CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 29665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 settembre 2018 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale è stata confermata la condanna del Bartoli per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. perché, mediante falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, incolpava falsamente [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, del reato di ricettazione e falso in titolo di credito, avendogli ceduto tale assegno al fine di concedergli un prestito in denaro. Il ricorrente deduce vizi cumulativi di violazione di legge, di motivazione e di travisamento della prova in ordine agli elementi costitutivi del reato in quanto: a) non è emerso alcun rapporto tra Bartoli e Iannoni che, peraltro, è gravato da precedenti per truffa e ricettazione; b) Bartoli ha dichiarato sin dall'interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. di avere predisposto l'assegno senza il nome del beneficiario al fine di consegnarlo a [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa, che non è stata valutata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, versato in fatto e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, incompatibile con le caratteristiche del giudizio di legittimità. Ritiene, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, è pervenuta all'affermazione di responsabilità del Bartoli, analizzando sia la tesi proposta dal ricorrente in sede di interrogatorio, considerata dalla Corte territoriale illogica, oltre che priva di specifici riscontri, sia gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In particolare la Corte ha sottoposto ad adeguato vaglio la versione accusatoria offerta da Iannone, ritenuta credibile in considerazione sia della condotta tenuta dal teste (la restituzione del denaro contante ricevuto in cambio dell'assegno) che del riscontro offerto dalla deposizione del teste Getchev (cui Iannone consegnò il titolo di credito al fine di ottenere il denaro e che, a sua volta, lo consegnò a [OSCURATO:PERSONA] che vi appose la firma per girata e lo portò in banca). Così facendo la sentenza impugnata ha fatto buon governo dell'indirizzo ermeneutico di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale si configura la calunnia diretta nel caso in cui venga presentata una falsa denuncia di smarrimento di un assegno dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto (Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272756).2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]