CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2026 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: tutte le censure afferiscono alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena sulla quale i giudici di merito hanno segnalato come l'imputata ne abbia già beneficiato nella misura massima di due anni a seguito di precedente condanna; a fronte di tale motivazione, la ricorrente propone un primo motivo totalmente eccentrico siccome basato su una ratio decidendi (la generica «non meritevolezza» del beneficio richiesto) rispetto a quella adottata dal giudice di merito; gli altri motivi sono, parimenti, generici e non calibrati sulla citata decisione avendo trascurato, sia lamentando la mancata valutazione di elementi favorevoli, sia deducendo una generica violazione di legge, di prendere in esame il divieto normativo di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. posto a giustificazione della decisione gravata; considerato che: da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e per la loro mancata attinenza alla decisione effettiva; segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M