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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23799/2026

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ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3196 - controricorrente -avverso la sentenza n. 793/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 19/07/2023 R.G.N. 36/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23651/20231.

Con sentenza n. 793/2023, pubblicata il 19 luglio 2023, laN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, ha accoltoData pubblicazione 22/07/2026l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Castrovillari, n. 1088/2020 del 15 luglio 2020, cheaveva rigettato la domanda del lavoratore voltaall'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in neroalle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel periodo dal 3 giugno2013 al 6 novembre 2013, con conseguente condanna alpagamento delle differenze retributive maturate.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3 giugno 2013 come autista addetto altrasporto di materiale edile, di essere stato formalmenteassunto solo in data 7 novembre 2013 (con contratto a tempopieno e indeterminato, 4° livello CCNL di categoria) e di avercessato il rapporto il 2 aprile 2014.

Aveva quindi rivendicato laregolarizzazione del rapporto per il periodo in nero e ilpagamento della somma di € 9.733,88 per differenzeretributive, come da conteggi allegati, detratti gli accontiricevuti.

Aveva, altresì, rappresentato che la DirezioneTerritoriale del Lavoro di Cosenza, a seguito di indagini, avevaaccertato la sussistenza del lavoro irregolare e proceduto alrecupero dei contributi previdenziali.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituitasi in giudizio, aveva contestatola pretesa, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA]. – diversa società, seppur riconducibile almedesimo amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] – enon per la [OSCURATO:PERSONA], e che l'autocarro utilizzato dal Goliafosse di proprietà della CRC.Il Tribunale di Castrovillari, all'esito dell'istruttoria (provatestimoniale e interrogatorio formale del legalerappresentante), aveva rigettato il ricorso, ritenendo che dalleNumero registro generale 23651/2023Numero sezionale 3196/2026emergenze istruttorie fosse emerso l'impiego del ricNourmreeron dti era ccolta generale 23799/2026Data pubblicazione 22/07/2026presso cantieri riconducibili alla CRC Impresa, soggetto giuridicodiverso dalla società convenuta.2.La Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza diprimo grado, ha accolto l'appello del lavoratore.

In particolare,il giudice di secondo grado ha ritenuto di non poter condividerela valutazione delle prove orali operata dal Tribunale e sulla basedi una nuova valutazione del compendio probatorio, hadichiarato sussistente il rapporto di lavoro subordinatoirregolare dal 3 giugno 2013 al 6 novembre 2013 e hacondannato la società al pagamento della somma di € 9.733,88,oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese del doppiogrado.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell'art. 380-bis c.p.c., rilevando come il ricorso presentiplurimi profili di inammissibilità e solleciti, sostanzialmente, undiverso apprezzamento probatorio del complesso delleemergenze in atti, in violazione dei limiti del sindacato dilegittimità.All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell'ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce – in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione ed errata applicazionedegli artt. 2697 c.c. (onere della prova), 2094 c.c. (prestatoredi lavoro subordinato), 100 c.p.c. (difetto di legittimazioneNumero registro generale 23651/2023Numero sezionale 3196/2026passiva), nonché l'inesistenza di alcun rapporto di laNvuomreoro dii nra ccolta generale 23799/2026Data pubblicazione 22/07/2026nero.Il motivo si articola in una lunga disamina critica dellavalutazione delle prove operata dalla Corte d'Appello.

Inparticolare, la ricorrente sostiene che: (a) il teste Massafra,assunto dalla CRC, avrebbe in realtà confermato che il Golialavorava sui cantieri della CRC e non della [OSCURATO:PERSONA]; (b) ilteste Russo si sarebbe limitato a descrivere genericamentel'attività di autista, senza provare la sottoposizione al poteregerarchico e disciplinare; (c) nessuno dei testi avrebbe riferitocirca la retribuzione, l'orario di lavoro, le direttive o il poteredisciplinare – elementi ritenuti essenziali per la qualificazionedel rapporto come subordinato; (d) l'autocarro tg.

AD 103 FFsarebbe di proprietà della CRC e non della [OSCURATO:PERSONA],circostanza che escluderebbe il collegamento con la societàconvenuta; (e) Il Tribunale avrebbe correttamente valutato lestesse emergenze istruttorie, pervenendo alla conclusioneopposta.1.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce – in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l'omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, ossia la valutazione circa la sussistenza delrapporto di lavoro subordinato tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata làdove ha ritenuto «sussistente l'attività lavorativa subordinatairregolare alle dipendenze della società convenuta dal 03.06.13al 06.11.13» (pag. 5 della sentenza, righi 20-27), assumendoche l'istruttoria non avrebbe confermato gli assunti attorei e chele motivazioni della Corte d'Appello sarebbero insufficienti per ilriconoscimento della domanda.

Lamenta altresì l'omessavalutazione delle eccezioni preliminari formulate nella comparsaNumero registro generale 23651/2023di costituzione in appello, che la Corte territoriale avrebbe deNl umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026tutto ignorato.Data pubblicazione 22/07/20262.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

In primo luogo, la ricorrente prospetta sotto un unicomotivo di doglianza censure tra loro eterogenee e incompatibili:la violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 2094 c.c., 100c.p.c.) e, al contempo, una critica puntuale alla valutazione dellerisultanze istruttorie operata dalla Corte d'Appello, sollecitandouna diversa e a sé favorevole rilettura delle deposizionitestimoniali (Massafra, Russo, Cirigliano, Filardi).Questa Corte ha reiteratamente affermato che è inammissibilela mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., cosìcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 3397 del2024; in precedenza: Cass., Sez. 1, ord. n. 26874 del 2018;Cass., Sez. 6-3, ord. n. 7009 del 2017).2.2.

In secondo luogo, e in via assorbente, il motivo – purformalmente deducendo la violazione di norme di diritto (artt.2697 c.c., 2094 c.c., 100 c.p.c.) – nella sostanza si risolve inuna critica alla valutazione del materiale probatorio compiutadalla Corte territoriale, sollecitando questa Corte a un nonconsentito riesame del merito della controversia.Numero registro generale 23651/2023Al riguardo, è principio consolidato che in sede di ricorso perN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026cassazione non è consentito il riesame delle valutazioni di meritoData pubblicazione 22/07/2026operate dal giudice di secondo grado, né la prospettazione diuna diversa lettura delle risultanze istruttorie, essendo ilsindacato di legittimità circoscritto alla verifica della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, senza che la Corte di Cassazionepossa sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato algiudice di merito (ex multis: Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020;Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014).2.3.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., varammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, laviolazione della norma sull'onere della prova è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, e non quando, come nella specie,l'accertamento in concreto della ricorrenza o meno deglielementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio abbia datoesito negativo per la parte onerata (ex plurimis: Cass., Sez.Lav., ord. n. 16912 del 2025).

Nel caso di specie, la Corted'Appello ha ritenuto raggiunta la prova del rapporto di lavorosubordinato in nero, valutando le risultanze istruttorie in mododifforme dal Tribunale.

La doglianza della ricorrente, in realtà,non contesta la corretta allocazione dell'onere probatorio, ma ilrisultato dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.2.4.

Parimenti, quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c.– implicitamente evocata dalla ricorrente là dove contesta lavalutazione delle prove testimoniali – deve ribadirsi il principioaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo quando ilgiudice abbia posto a fondamento della decisione prove nonNumero registro generale 23651/2023introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deNi umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026poteri officiosi riconosciutigli, ovvero quando abbia disatteso,Data pubblicazione 22/07/2026valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena provaelementi di prova soggetti invece a valutazione.

Resta inveceinammissibile la doglianza che il giudice, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale(Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020; cfr. già Cass., Sez.

Un., n.16598 del 2016).2.5.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha proceduto a unacompiuta valutazione delle risultanze istruttorie, dando conto inmodo ordinato e coerente delle ragioni che l'hanno indotta aritenere attendibili i testi del lavoratore e inattendibili quelli dellasocietà resistente.

Ha in particolare valorizzato: la linearità eassenza di contraddizioni delle deposizioni dei testi Russo eMassafra; il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi di parteresistente e quelle dell'amministratore unico Cirigliano in sededi interrogatorio formale; i vincoli di parentela dei testi di parteresistente con il legale rappresentante della società.

Talevalutazione, in quanto non affetta da vizi logici o giuridiciimmediatamente percepibili dal testo della sentenza, si sottraeal sindacato di questa Corte.3.

Il secondo motivo è inammissibile.3.1.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19 luglio2023, successivamente all'entrata in vigore della riformadell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,n. 134.

La norma, nella formulazione applicabile rationetemporis, consente di denunciare in cassazione esclusivamenteNumero registro generale 23651/2023«l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026stato oggetto di discussione tra le parti».Data pubblicazione 22/07/20263.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053del 2014, hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata come riduzioneal «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Ne consegue che è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», restando esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione (Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014; conformi, trale innumerevoli: Cass., Sez.

Lav., ord. n. 16912 del 2025;Cass., Sez.

VI, ord. n. 495 del 2017; Cass., Sez.

VI, ord. n.4998 del 2016; Cass., Sez.

VI, ord. n. 2248 del 2016).3.3.

Il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introduce,inoltre, un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia.

L'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, benché laNumero registro generale 23651/2023sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026(Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014; Cass., Sez.

II, ord. n. 16011Data pubblicazione 22/07/2026del 2018).3.4.

Nel caso di specie, il motivo in esame – rubricato earticolato secondo il paradigma previgente della «omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione» – non denuncia unvizio riconducibile all'attuale formulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.La ricorrente non indica, infatti, un preciso fatto storico il cuiesame sia stato omesso dalla Corte territoriale.Le censure si risolvono nella denuncia di un preteso difetto di«sufficienza» della motivazione («motivazioni oltremodo risicatequindi insufficienti») e nella prospettazione di una diversavalutazione del compendio probatorio.

Sotto le apparenti spogliedel vizio motivazionale, la ricorrente mira a ottenere unsostanziale riesame del merito della controversia e una diversaricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede dilegittimità.3.5.

Né può ritenersi che la sentenza impugnata sia affetta daalcuna delle anomalie motivazionali che, secondol'insegnamento delle Sezioni Unite, si tramutano in violazione dilegge costituzionalmente rilevante.

La motivazione della Corted'Appello di Catanzaro – lungi dall'essere assente, apparente,irriducibilmente contraddittoria o perplessa – espone in modoordinato e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibilii testi del lavoratore e inattendibili quelli della società, ponendoin luce i punti di contrasto tra le dichiarazioni dei testi di parteresistente e quelle rese dall'amministratore unico Cirigliano insede di interrogatorio formale, e dando conto della linearità eassenza di contraddizioni delle deposizioni dei testi Russo eNumero registro generale 23651/2023Massafra.

Si tratta di un percorso argomentativo chiaramenteN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026intellegibile e logicamente coerente, che soddisfa pienamente ilData pubblicazione 22/07/2026«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.3.6.

Quanto alla lamentata omessa valutazione delle eccezionipreliminari formulate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] nellacomparsa di costituzione in appello, va ribadito il principio,costantemente affermato da questa Corte, secondo cui adintegrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimentoindispensabile alla soluzione del caso concreto, con laconseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione,adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di unaspecifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 2151 del2021; Cass., Sez. 6-1, ord. n. 15255 del 2019; Cass., Sez. 2,ord. n. 20718 del 2018).È configurabile, infatti, la decisione implicita di una questionequando questa risulti superata e travolta, benché nonespressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (Cass., Sez. 3, ord. n. 12131 del 2023; Cass., Sez.1, sent. n. 7406 del 2014).Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello e la conseguenteriforma della sentenza di primo grado – con il riconoscimentodella sussistenza del rapporto di lavoro subordinato –comportano il necessario assorbimento e la implicita reiezionedelle eccezioni difensive della società.4.1.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23651/2023al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore deNl umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026controricorrente, liquidate come da dispositivo.Data pubblicazione 22/07/20264.2.

Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione dellesanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (art. 96 c.p.c.).4.3.

La proposta di definizione anticipata formulata dalConsigliere delegato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. aveva giàsegnalato i plurimi profili di inammissibilità del ricorso,evidenziando come le censure si risolvessero in una nonconsentita richiesta di riesame del merito della controversia.

Ciònonostante, la parte ricorrente ha insistito nella trattazione delricorso, il quale risulta manifestamente infondato alla luce dellagiurisprudenza consolidata di questa Corte.4.4.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, inpresenza di una proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. che evidenzi l'inammissibilità o la manifestainfondatezza dell'impugnazione, la parte che insista nellatrattazione, senza formulare argomenti idonei a scalfire laproposta del Consigliere delegato, pone in essere una condottaprocessuale che integra i presupposti per l'applicazione dell'art.96, commi 3 e 4, c.p.c., atteso che l'impugnazionemanifestamente infondata – perché in contrasto conorientamenti giurisprudenziali consolidati – si traduce in unabuso dello strumento processuale (cfr., in termini, Cass., Sez.Lav., ord. n. 11028 del 2022).4.5.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per condannare laricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento,in favore della Cassa delle Ammende, di una somma ai sensi delcomma 4 del medesimo articolo.Numero registro generale 23651/20234.6.

Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterN, umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiData pubblicazione 22/07/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente della somma di euro 1.500,00 ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.500,00 ai sensi dell'art.96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 23651/2023Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026Data pubblicazione 22/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3196 - controricorrente -avverso la sentenza n. 793/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 19/07/2023 R.G.N. 36/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23651/20231. Con sentenza n. 793/2023, pubblicata il 19 luglio 2023, laN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, ha accoltoData pubblicazione 22/07/2026l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Castrovillari, n. 1088/2020 del 15 luglio 2020, cheaveva rigettato la domanda del lavoratore voltaall'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in neroalle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel periodo dal 3 giugno2013 al 6 novembre 2013, con conseguente condanna alpagamento delle differenze retributive maturate.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3 giugno 2013 come autista addetto altrasporto di materiale edile, di essere stato formalmenteassunto solo in data 7 novembre 2013 (con contratto a tempopieno e indeterminato, 4° livello CCNL di categoria) e di avercessato il rapporto il 2 aprile 2014. Aveva quindi rivendicato laregolarizzazione del rapporto per il periodo in nero e ilpagamento della somma di € 9.733,88 per differenzeretributive, come da conteggi allegati, detratti gli accontiricevuti. Aveva, altresì, rappresentato che la DirezioneTerritoriale del Lavoro di Cosenza, a seguito di indagini, avevaaccertato la sussistenza del lavoro irregolare e proceduto alrecupero dei contributi previdenziali.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituitasi in giudizio, aveva contestatola pretesa, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA]. – diversa società, seppur riconducibile almedesimo amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] – enon per la [OSCURATO:PERSONA], e che l'autocarro utilizzato dal Goliafosse di proprietà della CRC.Il Tribunale di Castrovillari, all'esito dell'istruttoria (provatestimoniale e interrogatorio formale del legalerappresentante), aveva rigettato il ricorso, ritenendo che dalleNumero registro generale 23651/2023Numero sezionale 3196/2026emergenze istruttorie fosse emerso l'impiego del ricNourmreeron dti era ccolta generale 23799/2026Data pubblicazione 22/07/2026presso cantieri riconducibili alla CRC Impresa, soggetto giuridicodiverso dalla società convenuta.2.La Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza diprimo grado, ha accolto l'appello del lavoratore. In particolare,il giudice di secondo grado ha ritenuto di non poter condividerela valutazione delle prove orali operata dal Tribunale e sulla basedi una nuova valutazione del compendio probatorio, hadichiarato sussistente il rapporto di lavoro subordinatoirregolare dal 3 giugno 2013 al 6 novembre 2013 e hacondannato la società al pagamento della somma di € 9.733,88,oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese del doppiogrado.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell'art. 380-bis c.p.c., rilevando come il ricorso presentiplurimi profili di inammissibilità e solleciti, sostanzialmente, undiverso apprezzamento probatorio del complesso delleemergenze in atti, in violazione dei limiti del sindacato dilegittimità.All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell'ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce – in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione ed errata applicazionedegli artt. 2697 c.c. (onere della prova), 2094 c.c. (prestatoredi lavoro subordinato), 100 c.p.c. (difetto di legittimazioneNumero registro generale 23651/2023Numero sezionale 3196/2026passiva), nonché l'inesistenza di alcun rapporto di laNvuomreoro dii nra ccolta generale 23799/2026Data pubblicazione 22/07/2026nero.Il motivo si articola in una lunga disamina critica dellavalutazione delle prove operata dalla Corte d'Appello. Inparticolare, la ricorrente sostiene che: (a) il teste Massafra,assunto dalla CRC, avrebbe in realtà confermato che il Golialavorava sui cantieri della CRC e non della [OSCURATO:PERSONA]; (b) ilteste Russo si sarebbe limitato a descrivere genericamentel'attività di autista, senza provare la sottoposizione al poteregerarchico e disciplinare; (c) nessuno dei testi avrebbe riferitocirca la retribuzione, l'orario di lavoro, le direttive o il poteredisciplinare – elementi ritenuti essenziali per la qualificazionedel rapporto come subordinato; (d) l'autocarro tg. AD 103 FFsarebbe di proprietà della CRC e non della [OSCURATO:PERSONA],circostanza che escluderebbe il collegamento con la societàconvenuta; (e) Il Tribunale avrebbe correttamente valutato lestesse emergenze istruttorie, pervenendo alla conclusioneopposta.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce – in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l'omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, ossia la valutazione circa la sussistenza delrapporto di lavoro subordinato tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata làdove ha ritenuto «sussistente l'attività lavorativa subordinatairregolare alle dipendenze della società convenuta dal 03.06.13al 06.11.13» (pag. 5 della sentenza, righi 20-27), assumendoche l'istruttoria non avrebbe confermato gli assunti attorei e chele motivazioni della Corte d'Appello sarebbero insufficienti per ilriconoscimento della domanda. Lamenta altresì l'omessavalutazione delle eccezioni preliminari formulate nella comparsaNumero registro generale 23651/2023di costituzione in appello, che la Corte territoriale avrebbe deNl umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026tutto ignorato.Data pubblicazione 22/07/20262. Il primo motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, la ricorrente prospetta sotto un unicomotivo di doglianza censure tra loro eterogenee e incompatibili:la violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 2094 c.c., 100c.p.c.) e, al contempo, una critica puntuale alla valutazione dellerisultanze istruttorie operata dalla Corte d'Appello, sollecitandouna diversa e a sé favorevole rilettura delle deposizionitestimoniali (Massafra, Russo, Cirigliano, Filardi).Questa Corte ha reiteratamente affermato che è inammissibilela mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., cosìcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3397 del2024; in precedenza: Cass., Sez. 1, ord. n. 26874 del 2018;Cass., Sez. 6-3, ord. n. 7009 del 2017).2.2. In secondo luogo, e in via assorbente, il motivo – purformalmente deducendo la violazione di norme di diritto (artt.2697 c.c., 2094 c.c., 100 c.p.c.) – nella sostanza si risolve inuna critica alla valutazione del materiale probatorio compiutadalla Corte territoriale, sollecitando questa Corte a un nonconsentito riesame del merito della controversia.Numero registro generale 23651/2023Al riguardo, è principio consolidato che in sede di ricorso perN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026cassazione non è consentito il riesame delle valutazioni di meritoData pubblicazione 22/07/2026operate dal giudice di secondo grado, né la prospettazione diuna diversa lettura delle risultanze istruttorie, essendo ilsindacato di legittimità circoscritto alla verifica della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, senza che la Corte di Cassazionepossa sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato algiudice di merito (ex multis: Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020;Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).2.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., varammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, laviolazione della norma sull'onere della prova è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, e non quando, come nella specie,l'accertamento in concreto della ricorrenza o meno deglielementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio abbia datoesito negativo per la parte onerata (ex plurimis: Cass., Sez.Lav., ord. n. 16912 del 2025). Nel caso di specie, la Corted'Appello ha ritenuto raggiunta la prova del rapporto di lavorosubordinato in nero, valutando le risultanze istruttorie in mododifforme dal Tribunale. La doglianza della ricorrente, in realtà,non contesta la corretta allocazione dell'onere probatorio, ma ilrisultato dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.2.4. Parimenti, quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c.– implicitamente evocata dalla ricorrente là dove contesta lavalutazione delle prove testimoniali – deve ribadirsi il principioaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo quando ilgiudice abbia posto a fondamento della decisione prove nonNumero registro generale 23651/2023introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deNi umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026poteri officiosi riconosciutigli, ovvero quando abbia disatteso,Data pubblicazione 22/07/2026valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena provaelementi di prova soggetti invece a valutazione. Resta inveceinammissibile la doglianza che il giudice, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale(Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020; cfr. già Cass., Sez. Un., n.16598 del 2016).2.5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha proceduto a unacompiuta valutazione delle risultanze istruttorie, dando conto inmodo ordinato e coerente delle ragioni che l'hanno indotta aritenere attendibili i testi del lavoratore e inattendibili quelli dellasocietà resistente. Ha in particolare valorizzato: la linearità eassenza di contraddizioni delle deposizioni dei testi Russo eMassafra; il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi di parteresistente e quelle dell'amministratore unico Cirigliano in sededi interrogatorio formale; i vincoli di parentela dei testi di parteresistente con il legale rappresentante della società. Talevalutazione, in quanto non affetta da vizi logici o giuridiciimmediatamente percepibili dal testo della sentenza, si sottraeal sindacato di questa Corte.3. Il secondo motivo è inammissibile.3.1. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19 luglio2023, successivamente all'entrata in vigore della riformadell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,n. 134. La norma, nella formulazione applicabile rationetemporis, consente di denunciare in cassazione esclusivamenteNumero registro generale 23651/2023«l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026stato oggetto di discussione tra le parti».Data pubblicazione 22/07/20263.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053del 2014, hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata come riduzioneal «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione. Ne consegue che è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», restando esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; conformi, trale innumerevoli: Cass., Sez. Lav., ord. n. 16912 del 2025;Cass., Sez. VI, ord. n. 495 del 2017; Cass., Sez. VI, ord. n.4998 del 2016; Cass., Sez. VI, ord. n. 2248 del 2016).3.3. Il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introduce,inoltre, un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia. L'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, benché laNumero registro generale 23651/2023sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026(Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass., Sez. II, ord. n. 16011Data pubblicazione 22/07/2026del 2018).3.4. Nel caso di specie, il motivo in esame – rubricato earticolato secondo il paradigma previgente della «omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione» – non denuncia unvizio riconducibile all'attuale formulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.La ricorrente non indica, infatti, un preciso fatto storico il cuiesame sia stato omesso dalla Corte territoriale.Le censure si risolvono nella denuncia di un preteso difetto di«sufficienza» della motivazione («motivazioni oltremodo risicatequindi insufficienti») e nella prospettazione di una diversavalutazione del compendio probatorio. Sotto le apparenti spogliedel vizio motivazionale, la ricorrente mira a ottenere unsostanziale riesame del merito della controversia e una diversaricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede dilegittimità.3.5. Né può ritenersi che la sentenza impugnata sia affetta daalcuna delle anomalie motivazionali che, secondol'insegnamento delle Sezioni Unite, si tramutano in violazione dilegge costituzionalmente rilevante. La motivazione della Corted'Appello di Catanzaro – lungi dall'essere assente, apparente,irriducibilmente contraddittoria o perplessa – espone in modoordinato e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibilii testi del lavoratore e inattendibili quelli della società, ponendoin luce i punti di contrasto tra le dichiarazioni dei testi di parteresistente e quelle rese dall'amministratore unico Cirigliano insede di interrogatorio formale, e dando conto della linearità eassenza di contraddizioni delle deposizioni dei testi Russo eNumero registro generale 23651/2023Massafra. Si tratta di un percorso argomentativo chiaramenteN umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026intellegibile e logicamente coerente, che soddisfa pienamente ilData pubblicazione 22/07/2026«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.3.6. Quanto alla lamentata omessa valutazione delle eccezionipreliminari formulate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] nellacomparsa di costituzione in appello, va ribadito il principio,costantemente affermato da questa Corte, secondo cui adintegrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimentoindispensabile alla soluzione del caso concreto, con laconseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione,adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di unaspecifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 2151 del2021; Cass., Sez. 6-1, ord. n. 15255 del 2019; Cass., Sez. 2,ord. n. 20718 del 2018).È configurabile, infatti, la decisione implicita di una questionequando questa risulti superata e travolta, benché nonespressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (Cass., Sez. 3, ord. n. 12131 del 2023; Cass., Sez.1, sent. n. 7406 del 2014).Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello e la conseguenteriforma della sentenza di primo grado – con il riconoscimentodella sussistenza del rapporto di lavoro subordinato –comportano il necessario assorbimento e la implicita reiezionedelle eccezioni difensive della società.4.1. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23651/2023al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore deNl umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026controricorrente, liquidate come da dispositivo.Data pubblicazione 22/07/20264.2. Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione dellesanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (art. 96 c.p.c.).4.3. La proposta di definizione anticipata formulata dalConsigliere delegato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. aveva giàsegnalato i plurimi profili di inammissibilità del ricorso,evidenziando come le censure si risolvessero in una nonconsentita richiesta di riesame del merito della controversia. Ciònonostante, la parte ricorrente ha insistito nella trattazione delricorso, il quale risulta manifestamente infondato alla luce dellagiurisprudenza consolidata di questa Corte.4.4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, inpresenza di una proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. che evidenzi l'inammissibilità o la manifestainfondatezza dell'impugnazione, la parte che insista nellatrattazione, senza formulare argomenti idonei a scalfire laproposta del Consigliere delegato, pone in essere una condottaprocessuale che integra i presupposti per l'applicazione dell'art.96, commi 3 e 4, c.p.c., atteso che l'impugnazionemanifestamente infondata – perché in contrasto conorientamenti giurisprudenziali consolidati – si traduce in unabuso dello strumento processuale (cfr., in termini, Cass., Sez.Lav., ord. n. 11028 del 2022).4.5. Ricorrono, pertanto, i presupposti per condannare laricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento,in favore della Cassa delle Ammende, di una somma ai sensi delcomma 4 del medesimo articolo.Numero registro generale 23651/20234.6. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterN, umero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiData pubblicazione 22/07/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente della somma di euro 1.500,00 ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.500,00 ai sensi dell'art.96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 23651/2023Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 23799/2026Data pubblicazione 22/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23799/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris