CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 07193/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9756/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N. 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 135/2020 depositata il 05/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa edile, per sentirlo condannare ad eliminare, a sue cure e spese, i difetti del l’ opera a lui data in appalto dagli attorie realizzata; in via gradata, per sentir dichiarare ridotto il corrispettiv o dell'appalto in dipendenza dei suddetti difetti; in ogni caso per sentircondannare i l convenuto al risarcimento del danni causati agli attori e alpagamento delle spese di lite. 2. Gli attor i esponevano di aver affidato in appalto al convenuto l'esecuzione deilavori di straordinaria manutenzione di un loro appartamento, ubicato in Roma alPiazzale Flaminio , n.19, per l'importo di complessivi E.172.438,00; di aver corrisp o sto all'appaltatore il solo importo di €.99.302,28 poiché i lavori erano statimale eseguiti e neanche collaudati. 3. Il convenuto resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di €.73.135,72, oltre svalutazione e interessi, quale saldo riportato dallo stato finale deilavori . 4. Il Tribunale, rigettando ogn i altra domanda, accoglieva la domanda principale, condannando il convenuto allaeli minazione a sue spese dei vizi riscontrati; accoglieva , altres ì , la domanda riconvenzionale condannando gli attori, in solido, al pagamento Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 della somma di€.73.135,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il Tribunale motivava che gli attori avevano t empest i va m ente denunciato i lamentati vizi, che parte di essi erano stati riscontrati dal CTU incaricato e che, pertanto, il convenuto doveva essere condannato alla relativa eliminazione. Quanta alla domanda riconvenzionale, il Tribunale motivava che non vi era statacontestazione sul quantum, ma questione solo sulla sussistenza dell'obbligazionedi pagamento in riferimento alla domanda di fissazione di un termineper l'adempimento, decorso il quale, in presenza di inadempimento, gli attori avevano chiesto disporsi la riduzione del prezzo dell'appalto; domanda che, tuttavia, doveva essere dichiarata inammissibile a mente del l’ art. 1668 , comma 3, c.c.. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5.Mi chele [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame ch i edendone il riget to e proponeva appello incidentale. 6. La Corte d'Appello accoglieva l’appello incidentale sull’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi e difformità, posto che l’onere della prova della tempestiva denuncia ricadevasul committente che non lo aveva assolto. Infatti, a seguito del l ’ accertamento dei vizi da parte del direttore dei lavori nominatodal committente d ell 'opera appa l tata decorreva il termine per la denunzia all’appaltatore e la contestazione non poteva essere validamente fatta dal medesimo direttore dei lavori che non ne aveva il potere. In particolare, l'architetto [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, aveva riferito che Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 vi erano state da parte sua contestazioni all'appaltatore già nel corso dell’esecuzione dei lavori ma , invece, i committenti non avevano provato alcuna contestazione da parte loro né tantomeno l’avevano allegata. Peraltro, nella specie si tratta va pa ci fica m ente d i v i z i riconoscibili (come confermato oltre che dal direttore dei lavor i anche dal teste [OSCURATO:PERSONA] e come ev i denziato dal primo giudice) e la consegna dell'opera era avvenutain data 19.06.2004, mentre la denuncia dei viz i da parte dei co mmittenti era stata rivoltaall'appaltatore unicamente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in d ata 25.01.2005 . D i conseguenza , anda va affermato che i committenti erano ampiamente decaduti dalla garanzia per difformità o vizi dell’opera ex art. 1667 c.p.c., il che conduceva all'accogli m ento dell'appel l o incidentale, dovendo essere rigettata la domanda inizialmente introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’appello principale, la dogl i anza relativa alla esatta determinazione dell’importo dovuto a saldo dell'appalto era inammissibile. A fronte della motivazione del primo giudice, che avev a ritenuto che la questione fosse stat a tardivamente prospettata dagliattori e che "dall'esame dell'atto di citazione, non vi era stata contestazione sul quantumdelle opere, essendosi limitati gli attori ad affermare di non aver sottoscritto lo stato finale, gli appellanti principali avevano dedotto in contrario, ma del tutto genericamente, di aver contestato il relativo i mporto fin da epoca antecedente l’introduzione del giudizio. Orbene, la censura era generica e non idonea a confutare le ragioni della decisione sul Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 punto, né erasupportata da alcun elemento idoneo a porre la Corte incondizione di verificare la veridicità dell'affermaz i one . 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'artt. 1665 e 1667, primo comma, c.c. (art. 360 , comma 1,nn.3 e 5 c.p.c.) - error in iudicando , vizio di motivazione . La censura si articola in tre parti : l a prima , s econdo la quale la Corte avrebbe erroneamente ritenuto avvenuta la consegna dell’opera e la sua accettazione ; l a seconda attiene al fatto che , dagli atti istruttori, risulterebbe che la denuncia dei vizi sia stata fatta anche dai committenti e che gli stessi erano stati anche riconosciuti dall’appaltatore(nel ricorso si riportano le dichiarazioni dei testi dalle quali risulterebbel’erronea valutazione della prova da parte della Corte d’Appello); laterza censura riguarda la ritenuta mancanza di contestazione del quantum debeatur ( i ricorrenti riportano i passi dell’atto di citazione dal quale emergerebbe la suddetta contestazione). Infine, parte ricorrente lamenta l’erronea liquidazione delle spese di lite che alla luce dell’accoglimento delle censure proposte dovrebbero essere poste a carico della controparte. 2. Il motivo deve essere rigettato. Le prime due censure sono inammissibili e la terza è infondata. Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 La Corte d’Appello ha evidenziato che la consegna dell'opera era avvenutain data 19.06.2004, mentre la denunc i a de i viz i da parte dei committentiera stata rivolta all'appaltatore unicamente con l'atto i ntroduttivo del g iudizio di primo grado in d ata 25.01.2005. I ricorrenti con il motivo in esame tendono ad una inammissibilediversa ricostruzione in fatto della vicenda al fine di affermare che non vi sia stata consegna dell’opera e tantomeno una sua accettazione e che i vizi s ia no stati tempestivamente denunciati anche dai committenti e non solo dal direttore dei lavori architettoPalo. La corte territoriale è giunta alle conclusioni opposte con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. La ricostruzione dei fatti sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Inbase alla suddetta ricostruzione fattuale le conclusioni della Corte d’Appello sono conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Devono richiamarsi i seguenti principi:L'accertamento dei vizi di un'opera appaltata da parte del direttore dei lavori nominato dal committente fa decorrere il termine per la denunzia da parte di questi all'appaltatore, il cui onere non è assolto se la contestazione è effettuata da detto direttore, che non ha il potere di compiere atti Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 giuridici per conto del committente (Cass. Sez. 2, 08/09/2000, n. 11854, Rv. 540050 -01). In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art.1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori) (Cass. Sez. 2, 25/06/2012, n. 10579, Rv. 622877 -01). Infine è infondata la censura relativa alla tardivacontestazione del quantum debeatur come emerge dalla lettura del ricorso nel quale gli stessi ricorrenti evidenziando di aver solo contestato il saldo in relazione ai vizi chiedendo la riduzione del corrispettivo. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte Ric. 2020n. 9756sez. S2 - ud. 25 /0 2 /202 5 controricorrente che liquida in euro 6000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre