CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 45114/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, seconda sezione penale, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 13 marzo 2019 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato una richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli del 28 aprile 2017 di condanna del prevenuto per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevava la Corte di cassazione come fosse corretta la decisione gravata, dato che le carte del procedimento avevano dimostrato che il giudizio dinanzi al Tribunale si era svolto in assenza dell'imputato, il quale, però, era stato però portato a conoscenza del processo a suo carico dato che il decreto di citazione a giudizio gli era stato notificato con consegna a mani proprie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori e procuratori speciali, il quale ha dedotto l'errore di fatto o percettivo in cui era incorsa la Corte di cassazione, avendo sostenuto che il decreto di citazione a giudizio per la prima udienza dinanzi al Tribunale di Napoli era stato notificato a mani proprie dell'imputato, laddove la relata riguardava la notifica di quel provvedimento al suo difensore d'ufficio, come si rileva dall'indicazione del luogo in cui la notificazione era stata effettuata. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale si evince che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 1° dicembre 2016 dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 648 cod. pen., non venne notificato dall'ufficiale postale al prevenuto in quanto questi risultava 'irreperibile' nel domicilio dallo stesso eletto il 24 giugno 2014 in occasione della redazione del verbale della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria; e che, in seguito, disposto dal Tribunale il rinvio della trattazione del processo all'udienza del 10 marzo 2017, il relativo verbale, unitamente alla copia dell'originario decreto, venne notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. E', dunque, frutto di un chiaro errore materiale l'affermazione contenuta nella sentenza gravata della Cassazione secondo cui la notificazione avvenne con consegna di copia di quel decreto a mani dell'imputato: sentenza che in sede rescindente, in accoglimento del ricorso straordinario, va revocata.2. Decidendo in sede rescissoria sul ricorso originario avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, tale atto di impugnazione va accolto. Nel caso di specie è certo che l'elezione di domicilio venne effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale lo stesso risultava indiziato di reità, e non anche in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. che gli sarebbe stato in seguito contestato con l'esercizio dell'azione penale. Ai fini che qui rilevano è, comunque, ininfluente che nell'ambito del medesimo procedimento durante la fase delle indagini fossero state svolte investigazioni anche per il possesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un ciclomotore di provenienza furtiva. Ed infatti, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore, cui sia stato poi notificato l'atto contenente la vocatio in iudicium, e l'imputato, in maniera tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (in questo senso, sia pur con riferimento ad una fattispecie parzialmente differente, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01). In buona sostanza, in caso di processo celebrato in assenza dell'imputato, non è sufficiente a soddisfare la prova della conoscenza della effettiva vocatio in iudicium ovvero della conoscenza dell'esistenza del procedimento una elezione di domicilio effettuata durante la fase delle indagini preliminari e nell'immediatezza dell'accertamento del reato, poi utilizzata per effettuare una notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Seli, Rv. 269221). L'ordinanza gravata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio sulla richiesta di rescissione del giudicato a suo tempo presentata dall'imputato, si atterrà al principio di diritto innanzi richiamato: dovendo accertare se vi siano concreti elementi da cui poter desumere che il prevenuto fosse a conoscenza della esistenza della vocatio in iudicium a suo carico per il reato di ricettazione. P.Q.M. In accoglimento del ricorso straordinario revoca la sentenza n. 19898 del 20 settembre 2019 della Seconda sezione penale. Annulla l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 marzo 2019 e rinvia per nuovo giudizio alla medesima Corte di appello. Così deciso il 17/11/2021