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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04413/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 514-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 266, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 00514 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1845/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza n. 1845/01/2020 con cui la CTR per il Lazio, in riforma della sentenza resa dalla CTP di Roma, ha ritenuto che la cartella di pagamento, di cui all’estratto di ruolo impugnato, fosse stata correttamente notificata.

Ritenuta ammissibile in grado di appello la produzione della documentazione comprovante la regolarità della notifica, la CTR ha invero ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 sulla scorta dell’avviso di ricevimento prodotto in atti dall’Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando le contestazioni svolte dalla società contribuente, avendo quest’ultima omesso di svolgere querela di falso.

Il ricorso è fondato su due motivi, cui resiste l’Avvocatura generalo dello Stato, costituita in difesa sia dell’Agenzia delle Entrate, sia dell’Agente della Riscossione.

In prossimità dell’udienza, la parte ricorrente ha depositato due distinte memorie.

CONSIDERATO Con i due motivi di ricorso si profilano censure in ordine alla regolarità di notifica della cartella esattoriale, previa impugnazione del ruolo.

Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della Ric. 2021 n. 00514 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 3 - CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Cfr. Cass.

S.U. n. 26283/2022).

Poiché è impugnato l’estratto di ruolo, dopo Cass.

S.U. n. 26283/22 va rilevata d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente.

Pertanto, in difformità dalla proposta del relatore (cfr. Cass.

S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta, mentre le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorsooriginario del contribuente, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese dell’interno giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 514-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 266, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 00514 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1845/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza n. 1845/01/2020 con cui la CTR per il Lazio, in riforma della sentenza resa dalla CTP di Roma, ha ritenuto che la cartella di pagamento, di cui all’estratto di ruolo impugnato, fosse stata correttamente notificata. Ritenuta ammissibile in grado di appello la produzione della documentazione comprovante la regolarità della notifica, la CTR ha invero ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 sulla scorta dell’avviso di ricevimento prodotto in atti dall’Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando le contestazioni svolte dalla società contribuente, avendo quest’ultima omesso di svolgere querela di falso. Il ricorso è fondato su due motivi, cui resiste l’Avvocatura generalo dello Stato, costituita in difesa sia dell’Agenzia delle Entrate, sia dell’Agente della Riscossione. In prossimità dell’udienza, la parte ricorrente ha depositato due distinte memorie. CONSIDERATO Con i due motivi di ricorso si profilano censure in ordine alla regolarità di notifica della cartella esattoriale, previa impugnazione del ruolo. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della Ric. 2021 n. 00514 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022). Poiché è impugnato l’estratto di ruolo, dopo Cass. S.U. n. 26283/22 va rilevata d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. Pertanto, in difformità dalla proposta del relatore (cfr. Cass. S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta, mentre le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorsooriginario del contribuente, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese dell’interno giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis del
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