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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09000/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2020.

La Corte distrettuale rileva che l'appello avrebbe dovuto essere proposto nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni indicato per il deposito della sentenza, mentre è stato depositato tardivamente soltanto il 27 gennaio 2021.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che l'atto di appello è stato depositato, nei termini, presso il Tribunale di Roma in data 19 gennaio 2021; mentre la data del 27 gennaio 2021 è quella di pervenimento dell'atto presso la Corte di appello di Napoli.

Inoltre il termine per l'impugnazione scadeva il 28 gennaio 2021, quindi sarebbe stato tempestivo anche il deposito avvenuto il 27 gennaio.

3. Il ricorso è fondato.

4. Si discute della tempestività o meno dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza pronunciata il 14 settembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 È pacifico, come recita l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che «Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento».

Nel caso di specie risulta che il difensore dell'imputato ha presentato l'atto di appello mediante deposito presso il Tribunale di Roma in data 19 gennaio 2021 (cfr. timbro di depositato apposto in calce all'atto e attestazione rilasciata dal cancellerie dell'ufficio impugnazioni del Tribunale di Roma in data 28 settembre 2021, allegata al ricorso). 4.2 Alla luce del citato art. 582, comma 2, cod. proc. pen. è corretta l'affermazione del ricorrente per cui occorre avere riguardo alla data di deposito dell'atto di appello presso il Tribunale di Roma (19 gennaio 2021) e non a quella di pervenimento dell'atto presso l'ufficio giudiziario destinatario come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. 4.3 Il calcolo dei termini (non esplicitato nel testo della ordinanza impugnata) risulta il seguente: - la sentenza appellata è stata pronunciata il giorno 14 settembre 2020, con motivazione riservata nel termine di novanta giorni ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen.; - la motivazione è stata tempestivamente depositata entro il termine suddetto che è spirato il 13 dicembre 2020, scadenza che, interessando un giorno festivo, subisce la proroga al giorno successivo (cfr. Sez.

U n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495); - l'appello doveva essere proposto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., entro il quarantacinquesimo giorno dal 14 dicembre 2020 e dunque entro il 28 gennaio 2021.

È quindi tempestivo l'appello, sottoscritto dal difensore dell'imputato, depositato presso il Tribunale di Roma il 19 gennaio 2021.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] da Morosini GeityffIci Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2020. La Corte distrettuale rileva che l'appello avrebbe dovuto essere proposto nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni indicato per il deposito della sentenza, mentre è stato depositato tardivamente soltanto il 27 gennaio 2021. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che l'atto di appello è stato depositato, nei termini, presso il Tribunale di Roma in data 19 gennaio 2021; mentre la data del 27 gennaio 2021 è quella di pervenimento dell'atto presso la Corte di appello di Napoli. Inoltre il termine per l'impugnazione scadeva il 28 gennaio 2021, quindi sarebbe stato tempestivo anche il deposito avvenuto il 27 gennaio. 3. Il ricorso è fondato. 4. Si discute della tempestività o meno dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza pronunciata il 14 settembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 È pacifico, come recita l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che «Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento». Nel caso di specie risulta che il difensore dell'imputato ha presentato l'atto di appello mediante deposito presso il Tribunale di Roma in data 19 gennaio 2021 (cfr. timbro di depositato apposto in calce all'atto e attestazione rilasciata dal cancellerie dell'ufficio impugnazioni del Tribunale di Roma in data 28 settembre 2021, allegata al ricorso). 4.2 Alla luce del citato art. 582, comma 2, cod. proc. pen. è corretta l'affermazione del ricorrente per cui occorre avere riguardo alla data di deposito dell'atto di appello presso il Tribunale di Roma (19 gennaio 2021) e non a quella di pervenimento dell'atto presso l'ufficio giudiziario destinatario come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. 4.3 Il calcolo dei termini (non esplicitato nel testo della ordinanza impugnata) risulta il seguente: - la sentenza appellata è stata pronunciata il giorno 14 settembre 2020, con motivazione riservata nel termine di novanta giorni ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen.; - la motivazione è stata tempestivamente depositata entro il termine suddetto che è spirato il 13 dicembre 2020, scadenza che, interessando un giorno festivo, subisce la proroga al giorno successivo (cfr. Sez. U n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495); - l'appello doveva essere proposto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., entro il quarantacinquesimo giorno dal 14 dicembre 2020 e dunque entro il 28 gennaio 2021. È quindi tempestivo l'appello, sottoscritto dal difensore dell'imputato, depositato presso il Tribunale di Roma il 19 gennaio 2021. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] da Morosini GeityffIci Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA
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