CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12183/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15225-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]. 47 comma 5 DL nr. 269 del 2003 [OSCURATO:PERSONA] pensionistico maturato prima del 2 ottobre 2003 R.G.N.15225/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC avverso la sentenza n. 4224/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2018 R.G.N. 1673/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di Appello di Roma , con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello incidentale dell’INPS, ritenuto assorbito quello principale della parte privata, e dichiarato inammissibile la domanda originaria in ragione della mancata presentazione della domanda all’INAIL da parte di entrambi i ricorrenti, entro il 15.06.2005, ai sensi dell’art. 47, comma 5, DL. nr. 269 del 2003; 2. avverso tale pronuncia, i pensionati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, deducendo sei motivi; 3. l'INPS ha resistito, con controricorso; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 5. c on il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. –è dedotta violazione degli artt. 24 e art.111 Cost. e/o 112 cod.proc.civ. in combinato disposto con l’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, per non avere la Corte di appello pronunciato in ordine alle richieste istruttorie e ai motivi di appello; 6. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in combinato disposto con l’art. 13,comma 8,della legge nr. 257 del 1992, e dell’ art. 47 , comma 6 bis, della legge nr. 366 del 2003 e dell’art. 3 , comma 132, della legge nr. 350 del 2003 , per non avere la Corte di appello pronunciato in ordine alle domande come proposte, con le quali, in particolare, si chiedeva di considerare che i ricorrenti avessero già maturato il diritto a pensione il 2 ottobre 2003; 7. con un terzo e articolato motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione degli artt. 115, 116, 414, 421, 442 , 445 e/o 437 cod.proc.civ. in combinato disposto con la legge nr. 257 del 1992, art. 13,comma 8, con la legge n r . 326 del 2003, art. 47, comma 6 bis, con la legge n r . 350 del 2003, art. 3,comma 132, e con le norme di cui allalegge n r . 326 del 2003 , art. 47, commi 1, 5 e 6 ; 8. è riproposta la questione della decadenza. Parte ricorrente critica la statuizione in base alla quale il Collegio territoriale ha ritenuto maturata la decadenza alla data del 15.06.2015, in applicazione del termine di cui all’ art. 47, comma 5, cit. nonostante vi fosse la dimostrazione che entrambi avevano maturato il diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003; 9. con il quarto motivo e con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 – è dedotto vizio di motivazionecon violazione degli art. 111 Cost e 132 nr. 4 cod.proc.civ.; 10.è preliminare l'esame del secondo e del terzo motivo, che attengono alla decadenza. Essi sono fondati nei termini di cui alla motivazione che segue; 11.questa Corte ha invero già affermato (Cass. nr. 14895 del 2015 e altre conformi;v., in particolare,Cass.nr. 2243 del 2023 per fattispecie analoga) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dalD.L. nr. 269 del 2003, art. 47,comma 5, conv. con modif. in legge n r . 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui allalegge n r . 257 del 1992, art. 13,comma 8, ed in particolare ai lavoratori esclusi in virtù della legge n r . 326 cit., art. 47, comma 6 bis . Ne consegue che il D.M. attuativo del 27 ottobre 2004, nella parte in cui, all'art. 1,ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato. Nel medesimo senso, si è evidenziato (Cass. nr. 1607del 2022; Cass. nr. 27553 del 2020) che, in sede di conversione del D.L. 30 settembre 2003, nr. 269, da parte dellalegge nr. 326 del 2003, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bisdettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, che ha previsto: « Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui allaL. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13,comma 8, nonché […]» 12.per quanto qui rileva, la norma, dunque, ha fatto salva l'applicazione delle previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato il diritto di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore del decreto (vedi, per i richiami ai precedenti della Corte, Cass. nr. 2243 del 2023 supra cit.); 13.alla luce dei principi che precedono, la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all'I.N.A.I.L., nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M., determinasse la decadenza degli odierni ricorrenti dalla proposizione di istanza amministrativa all'I.N.P.S. Tale conclusione richiedeva la previa verifica dell'applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della «previgente»disciplina; 14.consegue, pertanto, l'accoglimento dei detti motivi, con assorbimento degli altri. Segue la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione,