CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; efterINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 1 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui, del tutto genericamente, ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale (anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche); Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (quanto alle attenuanti si erano poi sottolineati i numerosi precedenti penali); Ritenuto peraltro che la sentenza debba essere annullata in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge all. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla__ [OSCURATO:PERSONA] kLERA • )-:,; cggi. . O _ 7