CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 luglio 2025
Cassazione n. 04207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20308/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.241/2025 depositata il 28/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20308/2025 Numero sezionale 156/2026 Numero di raccolta generale 4207/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20308/2025 Numero sezionale 156/2026 Numero di raccolta generale 4207/2026 Data pubblicazione 25/02/2026