CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 22138/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 16/09/2025 del Tribunale di Cagliari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto ex art. 371 codicepenale, come descritto nella imputazione, per essersi lo stesso estinto per esitopositivo della messa alla prova.2. Nel ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Cagliari si chiede l’annullamento dellasentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si adduce che il Tribunale, con ordinanzanon comunicata alla Procura generale, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla prova per la duratadi 4 mesi per svolgere un lavoro di pubblica utilità ma:- senza la necessaria prescrizione di condotte e impegni specifici volti aeliminare o elidere le conseguenze del reato;- senza che l’[OSCURATO:PERSONA] presso la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto svolgere i lavori di pubblica utilità fosse convenzionata con il Tribunale;- senza che l’imputato abbia firmato i fogli che avrebbero dovuto attestare lasua effettiva presenza per svolgere le attività di volontariato.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si adduce vizio della motivazione peravere valutato positivamente l’esito di una messa alla prova svolta sol parzialmentee senza un’idonea prova documentale del suo effettivo svolgimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello è legittimato a impugnare,con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanzadi ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, nel caso che ricorre nellafattispecie in esame, di omessa comunicazione della stessa, a impugnarequest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo dellaprova (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284273 - 01).2. Posto quanto precede, il ricorso risulta fondato, perché né il programma, néla relazione sulla messa alla prova indicano condotte volte all’eliminazione delleconseguenze dannose del reato di falso giuramento (che causò un danno economicoalla controparte della lite giudiziaria), che, invece, dovrebbero essere oggetto delprogramma di trattamento, e la cui omessa previsione o il mancato compimentoprecludono l’ammissione alla messa alla prova o, comunque, la pronuncia dellasentenza di proscioglimento per esito positivo della stessa ai sensi ex art. 464-septies cod. proc. pen.Inoltre, anche il mancato regolare svolgimento del programmatopercorso lavorativo precludeva una valutazione positiva della prova allaquale era stato ammesso l’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari,in diversa persona fisica.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere, estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]