CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23270/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1466/2022 depositata il 08/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i debbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra i ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente