Risultati per «concordato preventivo liquidazione giudiziale»
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24336/2026

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0282 - in persona del liquidatore e legalerappresentante pro tempore nonché del liquidatore giudiziale - in proprio e qualemandataria capogruppo del R.T.I. costituito con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già s.r.l.) e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - elettivamente domiciliata inRoma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappre-senta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026AUTOSTRADA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./p.i.v.a.Data pubblicazione 31/07/202603614140238 – in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], direttore legale edegli affari societari, giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],elettivamente domiciliata in Verona, al corso Cavour, n. 32, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1711 dei 20.7/30.8.2023 della Corte d'appello di Venezia.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale manda-taria capogruppo del R.T.I. costituito – peraltro ‒ con la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tri-bunale di Venezia l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr. ri-corso, pagg. 6 - 8).Esponeva che, nella qualità, aveva con la convenuta – a seguito alla proce-dura concorsuale indetta il 27.1.2005 – stipulato in data 15.2.2006 contrattod'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori del lotto n. 9 del completa-mento a sud dell'autostrada della Valdastico – [OSCURATO:PERSONA] / Svincolo SantaMargherita d'Adige limitatamente al tratto compreso tra il km. 30+000 ed il km.36+800.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Esponeva che nel corso dei lavori aveva fatto luogo all'iscrizione di n. 18 ri-serve, due delle quali successivamente risolte.Chiedeva, peraltro, condannare controparte al pagamento della somma dieuro 48.535.066,27 per i titoli esposti nelle riserve.2.

Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.

Espletata la c.t.u., acquisita, all'esito dei rilievi dei consulenti tecnici diparte, l'integrazione alla relazione di consulenza, con sentenza n. 699/2021 ilTribunale condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro642.790,31, oltre i.v.a., interessi ex d.m. n. 145/2000 e rivalutazione monetaria(cfr. ricorso, pag. 9).4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, nellaqualità, proponeva appello.Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; proponeva ap-pello incidentale.5.

Con sentenza n. 1711/2023 la Corte d'appello di Venezia rigettava il gra-vame principale, accoglieva in parte il gravame incidentale ed in parziale riformadell'appellata sentenza condannava l'Autostrada a corrispondere alla Alissa laminor somma di euro 45.398,70, oltre i.v.a. ed interessi al saggio e con la de-correnza di cui al primo dictum.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (inliquidazione ed in concordato preventivo), in proprio e quale mandataria capo-gruppo del R.T.I. costituito con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tredici motivi la cas-sazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controri-Data pubblicazione 31/07/2026corso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese.7.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112, 132, 2° co., n. 4, e 324cod. proc. civ. ovvero la violazione del giudicato.Deduce che il motivo d'appello incidentale formulato dalla committente in or-dine alla responsabilità, ascrittale dal Tribunale, per il ritardo di tre anni e seimesi era del tutto generico, per nulla specifico (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce quindi che in parte qua a seguito del primo dictum si era formato ilgiudicato e tuttavia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'avverso gra-vame e di susseguente giudicato nulla la Corte di Venezia ha statuito.9.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Invano si prospetta l'omissione di pronuncia e la violazione del giudicato.Invero, la ricorrente non ha riprodotto nella loro integralità e il tenore dellamotivazione in parte qua del primo dictum e il testo del motivo – che vi si cor-relava ‒ dell'avverso appello incidentale.Difatti, la ricorrente si è limitata a riprodurre un semplice stralcio, estrattodalla pagina 166, della comparsa di costituzione con appello incidentale di con-troparte e dunque si è sottratta al compiuto assolvimento degli oneri di specifi-cità e di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui al n. 4 e al n. 6 del 1°co. dell'art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass.(ord.) 29.9.2017, n. 22880).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/202610.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1218, 1256, 1375 e 2697 cod. civ., dell'art. 26 d.m. n. 145/2000 e dei principidi correttezza e buona fede; la motivazione apparente.Premette che “i fatti che hanno impedito l'ordinata e produttiva (…) progres-sione dei lavori (…) sono stati posti a fondamento della riserva n. 1” (così ri-corso, pag. 12).Indi deduce che l'opera è stata ultimata con tre anni di ritardo.Deduce che l'appaltante non ha prestato la dovuta collaborazione onde con-sentire all'appaltatore di eseguire i lavori con la necessaria continuità in aree dicantiere liberate da qualsivoglia ostacolo (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce in particolare che in nessun modo risulta che la stazione appaltantesi sia attivata per sollecitare gli enti gestori ai fini della rimozione delle interfe-renze – i tralicci dell'alta tensione ‒ presenti nelle aree interessate (cfr. ricorso,pag. 17).Deduce poi che la Corte d'appello ha di fatto esonerato la committente dall'o-nere della prova a suo carico (cfr. ricorso, pag. 18); che controparte per nullaha eccepito che il ritardo sarebbe dipeso dalla Provincia di Padova (cfr. ricorso,pag. 19).Deduce ancora che né si ha riscontro di elementi idonei ai fini della configu-razione dell'impossibilità sopravvenuta (cfr. ricorso, pag. 19) né si può discuteredi inevitabilità (cfr. ricorso, pag. 21).11.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2°co., n. 4, cod. proc. civ.; la motivazione inesistente e/o apparente.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce che la Corte di Venezia per nulla ha dato conto degli elementi cheavrebbero dovuto indurre “a valutare la presenza dei tralicci come oggettivacausa di impossibilità sopravvenuta e imprevedibile, e non superabile dalla sta-zione appaltante” (così ricorso, pag. 22).Deduce che la motivazione, in parte qua, è formulata in termini assertivi,illogici e contraddittori.Deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto né del fatto che “il direttoredei lavori, sentito nell'ambito del procedimento di accordo bonario, ha conclusoper la fondatezza della riserva n. 1” né della circostanza per cui Terna “è societànata nel 1999 da una costola di Enel”, sicché tra E.N.E.L. e Terna non vi eraalcuna discontinuità (cfr. ricorso, pagg. 25 - 26).12.

Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all'evidenza connessi;il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi diimpugnazione sono inammissibili.13.

Con i motivi de quibus si censura in fondo il giudizio “di fatto” sulla cuiscorta la Corte veneziana ha escluso la responsabilità dell'appaltante in ordinealla complessiva durata dell'appalto (si condivide il rilievo della controricorrentesecondo cui la Alissa “richiede alla Corte adita di rivalutare i fatti”: così contro-ricorso, pag.

9. Segnatamente, con il quarto motivo d'appello la Alissa avevafocalizzato “l'attenzione sul tempo occorso per lo spostamento dei traliccidell'alta tensione”: cfr. sentenza d'appello, pag. 28).Al riguardo la Corte d'appello ha, peraltro, puntualizzato che “non risulta pro-vato – ed è anzi smentito dalla puntuale ricostruzione della vicenda compiutadal c.t.u. (…) – che il ritardo del pagamento dovuto ad Enel, da parte di SocietàAutostrade, ostacolò l'intervento di spostamento dei tralicci (…)”; che “il ritardoNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026è invece dipeso prima dalla Provincia di Padova, la quale (…) non aveva [tem-Data pubblicazione 31/07/2026pestivamente] espresso il richiesto parere; e poi dal subentro, avvenuto nel2009, di Terna ad Enel, che comportò l'annullamento della pratica (…)”; che“l'appaltatrice avrebbe dovuto mettere in conto circa due anni per ottenere larimozione dei tralicci”; che è dunque “escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia statainadempiente” (così sentenza d'appello, pag. 30).I motivi perciò, più correttamente, sono da qualificare – nonostante la rubrica– esclusivamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Invero, è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc.civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini delladecisione della controversia (cfr. Cass. Sez.

Un. 25.11.2008, n. 28054.

D'al-tronde, già in epoca risalente questa Corte assumeva che la valutazione in basealla quale viene escluso l'inadempimento colpevole, costituisce un apprezza-mento di merito, insindacabile in Cassazione se correttamente e adeguatamentemotivato: cfr. Cass. 13.11.1963, n. 2978).14.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.Nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire signi-ficato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questaCorte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione ‒ inficia l'impianto motivazionale cui la Corte distrettuale ha anco-rato il suo dictum.Evidentemente la motivazione vi è, e non è per nulla contraddittoria.In relazione all'asserito vizio di motivazione apparente (che ricorre allor-quando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina lo-gico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte territoriale ha, viceversa, compiutamenteData pubblicazione 31/07/2026ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.Ben vero, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discus-sione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle ri-sultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito (“sono semmai emersi fatti contrari all'adempimento di questo obbligo(…)”: così ricorso, pag. 12), poiché la revisione degli accertamenti di fatto com-piuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Al contempo (con riferimento agli argomenti addotti con l'atto d'appello inordine ai tempi di ultimazione dei lavori: cfr. ricorso, pagg. 20 – 21), l'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdotto nell'or-dinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è in-quadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive(cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).15.

In ogni caso, l'iter motivazionale che sorregge l'impugnato dictum risultaineccepibile sul piano della correttezza giuridica.Invano la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2697 cod. civ.Invero, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddettodell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, unavolta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dallasua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499,secondo cui il vigente ordinamento processuale è ispirato ai princìpi del liberoNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzidi prova hanno pari valore, sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementidel proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli16.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 132,2° co., n. 4, cod. proc. civ.; la motivazione inesistente o apparente; la violazioneo falsa applicazione degli artt. 196, anche in relazione agli artt. 63 e 51 cod.proc. civ., e 183 cod. proc. civ.Premette che già in prime cure aveva invano sollecitato la sostituzione delc.t.u. e la rinnovazione della consulenza tecnica in considerazione del pregiudi-zio, della totale mancanza di serenità ed imparzialità – si era addotto, peraltro,che “il c.t.u. si [era] posto in una posizione di vera e propria controparte neiconfronti dell'attore” (così ricorso, pag. 31) ‒ che nei suoi confronti aveva ani-mato l'atteggiamento dell'ausiliario d'ufficio.Indi deduce che, reiterata l'istanza con l'atto di appello, nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso le ragioni della richiesta con motivazione del tutto illogicaed apparente (cfr. ricorso, pag. 28) ed ha completamente trascurato le circo-stanze all'uopo documentate, sicché “è incontestabile il vulnus inferto al dirittodi difesa della parte” (così ricorso, pag. 35).17.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.18.

Questa Corte spiega che la scelta del consulente tecnico è rimessa alpotere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere medianteistanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ. gli eventualidubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ovel'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili medianteNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026il ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103; Cass.sez. lav. 17.11.1997, n. 11412).Su tale scorta si rimarca che la ricorrente non ha né addotto né dato autosuf-ficiente riscontro di aver formulato istanza di ricusazione del c.t.u. (“Alissa (…)non ha ricusato il c.t.u. (…)”: così controricorso, pag. 19).Difatti, la ricorrente si è limitata a riferire – sic et simpliciter ‒ di aver pro-spettato che “si era in presenza dei presupposti di astensione/ricusazione delc.t.u., ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., e comunque della sua sostituzione, aisensi dell'art. 196 c.p.c.” (cfr. ricorso pag. 31 nonché pagg. 8 - 9).Va soggiunto che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di unaesplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito, sic-ché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass.29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n.20227).19.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità della c.t.u., l'acquisizione non autoriz-zata di documenti, la violazione del principio dispositivo; la violazione e falsaapplicazione dell'art. 183 cod. proc. civ.; la motivazione inesistente o apparente.Premette, con riferimento al profilo controverso concernente l'addotta tardi-vità con cui l'appaltante si era attivata onde ottenere la liberazione del cantieredai tralicci dell'alta tensione, che il c.t.u. con lettera del 12.11.2018 ha chiestoed ottenuto direttamente dalla convenuta, senza essere stato preventivamenteautorizzato dal giudice e senza darne avviso alle parti, copia della missivadell'E.N.E.L. datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], missiva poi richiamata nella relazione di consu-lenza (cfr. ricorso, pag. 35).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Premette che con la memoria autorizzata del 28.12.2018 ha denunciato l'il-legittimità di siffatta iniziativa, giacché assunta in violazione dell'onere di alle-gazione e prova gravante sulle parti, e nondimeno il giudice istruttore con ordi-nanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto l'eccezione.Premette, con riferimento al profilo controverso concernente la possibile inci-denza di una causa di forza maggiore correlata ai ritrovamenti archeologici, cheil c.t.u., mercé accesso agli atti relativi alle autorizzazioni e disposizioni dellaSopraintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto, ha fatto luogo, del parisenza essere stato preventivamente autorizzato dal giudice e senza darne av-viso alle parti, all'acquisizione del progetto definitivo dell'opera e della connessadocumentazione amministrativa (cfr. ricorso, pag. 36).Premette che alla successiva udienza del 29.1.2020 ha denunciato la nullitàinsanabile della relazione di c.t.u., giacché analogamente l'anzidetta iniziativaera stata assunta in violazione dell'onere di allegazione e prova gravante sulleparti, e nondimeno il giudice istruttore con ordinanza fuori udienza ha respintol'eccezione e la connessa richiesta di rinnovazione della c.t.u.Premette che con il ventunesimo motivo d'appello ha reiterato i denunciatiprofili di nullità e tuttavia la Corte di Venezia ha respinto il motivo di gravame.Indi deduce che la Corte d'appello ha affermato che non si tratta di documentivolti a provare fatti principali e però non ha esplicitato le ragioni che militano intal senso (cfr. ricorso, pag. 38).Deduce viceversa che la missiva del 17.4.2019 è stata utilizzata dal c.t.u. perdatare al 4.2.2005 la domanda di spostamento dei tralicci rivolta dalla commit-tente all'E.N.E.L., quindi al fine di valorizzare la diligenza della stazione appal-tante, ossia un fatto senza dubbio principale (cfr. ricorso, pagg. 38 – 39).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce viceversa che il progetto definitivo dell'opera è stato utilizzato dalc.t.u. per “individuarvi la prova che il ritardo causato dal rinvenimento, in corsod'opera, di reperti archeologici che ostacolavano/bloccavano i lavori, non sa-rebbe stato addebitabile a colpa della stazione appaltante”, quindi al fine pari-menti di escludere la negligenza della committente, ossia un fatto senza dubbioprincipale (cfr. ricorso, pag. 39).20.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.21.

Viene in risalto l'elaborazione delle Sezioni Unite.In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principalidiversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezionie salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'uf-ficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesitisottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio disposi-tivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo diimpugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.Un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-06)).In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi daifatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezionie salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'uf-ficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominatodal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli inviolazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile adiniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o allanotizia di esso (cfr. Cass. Sez.

Un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-05)).In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice,nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delleNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti aloro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopo-stigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti afondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare esalvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provarefatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sez.

Un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv.663786-03)).22.

Su tale scorta si reputa quanto segue.Mercé la censurata acquisizione documentale il c.t.u. non ha fatto luogo néall'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti né all'ac-certamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti.Mercé la censurata acquisizione documentale il c.t.u., più esattamente, hafatto luogo all'accertamento di mere circostanze, di semplici aspetti inerenti aifatti principali allegati dalle parti (si condivide la controdeduzione di Autostradasecondo cui i documenti riflettono “circostanze minori, fatti accessori”: cfr. con-troricorso, pag. 24).Cosicché va condiviso il rilievo della Corte distrettuale secondo cui si “nontrattava (…) di documenti diretti a provare fatti principali, ma ritenuti dal c.t.u.comunque necessari o utili per rispondere ai quesiti che gli furono posti” (cosìsentenza d'appello, pag. 23).23.

In pari tempo, la Corte territoriale ha soggiunto che “l'appellante princi-pale non sostiene di non aver potuto esaminare i documenti acquisiti dal perito,sicché non può dirsi che il diritto al contraddittorio sia stato leso” (così sentenzad'appello, pag. 23).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ben vero, siffatto rilievo motivazionale non è stato dalla ricorrente specifica-mente censurato.24.

Comunque, in relazione ad ambedue i profili cui afferiscono i documentidi cui si è prefigurata la irrituale acquisizione, la valutazione della Corte di meritoè stata di più ampio spettro (cfr. sentenza d'appello, pagg. 30 e 34).Del resto, la stessa ricorrente riferisce che la lettera del 17 aprile 2009 èservita per “valorizzare” la diligenza dell'appaltante.Sicché i documenti de quibus non hanno rivestito il carattere della decisività.Ovviamente (con riferimento all'asserita inesistenza/apparenza della motiva-zione), in materia di vizi “in procedendo” non rileva l'esistenza ovvero la suffi-cienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr.Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944).25.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371 e1206 cod. civ; la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; la moti-vazione inesistente o apparente.Premette che con il quinto motivo d'appello aveva censurato il primo dictumnella parte in cui il Tribunale aveva disconosciuto qualsivoglia responsabilitàdella stazione appaltante correlata agli aggravi per l'appaltatrice derivati dai ri-tardi con cui erano state portate a compimento le opere – cavalcavia, sottopassi,caselli ‒ da realizzarsi nello stesso cantiere e per le quali erano state incaricateimprese terze (cfr. ricorso, pag. 40).Indi deduce che la Corte di Venezia ha in parte qua affermato che il motivod'appello era “privo di specificità” e tuttavia la motivazione del dictum di secondecure è erronea “in fatto” ed “in diritto”.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce segnatamente che essa appaltatrice “ha operato per coordinarsi conle altre imprese e si è sempre dovuta adattare agli altrui programmi”; altresì,che “ha sempre segnalato questi impedimenti ed i loro riflessi sull'attività ese-cutiva e sul rispetto del termine triennale dei lavori” (così ricorso, pag. 42).Deduce inoltre che l'assunto della Corte d'appello secondo cui l'onere di coor-dinamento con le altre imprese gravava unicamente e senza limiti sull'appalta-trice e non anche sulla stazione appaltante, non rinviene riscontro in nessunaclausola contrattuale (cfr. ricorso, pag. 43).Deduce ancora che la Corte di merito ha in toto ignorato gli ulteriori argomentiaddotti con l'appello a sostegno delle esperite censure (cfr. ricorso, pag. 44), inparticolare, il rilievo per cui la Serenissima, ditta terza, era “società controllatadalla stazione appaltante, che pertanto aveva tutti i poteri occorrenti per deter-minarne le decisioni in merito all'organizzazione e progressione dei lavori” (cosìricorso, pag. 47).26.

Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.27.

Per un verso, il mezzo in disamina non si confronta, non censura in modocompiuto la “ratio in parte qua decidendi”.La Corte di Venezia ha puntualizzato previamente che “la riserva n. 1, perquanto tempestivamente iscritta, era piuttosto generica” ovvero non precisava“per quale motivo la presenza di dette imprese avrebbe ostacolato le lavorazionidell'a.t.i. e quale sarebbe stato il comportamento omissivo dell'appaltante odella direzione dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 32).Per altro verso, con il mezzo in disamina la ricorrente sollecita questa Corteal riesame della concreta fattispecie (“la c.t.u., come la Corte di appello, hannoritenuto normale che il committente potesse disattendere l'obbligo di completarei lavori nel termine previsto (…)”: così ricorso, pag.

43. “Emerge qui la mancataNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026verifica dell'adempimento, anche da parte del committente, del dovere di lealecollaborazione (…)”: così ricorso, pag. 44).

Ed al contempo si duole per l'omessa(“rilevante è anche il contenuto della lettera di Alissa del 29 novembre 2007(…), con i suoi allegati (…)”: così ricorso, pag. 41) ovvero l'erronea valutazione(“gli elementi da cui il Giudice dichiara di aver tratto il proprio convincimento –che siano documenti o clausole contrattuali – (…) sono del tutto illogici, incon-ferenti (…)”: così ricorso, pag. 42) di esiti probatori-documentali.Cosicché soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. Sez.

Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 -03).Ovvero l'insegnamento secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.)25.11.2025, n. 30837).Ovvero l'insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprez-zamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilenel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del prece-dente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione diNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.)26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).Per altro verso ancora, con il mezzo in esame la ricorrente censura l'omessavalutazione delle argomentazioni addotte con l'atto d'appello.Cosicché sovviene l'elaborazione in precedenza citata, alla cui stregua nelparadigma dell'omesso esame di un fatto storico non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. n.14802/2017; Cass. n. 26305/2018).28.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 18, lett. d), 19, lett. b)e c), 26, 2° co., lett. b), d.P.R. n. 554/1999; la motivazione assente o appa-rente; l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.Premette che con il sesto motivo d'appello aveva addotto a censura del primodictum che i ritrovamenti di reperti archeologici in zone nelle quali non ne erastata prevista la presenza, “non poteva (…) che risalire a carenze del progettoe a responsabilità dell'Ente” (così ricorso, pag. 49).Indi deduce che la Corte di Venezia si è limitata “a sommarie considerazioniin linea di fatto, dalle quali (…) è impossibile ricostruire l'iter argomentativo (…)”(così ricorso, pag. 50).Deduce poi che la Corte distrettuale ha omesso l'esame di un rilevante motivod'appello, con cui si era addotto che non era la committente a dover “sottostareagli studi e alle prescrizioni della Sopraintendenza, essendo invece documentatoche, al contrario, la Sopraintendenza ha seguito le analisi del progetto definitivodella committente” (così ricorso, pag. 52).Deduce dunque che “la responsabilità della carenza di indagini e studi cheportarono a previsioni errate e all'imprevista scoperta di reperti archeologici,Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026nonché alla conseguente sospensione dei lavori, è tutta da imputare alla com-Data pubblicazione 31/07/2026mittente” (così ricorso, pag. 53).29.

Il settimo motivo di ricorso è inammissibile.30.

Con il mezzo in disamina egualmente si censura il giudizio “di fatto” sullacui scorta la Corte di veneziana ha escluso la responsabilità dell'appaltante conriferimento ai ritardi correlati al rinvenimento di reperti archeologici.Al riguardo la Corte territoriale ha, peraltro, puntualizzato che “le indaginiarcheologiche, come accertato dal c.t.u., furono demandate a [OSCURATO:SOCIETA]. edeseguite secondo le indicazioni della Sovraintendenza prima della conclusionedel contratto di appalto (…)”; che, “qualora l'a.t.i. avesse ritenuto che le indaginicompiute fossero insufficienti, avrebbe dovuto subito iscrivere riserva.

Ciò nonè avvenuto (…)”; che non era possibile correlare il reperimento di reperti ar-cheologici “con un'asserita carenza di individuazione del rischio archeologiconell'elaborazione progettuale”; che “non può sostenersi che vi è un nesso dicausalità tra omissione della committente nell'indagine del rischio archeologicoe l'interruzione delle lavorazioni presso il viadotto Frassine”; che “neppure puòdirsi che l'appaltatrice, la quale poteva agevolmente impiegare mezzi e mae-stranze (…) in rimanenti lavorazioni, abbia sofferto un danno” (così sentenzad'appello, pagg. 34 - 35).Il motivo di ricorso, perciò, più rettamente, è da qualificare – nonostante larubrica – esclusivamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.31.

Su tale scorta – analogamente a quanto si è rimarcato in ordine al se-condo ed al terzo motivo di ricorso ‒ si rappresenta quanto segue.Da un canto, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti allaluce della sentenza n. 8053/2014 delle Sezioni Unite si scorge nelle motivazionipur in parte qua dell'impugnato dictum.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Evidentemente la motivazione vi è, non è per nulla apparente: la Corte venetaha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.Ben vero, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927).D'altro canto, l'iter motivazionale risulta “in diritto” ineccepibile.32.

Si soggiunge che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenzadi appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giu-dice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una de-cisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso con-creto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255).33.

Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 31 d.m. n. 145/2000 e degliartt. 156 e 165 d.P.R. n. 554/1999; la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. civ.; la motivazione illogica e contraddittoria; la violazione dell'art. 1362cod. civ.Premette, in primo luogo, che la Corte di Venezia con riferimento alla riservan. 1 ha affermato che “non è ipotizzabile che, a fronte della deduzione nellariserva n. 1 di una pluralità di fatti tra loro eterogenei, peraltro accaduti e dedottiin tempi diversi, si fosse in presenza di un unico fatto continuativo (…) siNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026trattava di fatti distinti ciascuno dei quali doveva essere indicato nel primo attoutile successivo alla sua insorgenza” (così sentenza d'appello, pagg. 25 – 26).Indi deduce che la conclusione della Corte d'appello “appare logica solo qua-lora si fosse in presenza di fatti cd. istantanei, che producono immediatamenteil pregiudizio all'esecutore dei lavori (…).

Diversamente, la riserva relativa a fatticontinuativi deve essere iscritta sui documenti contabili e amministrativi (…) nelmomento in cui l'esecutore può apprezzare ragionevolmente le conseguenze”(così ricorso, pag. 55).Deduce ulteriormente che la motivazione del gravato dictum contiene affer-mazioni apodittiche e di principio (cfr. ricorso, pag. 55).Premette, in secondo luogo, del pari con riferimento alla riserva n. 1, in rela-zione al rallentamento dei lavori correlato all'indisponibilità delle aree dove svol-gere la costruzione dei conci dei viadotti, che la Corte di Venezia ha affermatoche il c.t.u. aveva a sua volta osservato che “l'appaltatore avrebbe potuto rile-vare, già prima della consegna dei lavori, l'impedimento derivante dalla tardivaindividuazione di aree adeguate all'impianto di fabbricazione dei conci per i via-dotti, in quanto conosceva le aree messe a disposizione dalla stazione appal-tante ed era suo onere contrattuale l'individuazione, l'allestimento e l'occupa-zione temporanea finalizzata alle aree di cantiere ” (così sentenza d'appello,pag. 27).Premette che su tale scorta la Corte d'appello ha reputato tardiva la riserva.Indi deduce che tale motivazione risulta illogica (cfr. ricorso, pag. 56).Premette, in terzo luogo, con riferimento alla carenza progettuale relativa aimuri W005, W006, W007, W011 e W012, che la Corte di Venezia “ha confermatola valutazione di intempestività del Tribunale” ovvero che l'appaltatrice “avrebbeNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026potuto e dovuto iscrivere la riserva nel verbale di consegna dei lavori” (cosìricorso, pagg. 56 - 57).Indi deduce che al riguardo si è “in presenza di un errore nell'interpretazionedel contratto” (così ricorso, pag. 58) ovvero la Corte d'appello “non si è avvedutadella concorde interpretazione che le parti hanno dato all'art. 13.15” (così ri-corso, pag. 59).Deduce ulteriormente che, contrariamente all'assunto della Corte di merito,il verbale di consegna dei lavori non è ricompreso nell'elenco degli atti contabiliidonei a ricevere l'iscrizione delle riserve (cfr. ricorso, pag. 59).34.

L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile.35.

Il primo profilo di doglianza si risolve in una censura assertiva e generica.Ovvero si assume tout court che la riserva concernesse fatti continuativi.Ben vero, la decisione in parte qua della Corte di Venezia non è inficiata daalcuna “anomalia motivazionale”: la Corte veneta ha spiegato che si era al co-spetto di una pluralità di fatti tra loro eterogenei, accaduti e dedotti in tempidiversi.In ogni caso, il riscontro circa la natura del fatto, istantaneo o continuativo,si sostanzia di certo in una valutazione di merito, incensurabile in questa sede.36.

Il secondo profilo di doglianza si risolve, in pari tempo, in una censuragenerica e non compiutamente aderente alla “ratio in parte qua decidendi”.Ben vero, la Corte di Venezia ha reputato tardiva la riserva sulla base dellededuzioni della stessa appellante principale (“l'appellante principale afferma che ancor prima della consegna parziale dei lavori, con lettera del 3 marzo 2006,aveva inviato le planimetrie con l'esatta individuazione delle aree destinate atale attività, (…) ”: così sentenza d'appello, pagg. 27 – 28).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Su tale scorta il rilievo per cui non avrebbe potuto lamentare un rallentamentoproduttivo all'atto della consegna, ma solo qualora l'indisponibilità delle aree inquestione avesse “assunto concretamente e apprezzabilmente una portata pre-giudizievole” (così ricorso, pag. 56) è, appunto, aspecifico e non compiutamentecorrelato alla “ratio decidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondocui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata speci-ficamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata).37.

In ordine al terzo profilo di doglianza si rileva previamente quanto segue.La Corte di Venezia, da un lato, ha puntualizzato che, “con l'iscrizione dellariserva n. 1, non si fece menzione delle carenze progettuali relative ai muriW005, W006, W007, W011 e W012, sicché il ritardo che tali carenze avrebberocausato all'appaltatrice non può fondare una pretesa risarcitoria” (così sentenzad'appello, pag. 37).La Corte di Venezia, dall'altro, ha puntualizzato che, così come aveva rilevatoil c.t.u., seppur le carenze progettuali fossero state indicate al momento dell'i-scrizione della riserva n. 1, la riserva sarebbe stata comunque tardiva; che,sebbene non competesse all'appaltatrice redigere il progetto esecutivo, tuttavial'A.T.I. era contrattualmente tenuta alla verifica del progetto esecutivo primadell'inizio dei lavori, sicché l'A.T.I. o aveva omesso di compiere la dovuta veri-fica, così rendendosi inadempiente, o la riserva sarebbe stata da iscrivere almomento della consegna dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 38).Duplice, dunque, è la “ratio” che in parte qua sorregge il gravato dictum.38.

Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue.Per un verso, la ricorrente non ha in maniera compiuta censurato la comples-siva articolazione motivazionale che sorregge, in parte qua, il dictum della Corted'appello e, segnatamente, l'affermazione secondo cui con l'iscrizione della ri-Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026serva n. 1 non si fece menzione delle carenze progettuali relative ai muri W005,Data pubblicazione 31/07/2026W006, W007, W011 e W012.Per altro verso, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una opera-zione di accertamento della volontà dei contraenti, si concreta in una indagine“di fatto” comunque riservata al giudice di merito (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022,n. 10745).Cosicché non ha precipua valenza la circostanza per cui “controparte ha for-nito la stessa lettura dell'articolo 13 punto 15 del contratto” (così ricorso, pag.58).Per altro verso ancora, il rilievo per cui “ha tempestivamente iscritto la riservaallorquando ha avuto effettiva percezione delle criticità rilevate e dei conse-guenti maggiori oneri, iscrivendola nel primo documento idoneo a riceverla”(così ricorso, pag. 59), il che è avvenuto in una fase ben successiva alla conse-gna dei lavori, si risolve in una censura “di merito”, non scrutinabile, come tale,in questa sede (cfr. Cass. 12.4.1984, n. 2599, secondo cui l'accertamento delgiudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto allaspecifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro ef-fetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e cor-rettamente motivato).39.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 26, 4° co. bis e ss.,legge n. 109/1994, dell'art. 31, 3° co., d.m. n. 145/2000 e dell'art. 165, 3° co.,d.P.R. n. 554/1999; la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; lamotivazione illogica.Premette che aveva iscritto nella contabilità del secondo S.A.L., poi aggior-nandola nei S.A.L. successivi, la riserva n. 2, onde “denunciare il fatto che iNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026pesanti aumenti del prezzo del petrolio si riflettevano sul costo dei noli e deitrasporti” (così ricorso, pag. 60).Premette che ha precisato che la correlata domanda aveva titolo risarcitorio,ossia che trovava la sua fonte in un inadempimento contrattuale, siccome l'ese-cuzione dei lavori non era avvenuta secondo il programma originario.Premette che il Tribunale aveva ritenuto che nella riserva non si facesse rife-rimento alla protrazione dei tempi di esecuzione dell'opera e che la richiesta dipagamento del maggior onere era da esaminare in relazione alla riserva cosìcome formalmente descritta, sicché ai sensi dell'art. 26 della legge n. 109/1994non era ammesso procedere alla revisione dei prezzi (cfr. ricorso, pag. 60).Indi deduce che la Corte di Venezia erroneamente “ha ritenuto di condividereil sopra riportato giudizio del Tribunale, secondo il quale la domanda va esami-nata sotto il profilo del rigore formale della riserva” (così ricorso, pag. 62).Deduce invero che l'esame della domanda porta ad escludere l'applicazionedell'art. 26 della legge n. 109/1994 “non solo perché non vi è citato, ma perchéla domanda è formulata e quantificata secondo criteri del tutto diversi”; che “èquindi necessaria un'interpretazione della domanda diretta a cogliere il suo con-tenuto sostanziale”; che “tale potere-dovere va parimenti esercitato con riferi-mento alla riserva” (così ricorso, pag. 62).40.

Il nono motivo di ricorso è inammissibile.41.

Viene in rilievo l'elaborazione di questa Corte alla cui stregua l'interpre-tazione del contratto e degli atti di autonomia privata nonché degli atti proces-suali costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede dilegittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualeovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.)31.1.2025, n. 2360).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Su tale scorta va rimarcato dapprima che la ricorrente – che, appunto, siData pubblicazione 31/07/2026duole e per l'interpretazione della domanda e per l'interpretazione della riserva– ha lamentato non già la violazione di regole e parametri ermeneutici, bensìunicamente l'asserita illogicità della motivazione in rapporto, evidentemente, alconcorde giudizio “di fatto” in parte qua formulato dai giudici del merito.Ebbene, in questi termini è bastevole un duplice riscontro.Da un canto, con riferimento al giudizio “di fatto” – rilevante in rapporto allaprevisione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ – la valutazione dellaCorte d'appello non è inficiata da nessuna delle forme di “anomalia motivazio-nale” destinate ad acquisire significato alla luce della già menzionata pronuncian. 8053/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.La Corte distrettuale ha in maniera congrua ed esaustiva puntualizzato, inlinea con quanto aveva già reputato il Tribunale, che, “al di là della qualificazionedella pretesa in termini risarcitori o meno, il che attiene alla qualificazione giu-ridica della domanda, la riserva non indica nell'anomalo andamento dei lavori,o meglio nella loro protrazione rispetto ai tempi originariamente previsti, lacausa del pregiudizio consistito nel trovarsi ad operare in una contingenza eco-nomica caratterizzata da un aumento del prezzo del petrolio” (così sentenzad'appello, pag. 42).Cosicché era “irrilevante che nelle proprie difese l'attrice [avesse] precisatoche l'aumento del prezzo del petrolio [dovesse] essere messo in relazione allaprotrazione dei tempi di esecuzione dell'opera dovuti all'inadempimento dellastazione appaltante” (così sentenza d'appello, pag. 43).D'altro canto, con riferimento al surriferito giudizio “di fatto” – rilevante inrapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ – vi èevidentemente preclusione da “doppia conforme”.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/202642.

Va soggiunto che gli ulteriori rilievi motivazionali (“si deve poi aggiungereData pubblicazione 31/07/2026che non è l'aumento del costo del petrolio che può avere cagionato un danno alraggruppamento di imprese, bensì l'incidenza di tale aumento sui prezzi dellematerie prime utilizzate in cantiere”: così sentenza d'appello, pag. 43) sono statidalla Corte territoriale formulati ad abundantiam.Cosicché la ricorrente non ha propriamente interesse a censurarli (cfr. Cass.(ord.) 10.4.2018, n. 8755), adducendo che è “notorio che il costo del petrolioha riflessi sui costi di un numero elevatissimo di beni” (così ricorso, pag. 63).E ciò tanto più che la Corte di seconde cure ha concluso nel senso che “lariserva, per come iscritta, non è idonea a sostenere alcuna pretesa economica”(così sentenza d'appello, pag. 43).43.

Con il decimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art.26, 4° co. bis e ss., legge n. 109/1994, dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc.civ.; la motivazione inesistente o solo apparente.Premette che aveva iscritto nella contabilità del quinto S.A.L. la riserva n. 5,concernente “il danno ingiusto subito a causa del ritardo nell'esecuzione dei la-vori che l'ha condotta ad affrontare un aumento del prezzo del ferro tondo percemento armato e dell'acciaio” (così ricorso, pag. 64).Premette che il Tribunale aveva parzialmente riconosciuto il suo diritto.Indi deduce che la Corte di Venezia al riguardo ha rigettato il suo appelloprincipale ed ha accolto l'avverso appello incidentale.Deduce dunque che le motivazioni della Corte distrettuale consistono in “as-serzioni meramente apodittiche, tali da non consentire di individuarvi un ragio-nevole percorso motivazionale (…)” (così ricorso, pag. 66).44.

Il decimo motivo di ricorso è inammissibile.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/202645.

Al riguardo la Corte di Venezia ha motivato con una duplice “ratio deci-dendi” (cfr. sentenza d'appello, pag. 46).Da un canto, ha assunto che “l'appaltatrice non [aveva] formula[to] una pre-tesa risarcitoria, ma una richiesta di revisione dei prezzi del ferro e dell'acciaio,tanto che, lungi dal dimostrare di avere concretamente sostenuto maggiori co-sti, [aveva] evidenzia[to] che i prezzi della Camera di Commercio di Brescia nelperiodo 2006-2008 erano superiori a quelli dell'offerta di gara”, sicché, “escluso(…) che [fosse] stata avanzata una richiesta risarcitoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era onerata di promuovere la procedura prevista per la compensazione deiprezzi”.D'altro canto, ha assunto che comunque “il rigetto della riserva si impone[va]anche qualora si [fosse] riten[uto] che essa, così come iscritta, faceva riferi-mento a una pretesa risarcitoria.

Infatti, poiché i fatti che avrebbero comportatoun allungamento dei tempi di lavorazione, indicati nella riserva n. 1, non sonostati ascritti a colpa dell'appaltante, deve escludersi la responsabilità di SocietàAutostrada per l'aumento dei prezzi del ferro e dell'acciaio”.46.

Ebbene, innegabilmente con il mezzo in disamina la ricorrente si è limitataa prospettare un vizio motivazionale - sub specie di motivazione inesistente oapparente - solo ed esclusivamente con riferimento alla prima “ratio decidendi”(compiutamente trascritta).Propriamente, la ricorrente non ha formulato alcuna censura, neppure neitermini di un presunto vizio motivazionale, avverso la seconda “ratio decidendi”,giacché si è limitata esclusivamente a darne atto (“l'esposizione della sentenzaimpugnata si conclude con l'affermazione che, comunque, se di domanda risar-citoria si trattasse (…)”: così ricorso, pag. 67).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Soccorre perciò l'elaborazione di questa Corte secondo cui, qualora la deci-sione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed auto-nome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreg-gerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso unadi tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).47.

In ogni caso, la seconda “ratio decidendi” è ancorata ad una valutazione“di fatto” (“i fatti che avrebbero comportato un allungamento dei tempi di lavo-razione, indicati nella riserva n. 1, non sono stati ascritti a colpa dell'appal-tante”).Cosicché, seppure il vizio motivazionale fosse stato formulato anche in rela-zione a siffatta “ratio” aggiuntiva, di certo la censura si risolverebbe in una cen-sura di merito, non scrutinabile sic et simpliciter in questa sede.48.

Con l'undicesimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 39 e 295 cod.proc. civ.; la motivazione assente o solo apparente.Premette che ai fini del recupero del credito correlato alle riserve n. 6 e n. 16(riserve concernenti la questione della sopravvenuta carenza di rilevati sul mer-cato e quindi il concordamento di un nuovo prezzo) aveva chiesto ed ottenutodal Tribunale di Verona in danno della stazione appaltante decreto ingiuntivo n.714/2013; che il Tribunale aveva accolto l'opposizione della committente; chela Corte di Venezia con sentenza n. 969/2021 ha confermato la sentenza dirigetto dell'opposizione (cfr. ricorso, pag. 69).Premette che nel presente giudizio il Tribunale, in primo grado, ha dichiaratoinammissibile la domanda relativa al credito anzidetto, in quanto sulla medesimadomanda pendeva separato giudizio innanzi alla Corte d'appello di Venezia.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Premette che con l'appello proposto nel presente giudizio avverso la decisionedel Tribunale ha rappresentato che nel giudizio parallelo innanzi al Tribunale diVerona non aveva potuto proporre la domanda oggetto dell' “integrazione” dellariserva n. 6, siccome – il giudizio parallelo – era propriamente un'opposizione adecreto ingiuntivo.Premette dunque che con il motivo di appello aveva addotto l'insussistenzadegli estremi della litispendenza e della continenza – attesa la pendenza deigiudizi in gradi diversi – ed aveva richiesto che la Corte di merito facesse luogoalla sospensione parziale del presente giudizio (cfr. ricorso, pagg. 69 – 70).Indi deduce che nel presente giudizio la Corte di Venezia ha erroneamenterespinto il motivo di gravame.49.

L'undicesimo motivo di ricorso è inammissibile.50.

La Corte di Venezia ha rigettato il dodicesimo motivo dell'appello princi-pale ed ha al riguardo assunto – condividendo il rilievo del Tribunale ‒ che l'ap-pellante principale aveva già fatto valere i diritti connessi alle riserve n. 6 e n.16, “ottenendo il decreto ingiuntivo n. 714/2013 emesso dal Tribunale di Ve-rona, opposto dalla stazione appaltante”, sicché “era (…) precluso l'esercizio,nel secondo giudizio, delle medesime pretese” (così sentenza d'appello, pag.47).Ulteriormente la Corte distrettuale ha formulato un duplice rilievo.Ovvero che, “poiché le cause pendevano davanti ad uffici giudiziari diversi,non vi erano impedimenti alla dichiarazione di litispendenza” e che la litispen-denza “è preclusa solo quando i due giudizi sono pendenti, anche se in gradidiversi, davanti allo stesso ufficio giudiziario”.Ovvero che “dalla sospensione ex art. 295 c.p.c. - di cui non ricorrevano ipresupposti e comunque inammissibilmente richiesta con riguardo non al pro-Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026cesso, ma a una parte della domanda proposta in giudizio dall'attrice - [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio.

Infatti, una voltadefinito il processo di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudicato avrebbe co-munque precluso un nuovo esame della pretesa economica basata sulle stesseriserve n. 6 e n. 16”.51.

Su tale scorta si osserva quanto segue.Per un verso, il motivo non censura, quanto meno in maniera compiuta, lareale “ratio in parte qua decidendi”: “era (…) precluso l'esercizio, nel secondogiudizio, delle medesime pretese” (così sentenza d'appello, pag. 47).Per altro verso, il motivo censura i rilievi in punto di litispendenza/continenzae sospensione enunciati tuttavia dalla Corte d'appello in mera linea teorica, adabundantiam.Del resto, con riferimento all'art. 39 cod. proc. civ. la Corte territoriale nep-pure ha esplicitato quale fosse il giudice preventivamente adito.Del resto, con riferimento alla sospensione la Corte territoriale ha introdottoil correlato rilievo con la locuzione “è appena il caso di aggiungere”.Per altro verso ancora, il ricorrente non ha dato conto né in termini specificiné in termini autosufficienti dei presupposti e della litispendenza/continenza edella sospensione (“sarebbe stato necessario che Alissa indicasse e riportasse ilcontenuto delle due domande”: così controricorso, pag. 56).52.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1346, 1364, 1366 e 1369 cod. civ.; la motivazione ap-parente art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.Premette che il Tribunale aveva respinto la domanda correlata alla riserva n.7, “riguardante la mancata contabilizzazione, per un importo di € 1.143.064,61,Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026dei cunei in misto cementato a tergo dei manufatti attraversanti l'autostradarealizzati da altre imprese (…) benché non facessero parte dell'oggetto del con-tratto”, che prevede questa prestazione solo per i cunei in corrispondenza delleopere d'arte maggiori contemplate nel contratto (…)” (così ricorso, pag. 72).Indi deduce che la Corte di Venezia ha rigettato il motivo di gravame conargomentazioni per nulla pertinenti (cfr. ricorso, pag. 73), con motivazione as-sertiva, oggettivamente incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 74).Deduce al contempo che non rileva che il prezzo fosse stato pattuito a corpo,“dato che tale previsione esonera dalle misurazioni, ma di per sé non estendel'oggetto del contratto” (così ricorso, pag. 73).Deduce inoltre che la circostanza per cui nell'elaborato generale fossero rap-presentate le opere de quibus, non prova di per sé che le medesime opere fos-sero state affidate contrattualmente ad essa ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 73 –74).53.

Il dodicesimo motivo di ricorso è inammissibile.54.

Va premesso che la Corte di Venezia, in sede di disamina del tredicesimomotivo dell'appello principale, ha assunto che “tali lavorazioni erano già com-prese nel corrispettivo dell'appalto” (così sentenza d'appello, pag. 49) e quindiha condiviso l'analogo rilievo del Tribunale (cfr. sentenza d'appello, pag. 48).55.

Ebbene, il motivo difetta di specificità e di autosufficienza, siccome laricorrente non ha riprodotto la pertinente previsione del capitolato speciale,onde consentire il riscontro della concreta proiezione dell'oggetto del contrattod'appalto.In ogni caso, il motivo di ricorso si risolve in una censura ermeneutica (“sisarebbe dovuto partire dal principio che il contratto deve essere interpretatoNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026secondo buona fede e sulla base dei criteri del codice civile indicati in rubrica”:Data pubblicazione 31/07/2026così ricorso, pag. 74).In tal guisa, nel solco degli insegnamenti di questa Corte – secondo cui l'in-terpretazione del contratto si traduce in una indagine di fatto riservata al giudicedi merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355) e secondo cui né la censura ex n. 3né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi inuna critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellamera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007,n. 4178) ‒ è innegabile che la doglianza dalla ricorrente addotta si sostanziatout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patro-cinata antitetica interpretazione (“in mancanza di una tale specificazione, taliopere non possono essere incluse nell'oggetto del contratto”: così ricorso, pag.74).56.

Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia l' “acritica adesione dellesentenze di primo e secondo grado alla relazione di c.t.u.” (così ricorso, pag.74).Deduce che la Corte di Venezia e prima ancora il Tribunale non hanno espli-citato le ragioni per le quali hanno inteso condividere le valutazioni del c.t.u.non solo sulle questioni tecniche ma anche “in tema di interpretazione di clau-sole contrattuali o del contenuto della corrispondenza o di atti del direttore deilavori” (così ricorso, pag. 75).57.

Il tredicesimo motivo è inammissibile.58.

Va rimarcato, per un verso, che il rigetto del gravame principale ed ilparziale accoglimento del gravame incidentale, cui la Corte di Venezia ha fattoluogo, costituiscono l'esito di un percorso valutativo “proprio” della Corte, benNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026vero al di là della circostanza per cui se ne possano scorgere riflessi i rilievidell'ausiliario d'ufficio.Va rimarcato, per altro verso, che, qualora il giudice del merito aderisca alparere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo speci-fico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logicodella decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censurein sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'ela-borato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativoe dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. (ord.) 11.6.2018, n. 15147).Va rimarcato, per altro verso ancora, che il giudice di merito, quando aderiscealle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motiva-zione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessa-riamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici diparte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente di-sattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione,in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudiziogià valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(cfr. Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742).59.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente– in proprio e nella qualità ‒ va condannata a rimborsare alla controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da di-spositivo.60.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in liquidazione ed in concor-dato preventivo), in proprio e quale mandataria capogruppo del R.T.I. costituitocon la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., arimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA],s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0282 - in persona del liquidatore e legalerappresentante pro tempore nonché del liquidatore giudiziale - in proprio e qualemandataria capogruppo del R.T.I. costituito con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già s.r.l.) e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - elettivamente domiciliata inRoma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappre-senta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026AUTOSTRADA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./p.i.v.a.Data pubblicazione 31/07/202603614140238 – in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], direttore legale edegli affari societari, giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],elettivamente domiciliata in Verona, al corso Cavour, n. 32, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1711 dei 20.7/30.8.2023 della Corte d'appello di Venezia.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale manda-taria capogruppo del R.T.I. costituito – peraltro ‒ con la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tri-bunale di Venezia l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr. ri-corso, pagg. 6 - 8).Esponeva che, nella qualità, aveva con la convenuta – a seguito alla proce-dura concorsuale indetta il 27.1.2005 – stipulato in data 15.2.2006 contrattod'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori del lotto n. 9 del completa-mento a sud dell'autostrada della Valdastico – [OSCURATO:PERSONA] / Svincolo SantaMargherita d'Adige limitatamente al tratto compreso tra il km. 30+000 ed il km.36+800.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Esponeva che nel corso dei lavori aveva fatto luogo all'iscrizione di n. 18 ri-serve, due delle quali successivamente risolte.Chiedeva, peraltro, condannare controparte al pagamento della somma dieuro 48.535.066,27 per i titoli esposti nelle riserve.2. Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3. Espletata la c.t.u., acquisita, all'esito dei rilievi dei consulenti tecnici diparte, l'integrazione alla relazione di consulenza, con sentenza n. 699/2021 ilTribunale condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro642.790,31, oltre i.v.a., interessi ex d.m. n. 145/2000 e rivalutazione monetaria(cfr. ricorso, pag. 9).4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, nellaqualità, proponeva appello.Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; proponeva ap-pello incidentale.5. Con sentenza n. 1711/2023 la Corte d'appello di Venezia rigettava il gra-vame principale, accoglieva in parte il gravame incidentale ed in parziale riformadell'appellata sentenza condannava l'Autostrada a corrispondere alla Alissa laminor somma di euro 45.398,70, oltre i.v.a. ed interessi al saggio e con la de-correnza di cui al primo dictum.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (inliquidazione ed in concordato preventivo), in proprio e quale mandataria capo-gruppo del R.T.I. costituito con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tredici motivi la cas-sazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controri-Data pubblicazione 31/07/2026corso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112, 132, 2° co., n. 4, e 324cod. proc. civ. ovvero la violazione del giudicato.Deduce che il motivo d'appello incidentale formulato dalla committente in or-dine alla responsabilità, ascrittale dal Tribunale, per il ritardo di tre anni e seimesi era del tutto generico, per nulla specifico (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce quindi che in parte qua a seguito del primo dictum si era formato ilgiudicato e tuttavia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'avverso gra-vame e di susseguente giudicato nulla la Corte di Venezia ha statuito.9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Invano si prospetta l'omissione di pronuncia e la violazione del giudicato.Invero, la ricorrente non ha riprodotto nella loro integralità e il tenore dellamotivazione in parte qua del primo dictum e il testo del motivo – che vi si cor-relava ‒ dell'avverso appello incidentale.Difatti, la ricorrente si è limitata a riprodurre un semplice stralcio, estrattodalla pagina 166, della comparsa di costituzione con appello incidentale di con-troparte e dunque si è sottratta al compiuto assolvimento degli oneri di specifi-cità e di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui al n. 4 e al n. 6 del 1°co. dell'art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass.(ord.) 29.9.2017, n. 22880).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/202610. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1218, 1256, 1375 e 2697 cod. civ., dell'art. 26 d.m. n. 145/2000 e dei principidi correttezza e buona fede; la motivazione apparente.Premette che “i fatti che hanno impedito l'ordinata e produttiva (…) progres-sione dei lavori (…) sono stati posti a fondamento della riserva n. 1” (così ri-corso, pag. 12).Indi deduce che l'opera è stata ultimata con tre anni di ritardo.Deduce che l'appaltante non ha prestato la dovuta collaborazione onde con-sentire all'appaltatore di eseguire i lavori con la necessaria continuità in aree dicantiere liberate da qualsivoglia ostacolo (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce in particolare che in nessun modo risulta che la stazione appaltantesi sia attivata per sollecitare gli enti gestori ai fini della rimozione delle interfe-renze – i tralicci dell'alta tensione ‒ presenti nelle aree interessate (cfr. ricorso,pag. 17).Deduce poi che la Corte d'appello ha di fatto esonerato la committente dall'o-nere della prova a suo carico (cfr. ricorso, pag. 18); che controparte per nullaha eccepito che il ritardo sarebbe dipeso dalla Provincia di Padova (cfr. ricorso,pag. 19).Deduce ancora che né si ha riscontro di elementi idonei ai fini della configu-razione dell'impossibilità sopravvenuta (cfr. ricorso, pag. 19) né si può discuteredi inevitabilità (cfr. ricorso, pag. 21).11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2°co., n. 4, cod. proc. civ.; la motivazione inesistente e/o apparente.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce che la Corte di Venezia per nulla ha dato conto degli elementi cheavrebbero dovuto indurre “a valutare la presenza dei tralicci come oggettivacausa di impossibilità sopravvenuta e imprevedibile, e non superabile dalla sta-zione appaltante” (così ricorso, pag. 22).Deduce che la motivazione, in parte qua, è formulata in termini assertivi,illogici e contraddittori.Deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto né del fatto che “il direttoredei lavori, sentito nell'ambito del procedimento di accordo bonario, ha conclusoper la fondatezza della riserva n. 1” né della circostanza per cui Terna “è societànata nel 1999 da una costola di Enel”, sicché tra E.N.E.L. e Terna non vi eraalcuna discontinuità (cfr. ricorso, pagg. 25 - 26).12. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all'evidenza connessi;il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi diimpugnazione sono inammissibili.13. Con i motivi de quibus si censura in fondo il giudizio “di fatto” sulla cuiscorta la Corte veneziana ha escluso la responsabilità dell'appaltante in ordinealla complessiva durata dell'appalto (si condivide il rilievo della controricorrentesecondo cui la Alissa “richiede alla Corte adita di rivalutare i fatti”: così contro-ricorso, pag. 9. Segnatamente, con il quarto motivo d'appello la Alissa avevafocalizzato “l'attenzione sul tempo occorso per lo spostamento dei traliccidell'alta tensione”: cfr. sentenza d'appello, pag. 28).Al riguardo la Corte d'appello ha, peraltro, puntualizzato che “non risulta pro-vato – ed è anzi smentito dalla puntuale ricostruzione della vicenda compiutadal c.t.u. (…) – che il ritardo del pagamento dovuto ad Enel, da parte di SocietàAutostrade, ostacolò l'intervento di spostamento dei tralicci (…)”; che “il ritardoNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026è invece dipeso prima dalla Provincia di Padova, la quale (…) non aveva [tem-Data pubblicazione 31/07/2026pestivamente] espresso il richiesto parere; e poi dal subentro, avvenuto nel2009, di Terna ad Enel, che comportò l'annullamento della pratica (…)”; che“l'appaltatrice avrebbe dovuto mettere in conto circa due anni per ottenere larimozione dei tralicci”; che è dunque “escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia statainadempiente” (così sentenza d'appello, pag. 30).I motivi perciò, più correttamente, sono da qualificare – nonostante la rubrica– esclusivamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Invero, è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc.civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini delladecisione della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 25.11.2008, n. 28054. D'al-tronde, già in epoca risalente questa Corte assumeva che la valutazione in basealla quale viene escluso l'inadempimento colpevole, costituisce un apprezza-mento di merito, insindacabile in Cassazione se correttamente e adeguatamentemotivato: cfr. Cass. 13.11.1963, n. 2978).14. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.Nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire signi-ficato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questaCorte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione ‒ inficia l'impianto motivazionale cui la Corte distrettuale ha anco-rato il suo dictum.Evidentemente la motivazione vi è, e non è per nulla contraddittoria.In relazione all'asserito vizio di motivazione apparente (che ricorre allor-quando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina lo-gico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte territoriale ha, viceversa, compiutamenteData pubblicazione 31/07/2026ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.Ben vero, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discus-sione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle ri-sultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito (“sono semmai emersi fatti contrari all'adempimento di questo obbligo(…)”: così ricorso, pag. 12), poiché la revisione degli accertamenti di fatto com-piuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Al contempo (con riferimento agli argomenti addotti con l'atto d'appello inordine ai tempi di ultimazione dei lavori: cfr. ricorso, pagg. 20 – 21), l'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdotto nell'or-dinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è in-quadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive(cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).15. In ogni caso, l'iter motivazionale che sorregge l'impugnato dictum risultaineccepibile sul piano della correttezza giuridica.Invano la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2697 cod. civ.Invero, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddettodell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, unavolta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dallasua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499,secondo cui il vigente ordinamento processuale è ispirato ai princìpi del liberoNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzidi prova hanno pari valore, sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementidel proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli16. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 132,2° co., n. 4, cod. proc. civ.; la motivazione inesistente o apparente; la violazioneo falsa applicazione degli artt. 196, anche in relazione agli artt. 63 e 51 cod.proc. civ., e 183 cod. proc. civ.Premette che già in prime cure aveva invano sollecitato la sostituzione delc.t.u. e la rinnovazione della consulenza tecnica in considerazione del pregiudi-zio, della totale mancanza di serenità ed imparzialità – si era addotto, peraltro,che “il c.t.u. si [era] posto in una posizione di vera e propria controparte neiconfronti dell'attore” (così ricorso, pag. 31) ‒ che nei suoi confronti aveva ani-mato l'atteggiamento dell'ausiliario d'ufficio.Indi deduce che, reiterata l'istanza con l'atto di appello, nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso le ragioni della richiesta con motivazione del tutto illogicaed apparente (cfr. ricorso, pag. 28) ed ha completamente trascurato le circo-stanze all'uopo documentate, sicché “è incontestabile il vulnus inferto al dirittodi difesa della parte” (così ricorso, pag. 35).17. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.18. Questa Corte spiega che la scelta del consulente tecnico è rimessa alpotere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere medianteistanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ. gli eventualidubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ovel'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili medianteNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026il ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103; Cass.sez. lav. 17.11.1997, n. 11412).Su tale scorta si rimarca che la ricorrente non ha né addotto né dato autosuf-ficiente riscontro di aver formulato istanza di ricusazione del c.t.u. (“Alissa (…)non ha ricusato il c.t.u. (…)”: così controricorso, pag. 19).Difatti, la ricorrente si è limitata a riferire – sic et simpliciter ‒ di aver pro-spettato che “si era in presenza dei presupposti di astensione/ricusazione delc.t.u., ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., e comunque della sua sostituzione, aisensi dell'art. 196 c.p.c.” (cfr. ricorso pag. 31 nonché pagg. 8 - 9).Va soggiunto che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di unaesplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito, sic-ché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass.29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n.20227).19. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità della c.t.u., l'acquisizione non autoriz-zata di documenti, la violazione del principio dispositivo; la violazione e falsaapplicazione dell'art. 183 cod. proc. civ.; la motivazione inesistente o apparente.Premette, con riferimento al profilo controverso concernente l'addotta tardi-vità con cui l'appaltante si era attivata onde ottenere la liberazione del cantieredai tralicci dell'alta tensione, che il c.t.u. con lettera del 12.11.2018 ha chiestoed ottenuto direttamente dalla convenuta, senza essere stato preventivamenteautorizzato dal giudice e senza darne avviso alle parti, copia della missivadell'E.N.E.L. datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], missiva poi richiamata nella relazione di consu-lenza (cfr. ricorso, pag. 35).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Premette che con la memoria autorizzata del 28.12.2018 ha denunciato l'il-legittimità di siffatta iniziativa, giacché assunta in violazione dell'onere di alle-gazione e prova gravante sulle parti, e nondimeno il giudice istruttore con ordi-nanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto l'eccezione.Premette, con riferimento al profilo controverso concernente la possibile inci-denza di una causa di forza maggiore correlata ai ritrovamenti archeologici, cheil c.t.u., mercé accesso agli atti relativi alle autorizzazioni e disposizioni dellaSopraintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto, ha fatto luogo, del parisenza essere stato preventivamente autorizzato dal giudice e senza darne av-viso alle parti, all'acquisizione del progetto definitivo dell'opera e della connessadocumentazione amministrativa (cfr. ricorso, pag. 36).Premette che alla successiva udienza del 29.1.2020 ha denunciato la nullitàinsanabile della relazione di c.t.u., giacché analogamente l'anzidetta iniziativaera stata assunta in violazione dell'onere di allegazione e prova gravante sulleparti, e nondimeno il giudice istruttore con ordinanza fuori udienza ha respintol'eccezione e la connessa richiesta di rinnovazione della c.t.u.Premette che con il ventunesimo motivo d'appello ha reiterato i denunciatiprofili di nullità e tuttavia la Corte di Venezia ha respinto il motivo di gravame.Indi deduce che la Corte d'appello ha affermato che non si tratta di documentivolti a provare fatti principali e però non ha esplicitato le ragioni che militano intal senso (cfr. ricorso, pag. 38).Deduce viceversa che la missiva del 17.4.2019 è stata utilizzata dal c.t.u. perdatare al 4.2.2005 la domanda di spostamento dei tralicci rivolta dalla commit-tente all'E.N.E.L., quindi al fine di valorizzare la diligenza della stazione appal-tante, ossia un fatto senza dubbio principale (cfr. ricorso, pagg. 38 – 39).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce viceversa che il progetto definitivo dell'opera è stato utilizzato dalc.t.u. per “individuarvi la prova che il ritardo causato dal rinvenimento, in corsod'opera, di reperti archeologici che ostacolavano/bloccavano i lavori, non sa-rebbe stato addebitabile a colpa della stazione appaltante”, quindi al fine pari-menti di escludere la negligenza della committente, ossia un fatto senza dubbioprincipale (cfr. ricorso, pag. 39).20. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.21. Viene in risalto l'elaborazione delle Sezioni Unite.In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principalidiversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezionie salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'uf-ficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesitisottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio disposi-tivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo diimpugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.Un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-06)).In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi daifatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezionie salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'uf-ficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominatodal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli inviolazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile adiniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o allanotizia di esso (cfr. Cass. Sez. Un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-05)).In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice,nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delleNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti aloro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopo-stigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti afondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare esalvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provarefatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv.663786-03)).22. Su tale scorta si reputa quanto segue.Mercé la censurata acquisizione documentale il c.t.u. non ha fatto luogo néall'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti né all'ac-certamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti.Mercé la censurata acquisizione documentale il c.t.u., più esattamente, hafatto luogo all'accertamento di mere circostanze, di semplici aspetti inerenti aifatti principali allegati dalle parti (si condivide la controdeduzione di Autostradasecondo cui i documenti riflettono “circostanze minori, fatti accessori”: cfr. con-troricorso, pag. 24).Cosicché va condiviso il rilievo della Corte distrettuale secondo cui si “nontrattava (…) di documenti diretti a provare fatti principali, ma ritenuti dal c.t.u.comunque necessari o utili per rispondere ai quesiti che gli furono posti” (cosìsentenza d'appello, pag. 23).23. In pari tempo, la Corte territoriale ha soggiunto che “l'appellante princi-pale non sostiene di non aver potuto esaminare i documenti acquisiti dal perito,sicché non può dirsi che il diritto al contraddittorio sia stato leso” (così sentenzad'appello, pag. 23).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ben vero, siffatto rilievo motivazionale non è stato dalla ricorrente specifica-mente censurato.24. Comunque, in relazione ad ambedue i profili cui afferiscono i documentidi cui si è prefigurata la irrituale acquisizione, la valutazione della Corte di meritoè stata di più ampio spettro (cfr. sentenza d'appello, pagg. 30 e 34).Del resto, la stessa ricorrente riferisce che la lettera del 17 aprile 2009 èservita per “valorizzare” la diligenza dell'appaltante.Sicché i documenti de quibus non hanno rivestito il carattere della decisività.Ovviamente (con riferimento all'asserita inesistenza/apparenza della motiva-zione), in materia di vizi “in procedendo” non rileva l'esistenza ovvero la suffi-cienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr.Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944).25. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371 e1206 cod. civ; la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; la moti-vazione inesistente o apparente.Premette che con il quinto motivo d'appello aveva censurato il primo dictumnella parte in cui il Tribunale aveva disconosciuto qualsivoglia responsabilitàdella stazione appaltante correlata agli aggravi per l'appaltatrice derivati dai ri-tardi con cui erano state portate a compimento le opere – cavalcavia, sottopassi,caselli ‒ da realizzarsi nello stesso cantiere e per le quali erano state incaricateimprese terze (cfr. ricorso, pag. 40).Indi deduce che la Corte di Venezia ha in parte qua affermato che il motivod'appello era “privo di specificità” e tuttavia la motivazione del dictum di secondecure è erronea “in fatto” ed “in diritto”.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce segnatamente che essa appaltatrice “ha operato per coordinarsi conle altre imprese e si è sempre dovuta adattare agli altrui programmi”; altresì,che “ha sempre segnalato questi impedimenti ed i loro riflessi sull'attività ese-cutiva e sul rispetto del termine triennale dei lavori” (così ricorso, pag. 42).Deduce inoltre che l'assunto della Corte d'appello secondo cui l'onere di coor-dinamento con le altre imprese gravava unicamente e senza limiti sull'appalta-trice e non anche sulla stazione appaltante, non rinviene riscontro in nessunaclausola contrattuale (cfr. ricorso, pag. 43).Deduce ancora che la Corte di merito ha in toto ignorato gli ulteriori argomentiaddotti con l'appello a sostegno delle esperite censure (cfr. ricorso, pag. 44), inparticolare, il rilievo per cui la Serenissima, ditta terza, era “società controllatadalla stazione appaltante, che pertanto aveva tutti i poteri occorrenti per deter-minarne le decisioni in merito all'organizzazione e progressione dei lavori” (cosìricorso, pag. 47).26. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.27. Per un verso, il mezzo in disamina non si confronta, non censura in modocompiuto la “ratio in parte qua decidendi”.La Corte di Venezia ha puntualizzato previamente che “la riserva n. 1, perquanto tempestivamente iscritta, era piuttosto generica” ovvero non precisava“per quale motivo la presenza di dette imprese avrebbe ostacolato le lavorazionidell'a.t.i. e quale sarebbe stato il comportamento omissivo dell'appaltante odella direzione dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 32).Per altro verso, con il mezzo in disamina la ricorrente sollecita questa Corteal riesame della concreta fattispecie (“la c.t.u., come la Corte di appello, hannoritenuto normale che il committente potesse disattendere l'obbligo di completarei lavori nel termine previsto (…)”: così ricorso, pag. 43. “Emerge qui la mancataNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026verifica dell'adempimento, anche da parte del committente, del dovere di lealecollaborazione (…)”: così ricorso, pag. 44). Ed al contempo si duole per l'omessa(“rilevante è anche il contenuto della lettera di Alissa del 29 novembre 2007(…), con i suoi allegati (…)”: così ricorso, pag. 41) ovvero l'erronea valutazione(“gli elementi da cui il Giudice dichiara di aver tratto il proprio convincimento –che siano documenti o clausole contrattuali – (…) sono del tutto illogici, incon-ferenti (…)”: così ricorso, pag. 42) di esiti probatori-documentali.Cosicché soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 -03).Ovvero l'insegnamento secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.)25.11.2025, n. 30837).Ovvero l'insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprez-zamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilenel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del prece-dente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione diNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.)26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).Per altro verso ancora, con il mezzo in esame la ricorrente censura l'omessavalutazione delle argomentazioni addotte con l'atto d'appello.Cosicché sovviene l'elaborazione in precedenza citata, alla cui stregua nelparadigma dell'omesso esame di un fatto storico non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. n.14802/2017; Cass. n. 26305/2018).28. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 18, lett. d), 19, lett. b)e c), 26, 2° co., lett. b), d.P.R. n. 554/1999; la motivazione assente o appa-rente; l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.Premette che con il sesto motivo d'appello aveva addotto a censura del primodictum che i ritrovamenti di reperti archeologici in zone nelle quali non ne erastata prevista la presenza, “non poteva (…) che risalire a carenze del progettoe a responsabilità dell'Ente” (così ricorso, pag. 49).Indi deduce che la Corte di Venezia si è limitata “a sommarie considerazioniin linea di fatto, dalle quali (…) è impossibile ricostruire l'iter argomentativo (…)”(così ricorso, pag. 50).Deduce poi che la Corte distrettuale ha omesso l'esame di un rilevante motivod'appello, con cui si era addotto che non era la committente a dover “sottostareagli studi e alle prescrizioni della Sopraintendenza, essendo invece documentatoche, al contrario, la Sopraintendenza ha seguito le analisi del progetto definitivodella committente” (così ricorso, pag. 52).Deduce dunque che “la responsabilità della carenza di indagini e studi cheportarono a previsioni errate e all'imprevista scoperta di reperti archeologici,Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026nonché alla conseguente sospensione dei lavori, è tutta da imputare alla com-Data pubblicazione 31/07/2026mittente” (così ricorso, pag. 53).29. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile.30. Con il mezzo in disamina egualmente si censura il giudizio “di fatto” sullacui scorta la Corte di veneziana ha escluso la responsabilità dell'appaltante conriferimento ai ritardi correlati al rinvenimento di reperti archeologici.Al riguardo la Corte territoriale ha, peraltro, puntualizzato che “le indaginiarcheologiche, come accertato dal c.t.u., furono demandate a [OSCURATO:SOCIETA]. edeseguite secondo le indicazioni della Sovraintendenza prima della conclusionedel contratto di appalto (…)”; che, “qualora l'a.t.i. avesse ritenuto che le indaginicompiute fossero insufficienti, avrebbe dovuto subito iscrivere riserva. Ciò nonè avvenuto (…)”; che non era possibile correlare il reperimento di reperti ar-cheologici “con un'asserita carenza di individuazione del rischio archeologiconell'elaborazione progettuale”; che “non può sostenersi che vi è un nesso dicausalità tra omissione della committente nell'indagine del rischio archeologicoe l'interruzione delle lavorazioni presso il viadotto Frassine”; che “neppure puòdirsi che l'appaltatrice, la quale poteva agevolmente impiegare mezzi e mae-stranze (…) in rimanenti lavorazioni, abbia sofferto un danno” (così sentenzad'appello, pagg. 34 - 35).Il motivo di ricorso, perciò, più rettamente, è da qualificare – nonostante larubrica – esclusivamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.31. Su tale scorta – analogamente a quanto si è rimarcato in ordine al se-condo ed al terzo motivo di ricorso ‒ si rappresenta quanto segue.Da un canto, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti allaluce della sentenza n. 8053/2014 delle Sezioni Unite si scorge nelle motivazionipur in parte qua dell'impugnato dictum.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Evidentemente la motivazione vi è, non è per nulla apparente: la Corte venetaha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.Ben vero, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927).D'altro canto, l'iter motivazionale risulta “in diritto” ineccepibile.32. Si soggiunge che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenzadi appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giu-dice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una de-cisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso con-creto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255).33. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 31 d.m. n. 145/2000 e degliartt. 156 e 165 d.P.R. n. 554/1999; la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. civ.; la motivazione illogica e contraddittoria; la violazione dell'art. 1362cod. civ.Premette, in primo luogo, che la Corte di Venezia con riferimento alla riservan. 1 ha affermato che “non è ipotizzabile che, a fronte della deduzione nellariserva n. 1 di una pluralità di fatti tra loro eterogenei, peraltro accaduti e dedottiin tempi diversi, si fosse in presenza di un unico fatto continuativo (…) siNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026trattava di fatti distinti ciascuno dei quali doveva essere indicato nel primo attoutile successivo alla sua insorgenza” (così sentenza d'appello, pagg. 25 – 26).Indi deduce che la conclusione della Corte d'appello “appare logica solo qua-lora si fosse in presenza di fatti cd. istantanei, che producono immediatamenteil pregiudizio all'esecutore dei lavori (…). Diversamente, la riserva relativa a fatticontinuativi deve essere iscritta sui documenti contabili e amministrativi (…) nelmomento in cui l'esecutore può apprezzare ragionevolmente le conseguenze”(così ricorso, pag. 55).Deduce ulteriormente che la motivazione del gravato dictum contiene affer-mazioni apodittiche e di principio (cfr. ricorso, pag. 55).Premette, in secondo luogo, del pari con riferimento alla riserva n. 1, in rela-zione al rallentamento dei lavori correlato all'indisponibilità delle aree dove svol-gere la costruzione dei conci dei viadotti, che la Corte di Venezia ha affermatoche il c.t.u. aveva a sua volta osservato che “l'appaltatore avrebbe potuto rile-vare, già prima della consegna dei lavori, l'impedimento derivante dalla tardivaindividuazione di aree adeguate all'impianto di fabbricazione dei conci per i via-dotti, in quanto conosceva le aree messe a disposizione dalla stazione appal-tante ed era suo onere contrattuale l'individuazione, l'allestimento e l'occupa-zione temporanea finalizzata alle aree di cantiere ” (così sentenza d'appello,pag. 27).Premette che su tale scorta la Corte d'appello ha reputato tardiva la riserva.Indi deduce che tale motivazione risulta illogica (cfr. ricorso, pag. 56).Premette, in terzo luogo, con riferimento alla carenza progettuale relativa aimuri W005, W006, W007, W011 e W012, che la Corte di Venezia “ha confermatola valutazione di intempestività del Tribunale” ovvero che l'appaltatrice “avrebbeNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026potuto e dovuto iscrivere la riserva nel verbale di consegna dei lavori” (cosìricorso, pagg. 56 - 57).Indi deduce che al riguardo si è “in presenza di un errore nell'interpretazionedel contratto” (così ricorso, pag. 58) ovvero la Corte d'appello “non si è avvedutadella concorde interpretazione che le parti hanno dato all'art. 13.15” (così ri-corso, pag. 59).Deduce ulteriormente che, contrariamente all'assunto della Corte di merito,il verbale di consegna dei lavori non è ricompreso nell'elenco degli atti contabiliidonei a ricevere l'iscrizione delle riserve (cfr. ricorso, pag. 59).34. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile.35. Il primo profilo di doglianza si risolve in una censura assertiva e generica.Ovvero si assume tout court che la riserva concernesse fatti continuativi.Ben vero, la decisione in parte qua della Corte di Venezia non è inficiata daalcuna “anomalia motivazionale”: la Corte veneta ha spiegato che si era al co-spetto di una pluralità di fatti tra loro eterogenei, accaduti e dedotti in tempidiversi.In ogni caso, il riscontro circa la natura del fatto, istantaneo o continuativo,si sostanzia di certo in una valutazione di merito, incensurabile in questa sede.36. Il secondo profilo di doglianza si risolve, in pari tempo, in una censuragenerica e non compiutamente aderente alla “ratio in parte qua decidendi”.Ben vero, la Corte di Venezia ha reputato tardiva la riserva sulla base dellededuzioni della stessa appellante principale (“l'appellante principale afferma che ancor prima della consegna parziale dei lavori, con lettera del 3 marzo 2006,aveva inviato le planimetrie con l'esatta individuazione delle aree destinate atale attività, (…) ”: così sentenza d'appello, pagg. 27 – 28).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Su tale scorta il rilievo per cui non avrebbe potuto lamentare un rallentamentoproduttivo all'atto della consegna, ma solo qualora l'indisponibilità delle aree inquestione avesse “assunto concretamente e apprezzabilmente una portata pre-giudizievole” (così ricorso, pag. 56) è, appunto, aspecifico e non compiutamentecorrelato alla “ratio decidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondocui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata speci-ficamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata).37. In ordine al terzo profilo di doglianza si rileva previamente quanto segue.La Corte di Venezia, da un lato, ha puntualizzato che, “con l'iscrizione dellariserva n. 1, non si fece menzione delle carenze progettuali relative ai muriW005, W006, W007, W011 e W012, sicché il ritardo che tali carenze avrebberocausato all'appaltatrice non può fondare una pretesa risarcitoria” (così sentenzad'appello, pag. 37).La Corte di Venezia, dall'altro, ha puntualizzato che, così come aveva rilevatoil c.t.u., seppur le carenze progettuali fossero state indicate al momento dell'i-scrizione della riserva n. 1, la riserva sarebbe stata comunque tardiva; che,sebbene non competesse all'appaltatrice redigere il progetto esecutivo, tuttavial'A.T.I. era contrattualmente tenuta alla verifica del progetto esecutivo primadell'inizio dei lavori, sicché l'A.T.I. o aveva omesso di compiere la dovuta veri-fica, così rendendosi inadempiente, o la riserva sarebbe stata da iscrivere almomento della consegna dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 38).Duplice, dunque, è la “ratio” che in parte qua sorregge il gravato dictum.38. Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue.Per un verso, la ricorrente non ha in maniera compiuta censurato la comples-siva articolazione motivazionale che sorregge, in parte qua, il dictum della Corted'appello e, segnatamente, l'affermazione secondo cui con l'iscrizione della ri-Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026serva n. 1 non si fece menzione delle carenze progettuali relative ai muri W005,Data pubblicazione 31/07/2026W006, W007, W011 e W012.Per altro verso, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una opera-zione di accertamento della volontà dei contraenti, si concreta in una indagine“di fatto” comunque riservata al giudice di merito (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022,n. 10745).Cosicché non ha precipua valenza la circostanza per cui “controparte ha for-nito la stessa lettura dell'articolo 13 punto 15 del contratto” (così ricorso, pag.58).Per altro verso ancora, il rilievo per cui “ha tempestivamente iscritto la riservaallorquando ha avuto effettiva percezione delle criticità rilevate e dei conse-guenti maggiori oneri, iscrivendola nel primo documento idoneo a riceverla”(così ricorso, pag. 59), il che è avvenuto in una fase ben successiva alla conse-gna dei lavori, si risolve in una censura “di merito”, non scrutinabile, come tale,in questa sede (cfr. Cass. 12.4.1984, n. 2599, secondo cui l'accertamento delgiudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto allaspecifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro ef-fetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e cor-rettamente motivato).39. Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 26, 4° co. bis e ss.,legge n. 109/1994, dell'art. 31, 3° co., d.m. n. 145/2000 e dell'art. 165, 3° co.,d.P.R. n. 554/1999; la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; lamotivazione illogica.Premette che aveva iscritto nella contabilità del secondo S.A.L., poi aggior-nandola nei S.A.L. successivi, la riserva n. 2, onde “denunciare il fatto che iNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026pesanti aumenti del prezzo del petrolio si riflettevano sul costo dei noli e deitrasporti” (così ricorso, pag. 60).Premette che ha precisato che la correlata domanda aveva titolo risarcitorio,ossia che trovava la sua fonte in un inadempimento contrattuale, siccome l'ese-cuzione dei lavori non era avvenuta secondo il programma originario.Premette che il Tribunale aveva ritenuto che nella riserva non si facesse rife-rimento alla protrazione dei tempi di esecuzione dell'opera e che la richiesta dipagamento del maggior onere era da esaminare in relazione alla riserva cosìcome formalmente descritta, sicché ai sensi dell'art. 26 della legge n. 109/1994non era ammesso procedere alla revisione dei prezzi (cfr. ricorso, pag. 60).Indi deduce che la Corte di Venezia erroneamente “ha ritenuto di condividereil sopra riportato giudizio del Tribunale, secondo il quale la domanda va esami-nata sotto il profilo del rigore formale della riserva” (così ricorso, pag. 62).Deduce invero che l'esame della domanda porta ad escludere l'applicazionedell'art. 26 della legge n. 109/1994 “non solo perché non vi è citato, ma perchéla domanda è formulata e quantificata secondo criteri del tutto diversi”; che “èquindi necessaria un'interpretazione della domanda diretta a cogliere il suo con-tenuto sostanziale”; che “tale potere-dovere va parimenti esercitato con riferi-mento alla riserva” (così ricorso, pag. 62).40. Il nono motivo di ricorso è inammissibile.41. Viene in rilievo l'elaborazione di questa Corte alla cui stregua l'interpre-tazione del contratto e degli atti di autonomia privata nonché degli atti proces-suali costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede dilegittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualeovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.)31.1.2025, n. 2360).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Su tale scorta va rimarcato dapprima che la ricorrente – che, appunto, siData pubblicazione 31/07/2026duole e per l'interpretazione della domanda e per l'interpretazione della riserva– ha lamentato non già la violazione di regole e parametri ermeneutici, bensìunicamente l'asserita illogicità della motivazione in rapporto, evidentemente, alconcorde giudizio “di fatto” in parte qua formulato dai giudici del merito.Ebbene, in questi termini è bastevole un duplice riscontro.Da un canto, con riferimento al giudizio “di fatto” – rilevante in rapporto allaprevisione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ – la valutazione dellaCorte d'appello non è inficiata da nessuna delle forme di “anomalia motivazio-nale” destinate ad acquisire significato alla luce della già menzionata pronuncian. 8053/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.La Corte distrettuale ha in maniera congrua ed esaustiva puntualizzato, inlinea con quanto aveva già reputato il Tribunale, che, “al di là della qualificazionedella pretesa in termini risarcitori o meno, il che attiene alla qualificazione giu-ridica della domanda, la riserva non indica nell'anomalo andamento dei lavori,o meglio nella loro protrazione rispetto ai tempi originariamente previsti, lacausa del pregiudizio consistito nel trovarsi ad operare in una contingenza eco-nomica caratterizzata da un aumento del prezzo del petrolio” (così sentenzad'appello, pag. 42).Cosicché era “irrilevante che nelle proprie difese l'attrice [avesse] precisatoche l'aumento del prezzo del petrolio [dovesse] essere messo in relazione allaprotrazione dei tempi di esecuzione dell'opera dovuti all'inadempimento dellastazione appaltante” (così sentenza d'appello, pag. 43).D'altro canto, con riferimento al surriferito giudizio “di fatto” – rilevante inrapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ – vi èevidentemente preclusione da “doppia conforme”.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/202642. Va soggiunto che gli ulteriori rilievi motivazionali (“si deve poi aggiungereData pubblicazione 31/07/2026che non è l'aumento del costo del petrolio che può avere cagionato un danno alraggruppamento di imprese, bensì l'incidenza di tale aumento sui prezzi dellematerie prime utilizzate in cantiere”: così sentenza d'appello, pag. 43) sono statidalla Corte territoriale formulati ad abundantiam.Cosicché la ricorrente non ha propriamente interesse a censurarli (cfr. Cass.(ord.) 10.4.2018, n. 8755), adducendo che è “notorio che il costo del petrolioha riflessi sui costi di un numero elevatissimo di beni” (così ricorso, pag. 63).E ciò tanto più che la Corte di seconde cure ha concluso nel senso che “lariserva, per come iscritta, non è idonea a sostenere alcuna pretesa economica”(così sentenza d'appello, pag. 43).43. Con il decimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art.26, 4° co. bis e ss., legge n. 109/1994, dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc.civ.; la motivazione inesistente o solo apparente.Premette che aveva iscritto nella contabilità del quinto S.A.L. la riserva n. 5,concernente “il danno ingiusto subito a causa del ritardo nell'esecuzione dei la-vori che l'ha condotta ad affrontare un aumento del prezzo del ferro tondo percemento armato e dell'acciaio” (così ricorso, pag. 64).Premette che il Tribunale aveva parzialmente riconosciuto il suo diritto.Indi deduce che la Corte di Venezia al riguardo ha rigettato il suo appelloprincipale ed ha accolto l'avverso appello incidentale.Deduce dunque che le motivazioni della Corte distrettuale consistono in “as-serzioni meramente apodittiche, tali da non consentire di individuarvi un ragio-nevole percorso motivazionale (…)” (così ricorso, pag. 66).44. Il decimo motivo di ricorso è inammissibile.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/202645. Al riguardo la Corte di Venezia ha motivato con una duplice “ratio deci-dendi” (cfr. sentenza d'appello, pag. 46).Da un canto, ha assunto che “l'appaltatrice non [aveva] formula[to] una pre-tesa risarcitoria, ma una richiesta di revisione dei prezzi del ferro e dell'acciaio,tanto che, lungi dal dimostrare di avere concretamente sostenuto maggiori co-sti, [aveva] evidenzia[to] che i prezzi della Camera di Commercio di Brescia nelperiodo 2006-2008 erano superiori a quelli dell'offerta di gara”, sicché, “escluso(…) che [fosse] stata avanzata una richiesta risarcitoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era onerata di promuovere la procedura prevista per la compensazione deiprezzi”.D'altro canto, ha assunto che comunque “il rigetto della riserva si impone[va]anche qualora si [fosse] riten[uto] che essa, così come iscritta, faceva riferi-mento a una pretesa risarcitoria. Infatti, poiché i fatti che avrebbero comportatoun allungamento dei tempi di lavorazione, indicati nella riserva n. 1, non sonostati ascritti a colpa dell'appaltante, deve escludersi la responsabilità di SocietàAutostrada per l'aumento dei prezzi del ferro e dell'acciaio”.46. Ebbene, innegabilmente con il mezzo in disamina la ricorrente si è limitataa prospettare un vizio motivazionale - sub specie di motivazione inesistente oapparente - solo ed esclusivamente con riferimento alla prima “ratio decidendi”(compiutamente trascritta).Propriamente, la ricorrente non ha formulato alcuna censura, neppure neitermini di un presunto vizio motivazionale, avverso la seconda “ratio decidendi”,giacché si è limitata esclusivamente a darne atto (“l'esposizione della sentenzaimpugnata si conclude con l'affermazione che, comunque, se di domanda risar-citoria si trattasse (…)”: così ricorso, pag. 67).Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Soccorre perciò l'elaborazione di questa Corte secondo cui, qualora la deci-sione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed auto-nome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreg-gerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso unadi tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).47. In ogni caso, la seconda “ratio decidendi” è ancorata ad una valutazione“di fatto” (“i fatti che avrebbero comportato un allungamento dei tempi di lavo-razione, indicati nella riserva n. 1, non sono stati ascritti a colpa dell'appal-tante”).Cosicché, seppure il vizio motivazionale fosse stato formulato anche in rela-zione a siffatta “ratio” aggiuntiva, di certo la censura si risolverebbe in una cen-sura di merito, non scrutinabile sic et simpliciter in questa sede.48. Con l'undicesimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 39 e 295 cod.proc. civ.; la motivazione assente o solo apparente.Premette che ai fini del recupero del credito correlato alle riserve n. 6 e n. 16(riserve concernenti la questione della sopravvenuta carenza di rilevati sul mer-cato e quindi il concordamento di un nuovo prezzo) aveva chiesto ed ottenutodal Tribunale di Verona in danno della stazione appaltante decreto ingiuntivo n.714/2013; che il Tribunale aveva accolto l'opposizione della committente; chela Corte di Venezia con sentenza n. 969/2021 ha confermato la sentenza dirigetto dell'opposizione (cfr. ricorso, pag. 69).Premette che nel presente giudizio il Tribunale, in primo grado, ha dichiaratoinammissibile la domanda relativa al credito anzidetto, in quanto sulla medesimadomanda pendeva separato giudizio innanzi alla Corte d'appello di Venezia.Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026Premette che con l'appello proposto nel presente giudizio avverso la decisionedel Tribunale ha rappresentato che nel giudizio parallelo innanzi al Tribunale diVerona non aveva potuto proporre la domanda oggetto dell' “integrazione” dellariserva n. 6, siccome – il giudizio parallelo – era propriamente un'opposizione adecreto ingiuntivo.Premette dunque che con il motivo di appello aveva addotto l'insussistenzadegli estremi della litispendenza e della continenza – attesa la pendenza deigiudizi in gradi diversi – ed aveva richiesto che la Corte di merito facesse luogoalla sospensione parziale del presente giudizio (cfr. ricorso, pagg. 69 – 70).Indi deduce che nel presente giudizio la Corte di Venezia ha erroneamenterespinto il motivo di gravame.49. L'undicesimo motivo di ricorso è inammissibile.50. La Corte di Venezia ha rigettato il dodicesimo motivo dell'appello princi-pale ed ha al riguardo assunto – condividendo il rilievo del Tribunale ‒ che l'ap-pellante principale aveva già fatto valere i diritti connessi alle riserve n. 6 e n.16, “ottenendo il decreto ingiuntivo n. 714/2013 emesso dal Tribunale di Ve-rona, opposto dalla stazione appaltante”, sicché “era (…) precluso l'esercizio,nel secondo giudizio, delle medesime pretese” (così sentenza d'appello, pag.47).Ulteriormente la Corte distrettuale ha formulato un duplice rilievo.Ovvero che, “poiché le cause pendevano davanti ad uffici giudiziari diversi,non vi erano impedimenti alla dichiarazione di litispendenza” e che la litispen-denza “è preclusa solo quando i due giudizi sono pendenti, anche se in gradidiversi, davanti allo stesso ufficio giudiziario”.Ovvero che “dalla sospensione ex art. 295 c.p.c. - di cui non ricorrevano ipresupposti e comunque inammissibilmente richiesta con riguardo non al pro-Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026cesso, ma a una parte della domanda proposta in giudizio dall'attrice - [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio. Infatti, una voltadefinito il processo di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudicato avrebbe co-munque precluso un nuovo esame della pretesa economica basata sulle stesseriserve n. 6 e n. 16”.51. Su tale scorta si osserva quanto segue.Per un verso, il motivo non censura, quanto meno in maniera compiuta, lareale “ratio in parte qua decidendi”: “era (…) precluso l'esercizio, nel secondogiudizio, delle medesime pretese” (così sentenza d'appello, pag. 47).Per altro verso, il motivo censura i rilievi in punto di litispendenza/continenzae sospensione enunciati tuttavia dalla Corte d'appello in mera linea teorica, adabundantiam.Del resto, con riferimento all'art. 39 cod. proc. civ. la Corte territoriale nep-pure ha esplicitato quale fosse il giudice preventivamente adito.Del resto, con riferimento alla sospensione la Corte territoriale ha introdottoil correlato rilievo con la locuzione “è appena il caso di aggiungere”.Per altro verso ancora, il ricorrente non ha dato conto né in termini specificiné in termini autosufficienti dei presupposti e della litispendenza/continenza edella sospensione (“sarebbe stato necessario che Alissa indicasse e riportasse ilcontenuto delle due domande”: così controricorso, pag. 56).52. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1346, 1364, 1366 e 1369 cod. civ.; la motivazione ap-parente art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.Premette che il Tribunale aveva respinto la domanda correlata alla riserva n.7, “riguardante la mancata contabilizzazione, per un importo di € 1.143.064,61,Numero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026dei cunei in misto cementato a tergo dei manufatti attraversanti l'autostradarealizzati da altre imprese (…) benché non facessero parte dell'oggetto del con-tratto”, che prevede questa prestazione solo per i cunei in corrispondenza delleopere d'arte maggiori contemplate nel contratto (…)” (così ricorso, pag. 72).Indi deduce che la Corte di Venezia ha rigettato il motivo di gravame conargomentazioni per nulla pertinenti (cfr. ricorso, pag. 73), con motivazione as-sertiva, oggettivamente incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 74).Deduce al contempo che non rileva che il prezzo fosse stato pattuito a corpo,“dato che tale previsione esonera dalle misurazioni, ma di per sé non estendel'oggetto del contratto” (così ricorso, pag. 73).Deduce inoltre che la circostanza per cui nell'elaborato generale fossero rap-presentate le opere de quibus, non prova di per sé che le medesime opere fos-sero state affidate contrattualmente ad essa ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 73 –74).53. Il dodicesimo motivo di ricorso è inammissibile.54. Va premesso che la Corte di Venezia, in sede di disamina del tredicesimomotivo dell'appello principale, ha assunto che “tali lavorazioni erano già com-prese nel corrispettivo dell'appalto” (così sentenza d'appello, pag. 49) e quindiha condiviso l'analogo rilievo del Tribunale (cfr. sentenza d'appello, pag. 48).55. Ebbene, il motivo difetta di specificità e di autosufficienza, siccome laricorrente non ha riprodotto la pertinente previsione del capitolato speciale,onde consentire il riscontro della concreta proiezione dell'oggetto del contrattod'appalto.In ogni caso, il motivo di ricorso si risolve in una censura ermeneutica (“sisarebbe dovuto partire dal principio che il contratto deve essere interpretatoNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026secondo buona fede e sulla base dei criteri del codice civile indicati in rubrica”:Data pubblicazione 31/07/2026così ricorso, pag. 74).In tal guisa, nel solco degli insegnamenti di questa Corte – secondo cui l'in-terpretazione del contratto si traduce in una indagine di fatto riservata al giudicedi merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355) e secondo cui né la censura ex n. 3né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi inuna critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellamera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007,n. 4178) ‒ è innegabile che la doglianza dalla ricorrente addotta si sostanziatout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patro-cinata antitetica interpretazione (“in mancanza di una tale specificazione, taliopere non possono essere incluse nell'oggetto del contratto”: così ricorso, pag.74).56. Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia l' “acritica adesione dellesentenze di primo e secondo grado alla relazione di c.t.u.” (così ricorso, pag.74).Deduce che la Corte di Venezia e prima ancora il Tribunale non hanno espli-citato le ragioni per le quali hanno inteso condividere le valutazioni del c.t.u.non solo sulle questioni tecniche ma anche “in tema di interpretazione di clau-sole contrattuali o del contenuto della corrispondenza o di atti del direttore deilavori” (così ricorso, pag. 75).57. Il tredicesimo motivo è inammissibile.58. Va rimarcato, per un verso, che il rigetto del gravame principale ed ilparziale accoglimento del gravame incidentale, cui la Corte di Venezia ha fattoluogo, costituiscono l'esito di un percorso valutativo “proprio” della Corte, benNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026vero al di là della circostanza per cui se ne possano scorgere riflessi i rilievidell'ausiliario d'ufficio.Va rimarcato, per altro verso, che, qualora il giudice del merito aderisca alparere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo speci-fico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logicodella decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censurein sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'ela-borato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativoe dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. (ord.) 11.6.2018, n. 15147).Va rimarcato, per altro verso ancora, che il giudice di merito, quando aderiscealle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motiva-zione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessa-riamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici diparte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente di-sattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione,in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudiziogià valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(cfr. Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742).59. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente– in proprio e nella qualità ‒ va condannata a rimborsare alla controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da di-spositivo.60. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaNumero registro generale 5334/2024Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 24336/2026Data pubblicazione 31/07/2026ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in liquidazione ed in concor-dato preventivo), in proprio e quale mandataria capogruppo del R.T.I. costituitocon la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., arimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA],s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino