PQM dispone come da parte motiva mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso il 23.2.2022 in Roma.

LID 2?,/p2./z02:2. ;28 Ju if [OSCURATO:PERSONA] Presidente L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28199-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1112/9/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 28199 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione Premesso che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società [OSCURATO:PERSONA] srl e nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione- già Equitalia sud spa, impugnando la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRES per l'anno 2008 emessa a carico della stessa. Il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione che aveva fatto ricorso alla procedura automatizzata di cui all'art.36 bis DPR n.633/1972 per la ripresa di un credito IVA disconosciuto dall'amministrazione. Premesso che la parte intimata non si è costituita; Premesso che con istanza dell'avv.E.Pizzi, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl, veniva chiesta la sospensione del procedimento per la avvenuta presentazione di istanza di adesione ai sensi dell'art.6 c.6 d.l.n.119/2018; Premesso che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.19478/2019 disponeva la sospensione del giudizio.Con istanza del 30.11.2020 l'Agenzia delle entrate chiedeva fissarsi l'udienza di discussione depositando nota di diniego alla definizione agevolata della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa; Premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso contro il diniego di condono con atto notificato il 3 settembre 2020, consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] deducendo l'illegittimità del diniego e la violazione dell'art.6, c.1 d.l.n.119/2018, non potendosi ritenere, come invece asserito dall'Ufficio, che il ruolo opposto integrasse un atto di mera liquidazione della dichiarazione presentata, costituendo il primo atto con il quale era stata contestato il credito indicato in dichiarazione, i.— _ Considerato che appare opportuno chiedere all'Agenzia delle entrate notizie sullo stato dei versamenti eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in dipendenza della domanda di definizione agevolata proposta con riferimento alla cartella di pagamento n.8720120003770435(2008) PQM dispone come da parte motiva mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso il 23.2.2022 in Roma. LID 2?,/p2./z02:2. ;28 Ju if [OSCURATO:PERSONA] Presidente L.
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