CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 1983
Cassazione n. 27997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/11/1983 [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/02/1983 [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1986 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggìamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01). Né potrebbe essere articolato un vizio attinente alla determinazione della pena (come fatto nel ricorso proposto nell'interesse di Tahir), a meno che non ricorra l'ipotesi di pena illegale - non dedotta nè sussistente nel caso di specie. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i4 ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammend