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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 28273/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19157-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1385/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] complementare presso il Fondo di Previdenza R.G.N.19157/2018 Cron.

Rep.

Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] CHELa Corte d’appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la liquidazione dell’indennità di fine servizio a carico del Fondo di Previdenza del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutto il periodo di servizio prestato, pur essendo egli stato trasferito a tale Ministero solo dal 1993.

Riteneva la Corte che, per il periodo antecedente al 1993, quando Musolino era dipendente del Ministero del Tesoro ed era stato comandato al Ministero delle Finanze, non spettasse l’indennità, poiché solo i dipendenti del Ministero delle Finanze erano iscritti al Fondo.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi, ricorrono per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Entrate di Messina sono rimasti intimati.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt.158 e 51 c.p.c., in quanto il collegio era composto da un membro che aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione.

Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.199 d.P.R. n.3/57 e del d.P.C.M. n.95 dell’8.2.93.

L’indennità spettava anche per il periodo antecedente a l trasferimento al Ministero delle Finanze poiché il decreto di trasferimento equiparava lo stato giuridico dei dipendenti trasferiti a quello dei dipendenti del ministero di destinazione.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il motivo si limita a riferire che uno dei consiglieri membri del collegio d’appello aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione.

Non è però riportato in modo specifico il contenuto della richiesta di astensione, né il provvedimento di accoglimento della richiesta.

Né il motivo localizza tali documenti, omettendo di precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass.

S.U. 34469/19).

Il secondo motivo è infondato.

Il decreto di trasferimento, come riportato nel corpo del motivo, si limitava ad affermare che i dipendenti trasferiti mantenevano l’anzianità di carriera e qualifica già avuta presso il Ministero di provenienza.

Il decreto nega qualsiasi modifica peggiorativa dello status del dipendente, ma non attribuisce ex tunc ai dipendenti trasferiti il t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19157-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1385/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] complementare presso il Fondo di Previdenza R.G.N.19157/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] CHELa Corte d’appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la liquidazione dell’indennità di fine servizio a carico del Fondo di Previdenza del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutto il periodo di servizio prestato, pur essendo egli stato trasferito a tale Ministero solo dal 1993. Riteneva la Corte che, per il periodo antecedente al 1993, quando Musolino era dipendente del Ministero del Tesoro ed era stato comandato al Ministero delle Finanze, non spettasse l’indennità, poiché solo i dipendenti del Ministero delle Finanze erano iscritti al Fondo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi, ricorrono per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Entrate di Messina sono rimasti intimati. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt.158 e 51 c.p.c., in quanto il collegio era composto da un membro che aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.199 d.P.R. n.3/57 e del d.P.C.M. n.95 dell’8.2.93. L’indennità spettava anche per il periodo antecedente a l trasferimento al Ministero delle Finanze poiché il decreto di trasferimento equiparava lo stato giuridico dei dipendenti trasferiti a quello dei dipendenti del ministero di destinazione. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il motivo si limita a riferire che uno dei consiglieri membri del collegio d’appello aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione. Non è però riportato in modo specifico il contenuto della richiesta di astensione, né il provvedimento di accoglimento della richiesta. Né il motivo localizza tali documenti, omettendo di precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. S.U. 34469/19). Il secondo motivo è infondato. Il decreto di trasferimento, come riportato nel corpo del motivo, si limitava ad affermare che i dipendenti trasferiti mantenevano l’anzianità di carriera e qualifica già avuta presso il Ministero di provenienza. Il decreto nega qualsiasi modifica peggiorativa dello status del dipendente, ma non attribuisce ex tunc ai dipendenti trasferiti il t
Sentenza Cassazione n. 28273/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris