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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 01585/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale capitolino in data 23 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella forma del tentativo, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle pertinenti ragioni per cui il reato sia da considerarsi consumato e non già tentato, sì come invocato dalla difesa; ciò, in linea, peraltro, con pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo culli reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si sia verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per intervento dell'avente diritto o delle forze dell'ordine (Cfr. ex pluribus e da ultimo Cass. n. 10866/2022); ne consegue che il reato deve considerarsi consumato quando sussiste l'impossessamento della cosa altrui ed il correlativo spossessamento della persona offesa, allorché, pur rimanendo la cosa sottratta entro la sfera di dominio o di vigilanza della parte offesa, quest'ultima ne abbia perduto la detenzione o la disponibilità: pertanto, a ragion veduta, la Corte territoriale non ha qualificato il reato come tentato, posto che la consegna al prevenuto (sotto minaccia di un taglierino) delle somme contenute in due casse del supermercato, ha integrato la sottrazione e il conseguente impossessamento delle predette somme di denaro (seppur per breve termine), a nulla rilevando l'occasionale intervento dei militari che hanno bloccato l'odierno ricorrente dall'uscita dell'esercizio commerciale.

Si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di contestazione della recidiva, alla luce dei numerosi precedenti penali del MARCHESI (ben 5 condanne irrevocabili, di cui due specifiche con pene irrogate superiori ai 14 anni), considerato pure un precedente giudiziario specifico (con condanna ad oltre 8 anni di reclusione): tutti elementi, questi, valutati dai giudici del gravame come sintomatici della pericolosità del soggetto, incline a commettere reati anche con violenza alla persona e, ancorché risalenti nel tempo, indicativi di una scarsa, se non inesistente, attitudine al rispetto delle norme penali e di quelle della salvaguardia e del patrimonio e della persona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale capitolino in data 23 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella forma del tentativo, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle pertinenti ragioni per cui il reato sia da considerarsi consumato e non già tentato, sì come invocato dalla difesa; ciò, in linea, peraltro, con pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo culli reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si sia verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per intervento dell'avente diritto o delle forze dell'ordine (Cfr. ex pluribus e da ultimo Cass. n. 10866/2022); ne consegue che il reato deve considerarsi consumato quando sussiste l'impossessamento della cosa altrui ed il correlativo spossessamento della persona offesa, allorché, pur rimanendo la cosa sottratta entro la sfera di dominio o di vigilanza della parte offesa, quest'ultima ne abbia perduto la detenzione o la disponibilità: pertanto, a ragion veduta, la Corte territoriale non ha qualificato il reato come tentato, posto che la consegna al prevenuto (sotto minaccia di un taglierino) delle somme contenute in due casse del supermercato, ha integrato la sottrazione e il conseguente impossessamento delle predette somme di denaro (seppur per breve termine), a nulla rilevando l'occasionale intervento dei militari che hanno bloccato l'odierno ricorrente dall'uscita dell'esercizio commerciale. Si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di contestazione della recidiva, alla luce dei numerosi precedenti penali del MARCHESI (ben 5 condanne irrevocabili, di cui due specifiche con pene irrogate superiori ai 14 anni), considerato pure un precedente giudiziario specifico (con condanna ad oltre 8 anni di reclusione): tutti elementi, questi, valutati dai giudici del gravame come sintomatici della pericolosità del soggetto, incline a commettere reati anche con violenza alla persona e, ancorché risalenti nel tempo, indicativi di una scarsa, se non inesistente, attitudine al rispetto delle norme penali e di quelle della salvaguardia e del patrimonio e della persona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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