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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 1970

Cassazione n. 43948/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.4.1970, contro l'ordinanza del Tribunale di Potenza dell'11.2-28.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza dell'11.2.2022, depositata in data 28.3.2022, il Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione continuata in concorso aggravata ai sensi dell'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. ed anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.;

2. ricorre per cassazione il PM di Potenza deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: premessa la non condivisibilità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, rileva che il "thema decidendum" riguarda non già il soggettivo coinvolgimento del Fusco quanto la oggettiva configurabilità del delitto di estorsione riportando, in ogni caso, una serie di elementi convergenti nel senso della diretta partecipazione dell'indagato alla vicenda in esame; richiama, poi, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva fatto presente che il suo debito nei confronti del Romano era di gran lunga inferiore ai 20.000 Euro pretesi da quest'ultimo, di aver corrisposto nelle mani del Romano la somma di Euro 400 e di aver accettato la proposta di lavorare in nero alle sue dipendenze per "scontare" il proprio debito non essendo tuttavia in grado di indicare quale somma avesse già in tal modo corrisposto e quanto avrebbe dovuto ancora pagare; sottolinea che proprio le dichiarazioni del Leone evidenziano il difetto di motivazione del provvedimento del Tribunale che non ha tenuto conto delle gravose ed economicamente sconvenienti condizioni che il Leone ha finito per accettare e non ha motivato sul punto; richiama, peraltro, il messaggio vocale inviato dal Bruzzese a tale [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione alla situazione debitoria del Leone ed alla discrasia tra la pretesa dal Romano e quanto ritenuto invece dovuto da quest'ultimo ed evidenzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui lo stesso Tribunale ha sottolineato la perdurante attività del sodalizio mafioso nel settore del recupero crediti; rileva come il Tribunale non abbia tenuto conto della pattuizione di una percentuale dovuta al clan Riviezzi ed allo stesso Bruzzese per il recupero del credito avvenuto con l'intervento di soggetti del tutto estranei al rapporto dare-avere intercorrente tra il Romano ed il Leone e, perciò, di aspetti che avrebbero meritato una motivazione ben più approfondita, considerato che lo stesso Tribunale ha sottolineato come la minaccia, nel delitto di estorsione, possa essere anche larvata ed implicita; ribadisce che la motivazione è del tutto illogica nel momento in cui omette di inquadrare le dichiarazioni del Leone all'interno della pur ampia premessa relativa all'attività estorsiva del clan Riviezzi e che si svolgeva proprio nel campo del recupero dei crediti con la acquisizione di una percentuale destinata a confluire nella "bacinella"; richiama, peraltro, l'arresto delle SS.UU.

"Filardo" con riguardo proprio alla attività di recupero credito disimpegnata da un sodalizio di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammisibile.

Il Tribunale del Riesame di Potenza, richiamato il provvedimento del GIP e l'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, ha ritenuto che "... la sussistenza del delitto di cui agli artt. 110, 629 c.p., 628 c. 3 n. 1 e 3, nella forma aggravata dall'art. 416bis c.p. ... non sia oggettivamente configurabile sul piano indiziario e dunque non sia ascrivibile all'indagato".I giudici potentini hanno ripercorso l'origine della indagine nata da un altro procedimento che aveva evidenziato la esistenza di un sodalizio di stampo mafioso denominato clan "Riviezzi" attivo in Pignola e nella Provincia di Potenza (oltre che sul territorio nazionale) operante con metodo mafioso e con particolare riferimento al settore del recupero crediti effettuato con modalità chiaramente estorsive.

Il procedimento, ha spiegato ancora il Tribunale, era sfociato, in data 23.4.2021, nella adozione di una ordinanza cautelare che era stata in un primo tempo confermata dal Tribunale la cui decisione, tuttavia, era stata annullata in Cassazione con sentenza di cui, in quel momento, non erano ancora note le motivazioni e che, in ogni caso, aveva disposto il rinvio per nuovo esame con misure ancora in atto.

Ha fatto cenno agli approfondimenti investigativi fondati sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto etero ed autoaccusatorio e che avevano consentito di far luce sulla attività e progressiva ramificazione e radicamento del sodalizio e sulla cui personalità ed attendibilità si era già intrattenuto il GIP facendo presente che essa era stata vagliata in diverse sedi ed in diverse occasioni tanto aver fruito della attenuante di cui all'art. 8 del DL 152 del 1991.

