Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18621/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 511 del 15/2/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- con ricorso depositato il 23 novembre 2010, ai sensi dell’art.447‑bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli,deducendo di essere stato conduttore di un immobile ad uso abitativo diproprietà di [OSCURATO:PERSONA]; chiedeva la condanna della locatrice allarestituzione della somma di euro 21.731,58, oltre a euro 542,27 a titolodi deposito cauzionale, sul presupposto di avere corrisposto, nel corsodel rapporto, canoni in misura superiore a quelli risultanti dal contrattoscritto e registrato, in violazione dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998;- nel corso della fase introduttiva del giudizio di primo grado sisusseguivano plurimi tentativi di notificazione del ricorso e del decreto difissazione dell’udienza, alcuni dei quali non andavano a buon fine orisultavano carenti sotto il profilo della rituale instaurazione delcontraddittorio;- in seguito, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando lafondatezza della domanda attorea e sollevando eccezioni in rito e nelmerito;- durante il processo sopraggiungeva il decesso della convenuta, conconseguente interruzione della controversia;- [OSCURATO:PERSONA] provvedeva quindi alla riassunzione delgiudizio nei confronti dell’unica erede, [OSCURATO:PERSONA]; anche nella fasesuccessiva all’interruzione, si verificavano ulteriori tentativi dinotificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazionedell’udienza, che in seguito la convenuta in riassunzione qualificava comeinesistenti o, comunque, tardivi perché in violazione dei termini perentorifissati dal giudice;- infine, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo, in via preliminare,l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.; contestavaaltresì nel merito le domande proposte, formulando altresì domandariconvenzionale per canoni asseritamente insoluti;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026- il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 698 del 18 gennaio 2017,accoglieva la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] e condannavaCristina Petti, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione dellesomme richieste; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionaleproposta dalla convenuta e poneva le spese di lite a suo carico;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, tra l’altro, l’omessapronuncia o l’erronea reiezione dell’eccezione di estinzione del giudizio diprimo grado per tardiva o inesistente rinnovazione della notificazione delricorso introduttivo, nonché l’erroneità della decisione nel merito;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 511 del 15 febbraio2023, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado per tardivarinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, ai sensi degliartt. 291 e 307 c.p.c.; confermava la declaratoria di inammissibilità delladomanda riconvenzionale e provvedeva alla regolazione delle spese deldoppio grado, disponendone la parziale compensazione;- per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito riteneva fondata lacensura concernente l’omessa declaratoria di estinzione del giudizio diprimo grado, poiché il Tribunale non si era pronunciato sull’eccezione diestinzione riferita alla fase anteriore all’interruzione del processo permorte della convenuta originaria [OSCURATO:PERSONA]: già nella fase iniziale delprocesso, la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nonera avvenuta nel rispetto dei termini perentori assegnati dal giudice,nonostante le plurime concessioni di termini, cosicché risultava integratala fattispecie estintiva prevista dagli artt. 291 e 307 c.p.c.; dal mancatorispetto del termine assegnato per la rinnovazione della notificazionederivava l’estinzione del processo (rilevabile anche d’ufficio ai sensidell’art. 307, quarto comma, c.p.c.), già maturata prima dellacostituzione della convenuta originaria e, a maggior ragione, prima dellasuccessiva riassunzione del giudizio nei confronti dell’erede;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026- avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su due motivi;- [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;- la controricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente si rileva che, con la memoria depositata il21/4/2026, la controricorrente afferma: «… prendendo atto di quantocontenuto, richiamato dal comunicato avviso di fissazione udienzacamerale a norma dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., pervenuto viada pec [OSCURATO:EMAIL] il 26 febbraio 2026, la resistentedichiara di aderirvi alla definizione del presente giudizio di cassazione anorma di detto primo comma del citato art. 380-bis c.p.c.

Inoltre lamedesima resistente [OSCURATO:PERSONA] dichiara di prendere altresì atto che ilricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso “de quo” nel termineprescritto dal secondo comma del citato art. 380-bis c.p.c.»;− si deve osservare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanzacamerale richiama l’art. 380-bis.1 c.p.c., non già l’art. 380-bis c.p.c.,sicché ogni riferimento alla citata disposizione e alla richiesta di decisioneconseguente alla proposta di definizione accelerata (nel caso, maiformulata) è da ritenersi incongruo;− col primo motivo il ricorrente deduce «Violazione di diritto sullavalutazione di inesistenza di notifica di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. inrelazione agli artt. 156, 160, 164 e 291 c.p.c.»; ad avviso del ricorrente,«la corretta applicazione del combinato disposto delle norme di cui agliartt. 156 ult. c. e 160 c.p.c., pur rilevando eventualmente una nullitàdella notificazione (e non già un’inesistenza della stessa) mai potrebbepronunciarsi sull’estinzione del giudizio per (pretesa) omessarinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291, ult. c.

CPC, attesala costituzione in giudizio della Petti»;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026− il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce che la Corted’appello avrebbe erroneamente ravvisato l’inesistenza dellanotificazione (facendone conseguire l’estinzione del processo di primogrado), anziché la sua nullità, difformemente da quanto statuito da Cass.Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916;− infatti, la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, atteso che il giudice di secondo grado distingue lanotificazione inesistente da quella nulla e non fa discendere l’estinzioneda una notificazione inesistente (alla quale, nel rito del lavoro, è possibilerimediare ex art. 291 c.p.c.), bensì dall’inosservanza dei terminiperentori fissati dal Tribunale;− costituisce prova del corretto inquadramento delle invalidità edell’erronea lettura della sentenza operata dal ricorrente il rigetto delprimo motivo d’appello della Petti: «… l’insegnamento della Corteregolatrice è che nel rito del lavoro, ove risulti omessa o inesistente lanotifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, èammessa l’assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celeritàche lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo,precludono la riproposizione, con un’ulteriore dilatazione del temponecessario ad ottenere una pronuncia di merito» (la Corte territoriale,pur distinguendo inesistenza e nullità, rileva che l’art. 291 c.p.c.consente, secondo la giurisprudenza di legittimità, di porre rimedio anchealla prima);− in altre parole, la Corte d’appello di Napoli non ha affatto accoltol’eccezione di estinzione perché ha reputato inesistente la notificainiziale, bensì per la tardività - in violazione del termine ex art. 291 c.p.c.- della notificazione dell’atto introduttivo: «in ogni caso il termineassegnato per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo,in caso di notifica nulla o inesistente, è perentorio ex art. 291 c.p.c. -Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026anche se nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata daldeposito dell’atto - sicché il mancato rispetto dello stesso determinal’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3°, c.p.c. … allasuccessiva udienza del 27/5/2013, non essendosi perfezionata lanotificazione dell’atto di rinnovazione (in quanto, come dedotto dallostesso Improta, il ricorso non era stato notificato, essendo la destinatariarisultata trasferita dal domicilio indicato), si era già realizzata lafattispecie estintiva contemplata dall’art. 307, comma 3°, c.p.c.»;− è invece infondato il profilo della censura che richiama la sanatoriaex art. 156, comma 3, c.p.c. in ragione della successiva costituzione dellaconvenuta;− difatti, come già statuito da Cass. Sez.

L., 03/04/2013, n. 8125,Rv. 625679-01, «il termine che il giudice, qualora constati la nullità dellanotifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, deve assegnareall’appellante per rinnovare la notifica ha carattere perentorio, sicché,ove esso non sia osservato, l’appello diviene inammissibile, anche sel’appellato, per effetto della rinnovata notifica, si è costituito ingiudizio.»;− la predetta pronuncia si riferisce al grado d’appello ma il suofondamento («ove venisse riconosciuta funzione di “sanatoria dellaviolazione del termine alla costituzione nel giudizio di appello delsoggetto destinatario della tardiva notifica, verrebbe alterata la funzionedel carattere perentorio del termine (e della decadenza dal compimentodell’atto comminata dall’art. 152 c.p.c.) e verrebbe frustrato lo schemadelle decadenze disegnato dal codice di rito.

Dato che la disciplina deitermini processuali risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti alfunzionamento del processo, la circostanza che la nuova notifica siaavvenuta dopo la scadenza del termine perentorio non può rimaneresenza una sanzione presente all’interno del processo, la quale deveessere individuata nell’invalidità dell’atto compiuto dopo la scadenza deltermine.

Nel caso concreto detta invalidità comporta la sostanzialeNumero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026inottemperanza all’ordine dato dal giudice e la conseguenteinammissibilità dell’atto processuale, alla perfezione del qualequell’ordine era diretto.») si attaglia anche al processo di primo grado;− difatti, la perentorietà di un termine fissato per il compimento diun atto comporta che, in caso di sua violazione, si determina automaticadecadenza della parte onerata, con conseguente inammissibilità (edinefficacia) dell’atto stesso ove tardivamente compiuto; se, dunque,l’atto di vocatio in ius è da considerare tamquam non esset ai finiprocessuali, la successiva costituzione del convenuto non può sortire uneffetto sanante, in violazione di regole di ordine pubblico processuale efacendo applicazione di una norma - l’art. 156, terzo comma, c.p.c. - cheriguarda la nullità, non già la decadenza;− col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dinorma di legge di cui all’art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art.307, 3° c., c.p.c.», per avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione delgiudizio senza una corretta e completa ricostruzione dell’iter dellenotificazioni, applicando in modo errato l’art. 307, terzo comma, c.p.c.;− il motivo è infondato;− l’analisi del motivo richiede una ricostruzione dell’iter del processodi primo grado nella sua fase iniziale:a) alla prima udienza del 31 ottobre 2011 il giudice rilevava l’assenzadi prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso edel decreto di fissazione e rinviava per «deposito notifica»;b) all’udienza del 6 febbraio 2012 l’attore rappresentava che lanotificazione non era andata a buon fine per irreperibilità delladestinataria [OSCURATO:PERSONA] (indicata come «sconosciuta al civico») echiedeva termine per la rinnovazione; il giudice richiedeva la produzionedella certificazione di residenza anagrafica della convenuta e disponevarinvio;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026c) all’udienza del 5 marzo 2012, prodotto il certificato di residenza(nell’indirizzo originariamente indicato), il giudice autorizzava larinnovazione della notificazione e fissava nuova udienza di comparizione;d) alla successiva udienza del 29 ottobre 2012, l’attore riferivache non era ancora rientrato in possesso della cartolina di ritorno dellanotificazione rinnovata e chiedeva, per il deposito della prova dellanotificazione, un rinvio, poi concesso dal giudice;e) all’udienza 16 gennaio 2013, il giudice rilevava che l’atto danotificare, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, eratardivamente pervenuto alla destinataria, senza il rispetto dei terminiminimi a comparire; ritenuto necessario procedere alla rinnovazionedella notificazione, il Tribunale fissava un’altra udienza di comparizione,assegnando termine per provvedere alla «notifica nel rispetto dei terminia comparire»;f) all’udienza del 27 maggio 2013, l’attore dichiarava l’impossibilità dieseguire la notificazione, poiché la convenuta risultava trasferita dalprecedente domicilio ed irreperibile; chiedeva termine - poi concesso -per rinnovare la notificazione, anche ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;g) solo all’udienza del 27 novembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva;− il termine sub c) - concesso in conseguenza del mancatoperfezionamento della prima notificazione (v. sub b)) - va chiaramentericondotto all’art. 291 c.p.c.− il termine sub e) è stato fissato sul rilievo del mancato rispetto deitermini minimi a comparire e in applicazione dell’art. 164, secondocomma, primo periodo, c.p.c., norma applicabile anche al rito del lavoroe che così stabilisce: «Se il convenuto non si costituisce in giudizio, ilgiudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma [inragione di «un termine a comparire inferiore a quello stabilito dallalegge»], ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termineperentorio»;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026− proprio sulla perentorietà di questo secondo termine si incentra lamotivazione della decisione della Corte d’appello di Napoli: «Ora, iltermine in questione, ancorché assegnato dal Giudice per relationemrispetto ai termini a comparire previsti dal codice di rito, non poteva cheessere perentorio, trattandosi di rinnovazione della citazione per vizioconcernente la vocatio, ai sensi dell’art. 164, comma 1°, c.p.c.,pacificamente applicabile anche al rito del lavoro (v., fra le altre, Cass.1/10/2018, n. 23667; Cass. 1/7/2008, n. 17951; Cass. 9/8/2007, n.17474).