E, secondo la ricostruzione del Tribunale, proprio dalle dichiarazioni del Bruzzese era emersa la attività estorsiva ai danni di imprenditori ed operatori commerciali da parte del sodalizio e sotto l'egida degli esponenti di vertice [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], reggenti di [OSCURATO:PERSONA] detenuto da tempo ad [OSCURATO:PERSONA]; aveva spiegato che in taluni caso aveva partecipato egli stesso ad attività di "recupero" crediti e di altre aveva avuto notizia "de relato" da esponenti del clan.

Tra questi episodi vi è quello che ha dato luogo alla formulazione della provvisoria contestazione a carico del Romano (cfr., capo 4) legata alla condotta estorsiva che sarebbe stata posta in essere in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] debitore del ricorrente, gestore della [OSCURATO:PERSONA] snc con sede in Matera; sul punto aveva riferito il Bruzzese che, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Nicola, aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo di essersi recato egli stesso più volte sul posto insieme a tale Pasoiu e, una volta con Fusco.

Nella fattispecie, ha spiegato il Tribunale, si trattava del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] di Gravina per 26.000 Euro ancorché il Leone riteneva di dovere una somma inferiore; il Leone, secondo il racconto del Bruzzese, aveva dato 400 Euro che egli aveva riversato nelle mani del Romano e che aveva fatto seguito ad altri pagamenti dei mesi precedenti; sempre secondo quanto riferito dal Bruzzese, era infine accaduto che il Romano aveva concluso un accordo con il Leone nel senso che questi avrebbe lavorato in nero alle dipendenze del primo il quale avrebbe recuperato il suo credito con la ritenuta di una parte della retribuzione.

Secondo la ricostruzione del Bruzzese, peraltro, il 50% del credito "recuperato" sarebbe andato al clan Riviezzi mentre il 15% sarebbe stato il suo "guadagno".

Il collaboratore, peraltro, aveva spiegato che il Romano aveva già "anticipato" al Riviezzi la quota spettante a quest'ultimo e che il Fusco era perfettamente a conoscenza delle ragioni della trasferta a Gravina per incarico di [OSCURATO:PERSONA].

Una volta sintetizzate le dichiarazioni del Bruzzese, il Tribunale aveva tuttavia riportato le dichiarazioni del Leone (cfr., pagg. 15-18 del provvedimento impugnato) il quale aveva riferito di aver in passato collaborato con il Romano il quale assumeva di vantare nei suoi confronti un credito di 20.000 Euro ritenuto in realtà da lui insussistente ragion per cui aveva interrotto i rapporti lavorativi con il predetto. [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto di essere stato contattato telefonicamente da tale "Lorenzo" per discutere del debito nei confronti di Romano e che, incontrato a Gravina, gli aveva detto che era opportuno risolvere la situazione in modo tale da poter riprendere la collaborazione; proprio per questo, secondo il Leone, qualche giorno dopo, nuovamente contattato da "Lorenzo", si era recato a Matera ed aveva consegnato a Romano 400 Euro come segno della sua disponibilità a saldare il debito - pur da lui contestato nel suo ammontare e- tornare così a lavorare con lui.

Era quindi intervenuto un accordo secondo cui egli avrebbe lavorato alle dipendenze del Romano che avrebbe trattenuto parte della retribuzione come tuttora sta accadendo pur non avendo saputo dire quanto allo stato ha restituito ma avendo chiarito di aver preferito definire in questi termini la questione anche per il rapporto "particolare" con il Romano.

Proprio alla luce delle dichiarazioni del Leone, il Tribunale ha perciò concluso nel senso della impossibilità di ritenere sussistente "... il necessario elemento della violenza o minaccia che la persona offesa deve aver subito perché possa dirsi integrata la fattispecie estorsiva e, dunque, decisamente incongruenti rispetto a quanto rappresentato dal Bruzzese che, ferma restando la generale attendibilità del collaboratore, comportano l'esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al Fusco con riferimento al reato di cui al capo 4) e, conseguentemente, il venir meno della misura applicatagli" (cfr., pag. 18 dell'ordinanza).

Ebbene, rileva il collegio che i profili di incongruità e contraddittorietà della motivazione e che sono stati diffusamente evidenziati nel ricorso del PM, si fondano, invero, sulla esistenza del sodalizio criminale la cui attività principale sarebbe stata proprio quella del recupero credito con modalità "estorsive" e, in particolare, con il ricorso al metodo mafioso.

Proprio l'esistenza del sodalizio di stampo mafioso "alle spalle" del Bruzzese avrebbe infatti giustificato la arrendevolezza con cui il Leone, pur contestando l'ammontare del credito di cui il Romano si proclamava titolare, aveva ciò non di meno accondisceso alle richieste di quest'ultimo addivenendo, anzi, ad un accordo per lui particolarmente oneroso e le cui implicazioni non era stato nemmeno in grado di ricostruire compiutamente.

In altri termini, secondo l'impostazione dell'accusa, proprio perché era consapevole del fatto che il Romano aveva "veicolato" la richiesta tramite appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, il Leone si sarebbe risolto a venire a più miti consigli ed a trovare un modo per soddisfare la pretesa.

Se non ché, il collegio non può non prendere atto che, con sentenza n. 26031 del 4.2.2022, depositata in data 6.7.2022, questa stessa Sezione ha accolto i ricorsi che erano stati proposti da diversi indagati nel procedimento relativo alla esistenza del clan "Riviezzi" (e dal quale, come accennato, avevano tratto origine le imputazioni riepilogate nel ricorso del PM) ritenendo che non sussistesse una provvista indiziaria idonea a confermarne la operatività nel periodo successivo a quello oggetto della sentenza che, peraltro, ne aveva accertato la insussistenza sino al luglio del 2012.

Da quel che consta, inoltre, al rinvio disposto con la sentenza rescindente è seguito l'annullamento dell'ordinanza genetica da parte del medesimo Tribunale di Catanzaro.

Ne consegue, allora, che, venuto meno (quantomeno sul piano indiziario) il "retroterra mafioso" su cui, pure, il provvedimento impugnato si è lungamente intrattenuto, viene meno anche quella intrinseca illogicità evidenziata dal PM e che, a ben guardare, non attiene tanto alla motivazione del provvedimento impugnato quanto, piuttosto, al contenuto delle dichiarazioni ed allo stesso comportamento del Leone che - secondo quanto ritenuto dal PM impugnante - avrebbero trovato una ragionevole e lineare spiegazione soltanto supponendo che, pur in assenza di minacce esplicite, costui fosse stato consapevole e vittima di una estorsione "ambientale" in cui la portata minatoria delle richieste è "implicita" nell'assoggettamento del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (cfr., sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276115 - 01).

Una volta esclusa, almeno allo stato, la possibilità di configurare l'esistenza di un gruppo criminale in grado di porre le premesse di una situazione assimilabile a quella evocata dalla giurisprudenza appena citata, si deve allora concludere nel senso che le pur innegabili perplessità legate alle dichiarazioni del Leone non possono, tuttavia, risolversi in profili di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione tali d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.4.1970, contro l'ordinanza del Tribunale di Potenza dell'11.2-28.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza dell'11.2.2022, depositata in data 28.3.2022, il Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione continuata in concorso aggravata ai sensi dell'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. ed anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il PM di Potenza deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: premessa la non condivisibilità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, rileva che il "thema decidendum" riguarda non già il soggettivo coinvolgimento del Fusco quanto la oggettiva configurabilità del delitto di estorsione riportando, in ogni caso, una serie di elementi convergenti nel senso della diretta partecipazione dell'indagato alla vicenda in esame; richiama, poi, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva fatto presente che il suo debito nei confronti del Romano era di gran lunga inferiore ai 20.000 Euro pretesi da quest'ultimo, di aver corrisposto nelle mani del Romano la somma di Euro 400 e di aver accettato la proposta di lavorare in nero alle sue dipendenze per "scontare" il proprio debito non essendo tuttavia in grado di indicare quale somma avesse già in tal modo corrisposto e quanto avrebbe dovuto ancora pagare; sottolinea che proprio le dichiarazioni del Leone evidenziano il difetto di motivazione del provvedimento del Tribunale che non ha tenuto conto delle gravose ed economicamente sconvenienti condizioni che il Leone ha finito per accettare e non ha motivato sul punto; richiama, peraltro, il messaggio vocale inviato dal Bruzzese a tale [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione alla situazione debitoria del Leone ed alla discrasia tra la pretesa dal Romano e quanto ritenuto invece dovuto da quest'ultimo ed evidenzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui lo stesso Tribunale ha sottolineato la perdurante attività del sodalizio mafioso nel settore del recupero crediti; rileva come il Tribunale non abbia tenuto conto della pattuizione di una percentuale dovuta al clan Riviezzi ed allo stesso Bruzzese per il recupero del credito avvenuto con l'intervento di soggetti del tutto estranei al rapporto dare-avere intercorrente tra il Romano ed il Leone e, perciò, di aspetti che avrebbero meritato una motivazione ben più approfondita, considerato che lo stesso Tribunale ha sottolineato come la minaccia, nel delitto di estorsione, possa essere anche larvata ed implicita; ribadisce che la motivazione è del tutto illogica nel momento in cui omette di inquadrare le dichiarazioni del Leone all'interno della pur ampia premessa relativa all'attività estorsiva del clan Riviezzi e che si svolgeva proprio nel campo del recupero dei crediti con la acquisizione di una percentuale destinata a confluire nella "bacinella"; richiama, peraltro, l'arresto delle SS.UU. "Filardo" con riguardo proprio alla attività di recupero credito disimpegnata da un sodalizio di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammisibile. Il Tribunale del Riesame di Potenza, richiamato il provvedimento del GIP e l'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, ha ritenuto che "... la sussistenza del delitto di cui agli artt. 110, 629 c.p., 628 c. 3 n. 1 e 3, nella forma aggravata dall'art. 416bis c.p. ... non sia oggettivamente configurabile sul piano indiziario e dunque non sia ascrivibile all'indagato".I giudici potentini hanno ripercorso l'origine della indagine nata da un altro procedimento che aveva evidenziato la esistenza di un sodalizio di stampo mafioso denominato clan "Riviezzi" attivo in Pignola e nella Provincia di Potenza (oltre che sul territorio nazionale) operante con metodo mafioso e con particolare riferimento al settore del recupero crediti effettuato con modalità chiaramente estorsive. Il procedimento, ha spiegato ancora il Tribunale, era sfociato, in data 23.4.2021, nella adozione di una ordinanza cautelare che era stata in un primo tempo confermata dal Tribunale la cui decisione, tuttavia, era stata annullata in Cassazione con sentenza di cui, in quel momento, non erano ancora note le motivazioni e che, in ogni caso, aveva disposto il rinvio per nuovo esame con misure ancora in atto. Ha fatto cenno agli approfondimenti investigativi fondati sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto etero ed autoaccusatorio e che avevano consentito di far luce sulla attività e progressiva ramificazione e radicamento del sodalizio e sulla cui personalità ed attendibilità si era già intrattenuto il GIP facendo presente che essa era stata vagliata in diverse sedi ed in diverse occasioni tanto aver fruito della attenuante di cui all'art. 8 del DL 152 del 1991. E, secondo la ricostruzione del Tribunale, proprio dalle dichiarazioni del Bruzzese era emersa la attività estorsiva ai danni di imprenditori ed operatori commerciali da parte del sodalizio e sotto l'egida degli esponenti di vertice [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], reggenti di [OSCURATO:PERSONA] detenuto da tempo ad [OSCURATO:PERSONA]; aveva spiegato che in taluni caso aveva partecipato egli stesso ad attività di "recupero" crediti e di altre aveva avuto notizia "de relato" da esponenti del clan. Tra questi episodi vi è quello che ha dato luogo alla formulazione della provvisoria contestazione a carico del Romano (cfr., capo 4) legata alla condotta estorsiva che sarebbe stata posta in essere in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] debitore del ricorrente, gestore della [OSCURATO:PERSONA] snc con sede in Matera; sul punto aveva riferito il Bruzzese che, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Nicola, aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo di essersi recato egli stesso più volte sul posto insieme a tale Pasoiu e, una volta con Fusco. Nella fattispecie, ha spiegato il Tribunale, si trattava del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] di Gravina per 26.000 Euro ancorché il Leone riteneva di dovere una somma inferiore; il Leone, secondo il racconto del Bruzzese, aveva dato 400 Euro che egli aveva riversato nelle mani del Romano e che aveva fatto seguito ad altri pagamenti dei mesi precedenti; sempre secondo quanto riferito dal Bruzzese, era infine accaduto che il Romano aveva concluso un accordo con il Leone nel senso che questi avrebbe lavorato in nero alle dipendenze del primo il quale avrebbe recuperato il suo credito con la ritenuta di una parte della retribuzione. Secondo la ricostruzione del Bruzzese, peraltro, il 50% del credito "recuperato" sarebbe andato al clan Riviezzi mentre il 15% sarebbe stato il suo "guadagno". Il collaboratore, peraltro, aveva spiegato che il Romano aveva già "anticipato" al Riviezzi la quota spettante a quest'ultimo e che il Fusco era perfettamente a conoscenza delle ragioni della trasferta a Gravina per incarico di [OSCURATO:PERSONA]. Una volta sintetizzate le dichiarazioni del Bruzzese, il Tribunale aveva tuttavia riportato le dichiarazioni del Leone (cfr., pagg. 15-18 del provvedimento impugnato) il quale aveva riferito di aver in passato collaborato con il Romano il quale assumeva di vantare nei suoi confronti un credito di 20.000 Euro ritenuto in realtà da lui insussistente ragion per cui aveva interrotto i rapporti lavorativi con il predetto. [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto di essere stato contattato telefonicamente da tale "Lorenzo" per discutere del debito nei confronti di Romano e che, incontrato a Gravina, gli aveva detto che era opportuno risolvere la situazione in modo tale da poter riprendere la collaborazione; proprio per questo, secondo il Leone, qualche giorno dopo, nuovamente contattato da "Lorenzo", si era recato a Matera ed aveva consegnato a Romano 400 Euro come segno della sua disponibilità a saldare il debito - pur da lui contestato nel suo ammontare e- tornare così a lavorare con lui. Era quindi intervenuto un accordo secondo cui egli avrebbe lavorato alle dipendenze del Romano che avrebbe trattenuto parte della retribuzione come tuttora sta accadendo pur non avendo saputo dire quanto allo stato ha restituito ma avendo chiarito di aver preferito definire in questi termini la questione anche per il rapporto "particolare" con il Romano. Proprio alla luce delle dichiarazioni del Leone, il Tribunale ha perciò concluso nel senso della impossibilità di ritenere sussistente "... il necessario elemento della violenza o minaccia che la persona offesa deve aver subito perché possa dirsi integrata la fattispecie estorsiva e, dunque, decisamente incongruenti rispetto a quanto rappresentato dal Bruzzese che, ferma restando la generale attendibilità del collaboratore, comportano l'esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al Fusco con riferimento al reato di cui al capo 4) e, conseguentemente, il venir meno della misura applicatagli" (cfr., pag. 18 dell'ordinanza). Ebbene, rileva il collegio che i profili di incongruità e contraddittorietà della motivazione e che sono stati diffusamente evidenziati nel ricorso del PM, si fondano, invero, sulla esistenza del sodalizio criminale la cui attività principale sarebbe stata proprio quella del recupero credito con modalità "estorsive" e, in particolare, con il ricorso al metodo mafioso. Proprio l'esistenza del sodalizio di stampo mafioso "alle spalle" del Bruzzese avrebbe infatti giustificato la arrendevolezza con cui il Leone, pur contestando l'ammontare del credito di cui il Romano si proclamava titolare, aveva ciò non di meno accondisceso alle richieste di quest'ultimo addivenendo, anzi, ad un accordo per lui particolarmente oneroso e le cui implicazioni non era stato nemmeno in grado di ricostruire compiutamente. In altri termini, secondo l'impostazione dell'accusa, proprio perché era consapevole del fatto che il Romano aveva "veicolato" la richiesta tramite appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, il Leone si sarebbe risolto a venire a più miti consigli ed a trovare un modo per soddisfare la pretesa. Se non ché, il collegio non può non prendere atto che, con sentenza n. 26031 del 4.2.2022, depositata in data 6.7.2022, questa stessa Sezione ha accolto i ricorsi che erano stati proposti da diversi indagati nel procedimento relativo alla esistenza del clan "Riviezzi" (e dal quale, come accennato, avevano tratto origine le imputazioni riepilogate nel ricorso del PM) ritenendo che non sussistesse una provvista indiziaria idonea a confermarne la operatività nel periodo successivo a quello oggetto della sentenza che, peraltro, ne aveva accertato la insussistenza sino al luglio del 2012. Da quel che consta, inoltre, al rinvio disposto con la sentenza rescindente è seguito l'annullamento dell'ordinanza genetica da parte del medesimo Tribunale di Catanzaro. Ne consegue, allora, che, venuto meno (quantomeno sul piano indiziario) il "retroterra mafioso" su cui, pure, il provvedimento impugnato si è lungamente intrattenuto, viene meno anche quella intrinseca illogicità evidenziata dal PM e che, a ben guardare, non attiene tanto alla motivazione del provvedimento impugnato quanto, piuttosto, al contenuto delle dichiarazioni ed allo stesso comportamento del Leone che - secondo quanto ritenuto dal PM impugnante - avrebbero trovato una ragionevole e lineare spiegazione soltanto supponendo che, pur in assenza di minacce esplicite, costui fosse stato consapevole e vittima di una estorsione "ambientale" in cui la portata minatoria delle richieste è "implicita" nell'assoggettamento del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (cfr., sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276115 - 01). Una volta esclusa, almeno allo stato, la possibilità di configurare l'esistenza di un gruppo criminale in grado di porre le premesse di una situazione assimilabile a quella evocata dalla giurisprudenza appena citata, si deve allora concludere nel senso che le pur innegabili perplessità legate alle dichiarazioni del Leone non possono, tuttavia, risolversi in profili di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione tali d
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