Del resto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire laperentorietà di tale termine, affermando che in ogni caso il termineassegnato per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo,in caso di notifica nulla o inesistente, è perentorio ex art. 291 c.p.c. -anche se nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata daldeposito dell’atto - sicché il mancato rispetto dello stesso determinal’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3°, c.p.c. (cfr.Cass. 10/4/2000, n. 4529).

Di conseguenza, alla successiva udienza del27/5/2013, non essendosi perfezionata la notificazione dell’atto dirinnovazione (in quanto, come dedotto dallo stesso Improta, il ricorsonon era stato notificato, essendo la destinataria risultata trasferita daldomicilio indicato), si era già realizzata la fattispecie estintivacontemplata dall’art. 307, comma 3°, c.p.c.»;− il giudice d’appello ha affermato espressamente che Improta nonha provveduto alla notifica dell’atto introduttivo entro il termineperentorio fissato il 16 gennaio 2013 e l’odierno ricorrente non hacontrastato efficacemente tale accertamento, dato che nel ricorso si èlimitato ad asserire che «Anche il nuovo atto in rinnovazione non venivanotificato per rimanere sconosciuta la Aquaro in [OSCURATO:PERSONA] etrasferita dall’indirizzo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]», senza conciò specificare se la notificazione era stata, entro il termine, quantomenotentata (e non andata a buon fine);Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026− la decisione della Corte territoriale è conforme ad un consolidatoindirizzo secondo cui «una volta disposta la rinnovazione e concesso untermine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice lapossibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stantela perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbiatempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esitonegativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa allamedesima non imputabile» (Cass. Sez. 2, 07/04/2023, n. 9541, Rv.667532-01; analogamente, tra le altre, Cass. Sez. 1, 14/01/2008, n.625, Rv. 601297-01, e Cass. Sez. 1, 20/01/2006, n. 1180, Rv. 589674-01);− peraltro, nel caso de quo la lacunosità del ricorso - che nonchiarisce lo svolgimento dell’udienza del 27 maggio 2013 - impedisce dicomprendere non soltanto la predetta essenziale circostanza, ma anchese Improta abbia eventualmente domandato di essere rimesso in terminiex art. 153 c.p.c. e se il giudice di primo grado abbia accolto tale istanza;− da quanto risulta ex actis (e, segnatamente, dalla sentenzaimpugnata), dunque, l’odierno ricorrente non ha rispettato il termineperentorio fissatogli il 16 gennaio 2013 e, conseguentemente, comecorrettamente statuito dalla Corte d’appello (in accoglimentodell’eccezione della Petti, che aveva proposto appello sul punto, il cheesclude il poco perspicuo riferimento - a pag. 17 del ricorso - al passaggioin giudicato delle statuizioni del Tribunale), il processo doveva reputarsiestinto ex art. 307, terzo comma, c.p.c. già alla data del 27 maggio 2013;− in conclusione, il ricorso va respinto;− al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente arifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 3.082,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 511 del 15/2/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- con ricorso depositato il 23 novembre 2010, ai sensi dell’art.447‑bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli,deducendo di essere stato conduttore di un immobile ad uso abitativo diproprietà di [OSCURATO:PERSONA]; chiedeva la condanna della locatrice allarestituzione della somma di euro 21.731,58, oltre a euro 542,27 a titolodi deposito cauzionale, sul presupposto di avere corrisposto, nel corsodel rapporto, canoni in misura superiore a quelli risultanti dal contrattoscritto e registrato, in violazione dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998;- nel corso della fase introduttiva del giudizio di primo grado sisusseguivano plurimi tentativi di notificazione del ricorso e del decreto difissazione dell’udienza, alcuni dei quali non andavano a buon fine orisultavano carenti sotto il profilo della rituale instaurazione delcontraddittorio;- in seguito, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando lafondatezza della domanda attorea e sollevando eccezioni in rito e nelmerito;- durante il processo sopraggiungeva il decesso della convenuta, conconseguente interruzione della controversia;- [OSCURATO:PERSONA] provvedeva quindi alla riassunzione delgiudizio nei confronti dell’unica erede, [OSCURATO:PERSONA]; anche nella fasesuccessiva all’interruzione, si verificavano ulteriori tentativi dinotificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazionedell’udienza, che in seguito la convenuta in riassunzione qualificava comeinesistenti o, comunque, tardivi perché in violazione dei termini perentorifissati dal giudice;- infine, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo, in via preliminare,l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.; contestavaaltresì nel merito le domande proposte, formulando altresì domandariconvenzionale per canoni asseritamente insoluti;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026- il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 698 del 18 gennaio 2017,accoglieva la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] e condannavaCristina Petti, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione dellesomme richieste; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionaleproposta dalla convenuta e poneva le spese di lite a suo carico;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, tra l’altro, l’omessapronuncia o l’erronea reiezione dell’eccezione di estinzione del giudizio diprimo grado per tardiva o inesistente rinnovazione della notificazione delricorso introduttivo, nonché l’erroneità della decisione nel merito;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 511 del 15 febbraio2023, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado per tardivarinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, ai sensi degliartt. 291 e 307 c.p.c.; confermava la declaratoria di inammissibilità delladomanda riconvenzionale e provvedeva alla regolazione delle spese deldoppio grado, disponendone la parziale compensazione;- per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito riteneva fondata lacensura concernente l’omessa declaratoria di estinzione del giudizio diprimo grado, poiché il Tribunale non si era pronunciato sull’eccezione diestinzione riferita alla fase anteriore all’interruzione del processo permorte della convenuta originaria [OSCURATO:PERSONA]: già nella fase iniziale delprocesso, la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nonera avvenuta nel rispetto dei termini perentori assegnati dal giudice,nonostante le plurime concessioni di termini, cosicché risultava integratala fattispecie estintiva prevista dagli artt. 291 e 307 c.p.c.; dal mancatorispetto del termine assegnato per la rinnovazione della notificazionederivava l’estinzione del processo (rilevabile anche d’ufficio ai sensidell’art. 307, quarto comma, c.p.c.), già maturata prima dellacostituzione della convenuta originaria e, a maggior ragione, prima dellasuccessiva riassunzione del giudizio nei confronti dell’erede;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026- avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su due motivi;- [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;- la controricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente si rileva che, con la memoria depositata il21/4/2026, la controricorrente afferma: «… prendendo atto di quantocontenuto, richiamato dal comunicato avviso di fissazione udienzacamerale a norma dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., pervenuto viada pec [OSCURATO:EMAIL] il 26 febbraio 2026, la resistentedichiara di aderirvi alla definizione del presente giudizio di cassazione anorma di detto primo comma del citato art. 380-bis c.p.c. Inoltre lamedesima resistente [OSCURATO:PERSONA] dichiara di prendere altresì atto che ilricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso “de quo” nel termineprescritto dal secondo comma del citato art. 380-bis c.p.c.»;− si deve osservare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanzacamerale richiama l’art. 380-bis.1 c.p.c., non già l’art. 380-bis c.p.c.,sicché ogni riferimento alla citata disposizione e alla richiesta di decisioneconseguente alla proposta di definizione accelerata (nel caso, maiformulata) è da ritenersi incongruo;− col primo motivo il ricorrente deduce «Violazione di diritto sullavalutazione di inesistenza di notifica di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. inrelazione agli artt. 156, 160, 164 e 291 c.p.c.»; ad avviso del ricorrente,«la corretta applicazione del combinato disposto delle norme di cui agliartt. 156 ult. c. e 160 c.p.c., pur rilevando eventualmente una nullitàdella notificazione (e non già un’inesistenza della stessa) mai potrebbepronunciarsi sull’estinzione del giudizio per (pretesa) omessarinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291, ult. c. CPC, attesala costituzione in giudizio della Petti»;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026− il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce che la Corted’appello avrebbe erroneamente ravvisato l’inesistenza dellanotificazione (facendone conseguire l’estinzione del processo di primogrado), anziché la sua nullità, difformemente da quanto statuito da Cass.Sez. U., 20/07/2016, n. 14916;− infatti, la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, atteso che il giudice di secondo grado distingue lanotificazione inesistente da quella nulla e non fa discendere l’estinzioneda una notificazione inesistente (alla quale, nel rito del lavoro, è possibilerimediare ex art. 291 c.p.c.), bensì dall’inosservanza dei terminiperentori fissati dal Tribunale;− costituisce prova del corretto inquadramento delle invalidità edell’erronea lettura della sentenza operata dal ricorrente il rigetto delprimo motivo d’appello della Petti: «… l’insegnamento della Corteregolatrice è che nel rito del lavoro, ove risulti omessa o inesistente lanotifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, èammessa l’assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celeritàche lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo,precludono la riproposizione, con un’ulteriore dilatazione del temponecessario ad ottenere una pronuncia di merito» (la Corte territoriale,pur distinguendo inesistenza e nullità, rileva che l’art. 291 c.p.c.consente, secondo la giurisprudenza di legittimità, di porre rimedio anchealla prima);− in altre parole, la Corte d’appello di Napoli non ha affatto accoltol’eccezione di estinzione perché ha reputato inesistente la notificainiziale, bensì per la tardività - in violazione del termine ex art. 291 c.p.c.- della notificazione dell’atto introduttivo: «in ogni caso il termineassegnato per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo,in caso di notifica nulla o inesistente, è perentorio ex art. 291 c.p.c. -Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026anche se nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata daldeposito dell’atto - sicché il mancato rispetto dello stesso determinal’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3°, c.p.c. … allasuccessiva udienza del 27/5/2013, non essendosi perfezionata lanotificazione dell’atto di rinnovazione (in quanto, come dedotto dallostesso Improta, il ricorso non era stato notificato, essendo la destinatariarisultata trasferita dal domicilio indicato), si era già realizzata lafattispecie estintiva contemplata dall’art. 307, comma 3°, c.p.c.»;− è invece infondato il profilo della censura che richiama la sanatoriaex art. 156, comma 3, c.p.c. in ragione della successiva costituzione dellaconvenuta;− difatti, come già statuito da Cass. Sez. L., 03/04/2013, n. 8125,Rv. 625679-01, «il termine che il giudice, qualora constati la nullità dellanotifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, deve assegnareall’appellante per rinnovare la notifica ha carattere perentorio, sicché,ove esso non sia osservato, l’appello diviene inammissibile, anche sel’appellato, per effetto della rinnovata notifica, si è costituito ingiudizio.»;− la predetta pronuncia si riferisce al grado d’appello ma il suofondamento («ove venisse riconosciuta funzione di “sanatoria dellaviolazione del termine alla costituzione nel giudizio di appello delsoggetto destinatario della tardiva notifica, verrebbe alterata la funzionedel carattere perentorio del termine (e della decadenza dal compimentodell’atto comminata dall’art. 152 c.p.c.) e verrebbe frustrato lo schemadelle decadenze disegnato dal codice di rito. Dato che la disciplina deitermini processuali risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti alfunzionamento del processo, la circostanza che la nuova notifica siaavvenuta dopo la scadenza del termine perentorio non può rimaneresenza una sanzione presente all’interno del processo, la quale deveessere individuata nell’invalidità dell’atto compiuto dopo la scadenza deltermine. Nel caso concreto detta invalidità comporta la sostanzialeNumero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026inottemperanza all’ordine dato dal giudice e la conseguenteinammissibilità dell’atto processuale, alla perfezione del qualequell’ordine era diretto.») si attaglia anche al processo di primo grado;− difatti, la perentorietà di un termine fissato per il compimento diun atto comporta che, in caso di sua violazione, si determina automaticadecadenza della parte onerata, con conseguente inammissibilità (edinefficacia) dell’atto stesso ove tardivamente compiuto; se, dunque,l’atto di vocatio in ius è da considerare tamquam non esset ai finiprocessuali, la successiva costituzione del convenuto non può sortire uneffetto sanante, in violazione di regole di ordine pubblico processuale efacendo applicazione di una norma - l’art. 156, terzo comma, c.p.c. - cheriguarda la nullità, non già la decadenza;− col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dinorma di legge di cui all’art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art.307, 3° c., c.p.c.», per avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione delgiudizio senza una corretta e completa ricostruzione dell’iter dellenotificazioni, applicando in modo errato l’art. 307, terzo comma, c.p.c.;− il motivo è infondato;− l’analisi del motivo richiede una ricostruzione dell’iter del processodi primo grado nella sua fase iniziale:a) alla prima udienza del 31 ottobre 2011 il giudice rilevava l’assenzadi prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso edel decreto di fissazione e rinviava per «deposito notifica»;b) all’udienza del 6 febbraio 2012 l’attore rappresentava che lanotificazione non era andata a buon fine per irreperibilità delladestinataria [OSCURATO:PERSONA] (indicata come «sconosciuta al civico») echiedeva termine per la rinnovazione; il giudice richiedeva la produzionedella certificazione di residenza anagrafica della convenuta e disponevarinvio;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026c) all’udienza del 5 marzo 2012, prodotto il certificato di residenza(nell’indirizzo originariamente indicato), il giudice autorizzava larinnovazione della notificazione e fissava nuova udienza di comparizione;d) alla successiva udienza del 29 ottobre 2012, l’attore riferivache non era ancora rientrato in possesso della cartolina di ritorno dellanotificazione rinnovata e chiedeva, per il deposito della prova dellanotificazione, un rinvio, poi concesso dal giudice;e) all’udienza 16 gennaio 2013, il giudice rilevava che l’atto danotificare, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, eratardivamente pervenuto alla destinataria, senza il rispetto dei terminiminimi a comparire; ritenuto necessario procedere alla rinnovazionedella notificazione, il Tribunale fissava un’altra udienza di comparizione,assegnando termine per provvedere alla «notifica nel rispetto dei terminia comparire»;f) all’udienza del 27 maggio 2013, l’attore dichiarava l’impossibilità dieseguire la notificazione, poiché la convenuta risultava trasferita dalprecedente domicilio ed irreperibile; chiedeva termine - poi concesso -per rinnovare la notificazione, anche ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;g) solo all’udienza del 27 novembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva;− il termine sub c) - concesso in conseguenza del mancatoperfezionamento della prima notificazione (v. sub b)) - va chiaramentericondotto all’art. 291 c.p.c.− il termine sub e) è stato fissato sul rilievo del mancato rispetto deitermini minimi a comparire e in applicazione dell’art. 164, secondocomma, primo periodo, c.p.c., norma applicabile anche al rito del lavoroe che così stabilisce: «Se il convenuto non si costituisce in giudizio, ilgiudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma [inragione di «un termine a comparire inferiore a quello stabilito dallalegge»], ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termineperentorio»;Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026− proprio sulla perentorietà di questo secondo termine si incentra lamotivazione della decisione della Corte d’appello di Napoli: «Ora, iltermine in questione, ancorché assegnato dal Giudice per relationemrispetto ai termini a comparire previsti dal codice di rito, non poteva cheessere perentorio, trattandosi di rinnovazione della citazione per vizioconcernente la vocatio, ai sensi dell’art. 164, comma 1°, c.p.c.,pacificamente applicabile anche al rito del lavoro (v., fra le altre, Cass.1/10/2018, n. 23667; Cass. 1/7/2008, n. 17951; Cass. 9/8/2007, n.17474). Del resto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire laperentorietà di tale termine, affermando che in ogni caso il termineassegnato per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo,in caso di notifica nulla o inesistente, è perentorio ex art. 291 c.p.c. -anche se nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata daldeposito dell’atto - sicché il mancato rispetto dello stesso determinal’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3°, c.p.c. (cfr.Cass. 10/4/2000, n. 4529). Di conseguenza, alla successiva udienza del27/5/2013, non essendosi perfezionata la notificazione dell’atto dirinnovazione (in quanto, come dedotto dallo stesso Improta, il ricorsonon era stato notificato, essendo la destinataria risultata trasferita daldomicilio indicato), si era già realizzata la fattispecie estintivacontemplata dall’art. 307, comma 3°, c.p.c.»;− il giudice d’appello ha affermato espressamente che Improta nonha provveduto alla notifica dell’atto introduttivo entro il termineperentorio fissato il 16 gennaio 2013 e l’odierno ricorrente non hacontrastato efficacemente tale accertamento, dato che nel ricorso si èlimitato ad asserire che «Anche il nuovo atto in rinnovazione non venivanotificato per rimanere sconosciuta la Aquaro in [OSCURATO:PERSONA] etrasferita dall’indirizzo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]», senza conciò specificare se la notificazione era stata, entro il termine, quantomenotentata (e non andata a buon fine);Numero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026− la decisione della Corte territoriale è conforme ad un consolidatoindirizzo secondo cui «una volta disposta la rinnovazione e concesso untermine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice lapossibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stantela perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbiatempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esitonegativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa allamedesima non imputabile» (Cass. Sez. 2, 07/04/2023, n. 9541, Rv.667532-01; analogamente, tra le altre, Cass. Sez. 1, 14/01/2008, n.625, Rv. 601297-01, e Cass. Sez. 1, 20/01/2006, n. 1180, Rv. 589674-01);− peraltro, nel caso de quo la lacunosità del ricorso - che nonchiarisce lo svolgimento dell’udienza del 27 maggio 2013 - impedisce dicomprendere non soltanto la predetta essenziale circostanza, ma anchese Improta abbia eventualmente domandato di essere rimesso in terminiex art. 153 c.p.c. e se il giudice di primo grado abbia accolto tale istanza;− da quanto risulta ex actis (e, segnatamente, dalla sentenzaimpugnata), dunque, l’odierno ricorrente non ha rispettato il termineperentorio fissatogli il 16 gennaio 2013 e, conseguentemente, comecorrettamente statuito dalla Corte d’appello (in accoglimentodell’eccezione della Petti, che aveva proposto appello sul punto, il cheesclude il poco perspicuo riferimento - a pag. 17 del ricorso - al passaggioin giudicato delle statuizioni del Tribunale), il processo doveva reputarsiestinto ex art. 307, terzo comma, c.p.c. già alla data del 27 maggio 2013;− in conclusione, il ricorso va respinto;− al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente arifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 9839/2023Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 18621/2026Data pubblicazione 08/06/2026contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 3.082,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris