CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25981/2024 R.G. proposto da:tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMassimiliano Perletti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Logozzo, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5746/2024depositata il 16/09/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 16 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo la restituzione delle somme versate, traagosto 2010 e gennaio 2012, a titolo di addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica, per un totale di Euro 33.383,42, deducendo ilcarattere indebito del pagamento ai sensi dell’art. 2033 c.c. per effetto delcontrasto dell’art. 6 del D.L. n. 511/1988 con l’art. 1, par. 2, dellaDirettiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustiziadell’Unione Europea e recepito dalla giurisprudenza nazionale dilegittimità.Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 17 giugno2022, accoglieva il ricorso, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzionedell’importo richiesto, oltre interessi e spese di lite.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5746/2024, riformavaintegralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’impugnazione ecompensando le spese di entrambi i gradi.La Corte territoriale riteneva non applicabile, nei rapporti tra privati, laDirettiva 2008/118/CE, quale atto di diritto derivato sprovvisto di efficaciac.d. orizzontale, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UEnella sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22 (“Gabel”); escludeva,quindi, che la norma interna istitutiva dell’addizionale potesse esseredisapplicata nel rapporto privato tra utente e fornitore di energia elettricaal fine di fondare l’azione di ripetizione d’indebito contro il secondo.3. Per la cassazione di tale sentenza, Funivia al [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo parte ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113c.p.c., 34 c.p.c. e 2033 c.c., nonché degli art. 19 e 4, comma 3, TUE, art.267 e 288, comma 3, TFUE e art. 47, comma 1, Carta diritti fondamentalidell’Unione Europea, nonché degli art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 eart. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE, art. 1 e all. B L. 7.07.2009 n. 88e d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, per avere la Corte d’appello negatoall’utente finale (F.A.B.) il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica da parte del fornitore ([OSCURATO:PERSONA]), in considerazione dellimite della c.d. “inefficacia orizzontale” delle Direttive europee.Deduce che la Direttiva n. 2008/118/CE è stata incorporatanell’ordinamento interno con specifica legge (il d.lgs. 29 marzo 2010, n.48), e che quindi il contrasto sussisterebbe con una legge dello Stato(viene evocato, in proposito, il precedente di Cass. n. 27101/2019).Osserva che la stessa Corte di Giustizia UE, nella sentenza “Gabel”,afferma che i limiti alla disapplicazione della norma interna contrastantecon la direttiva europea da essa esaminati si pongono “salvo che il dirittointerno disponga diversamente”.Ritiene applicabile, nella specie, l’art. 14 TUA, per il quale il giudice puòcondannare i fornitori al rimborso del tributo illegittimo a favoredell’utente finale sul quale il tributo sia stato traslato, senza creazione,quindi, di alcun “obbligo ulteriore” in capo ai singoli dall’applicazione dellaDirettiva contestata.Assume, ancora, che, in ogni caso, l’addizionale in questione si pone incontrasto con l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte diGiustizia della UE, ribadendo che l’interpretazione del diritto comunitarioNumero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabilenell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare ledisposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una correttainterpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, e segnatamente il controllo del fornitore di energia resistente daparte di soggetti pubblici e lo svolgimento di attività di interesse pubblico,circostanza che avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a concepire ilrapporto tra il predetto fornitore e l’utente finale come “verticale”,consentendo così la disapplicazione della norma istitutiva dell’addizionaleprovinciale all’accisa sull’energia elettrica per contrasto con l’art. 1, par. 2,della Direttiva n. 2008/118/CE.Riferisce che, in grado d’appello, aveva specificamente dedotto, in favoredella piena ammissibilità di siffatta disapplicazione “verticale”, che [OSCURATO:SOCIETA]. è interamente partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima asua volta partecipata al 51% dal Comune di Roma.5. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e tale da assorbire larilevanza delle censure mosse con il secondo motivo.È appena il caso di osservare, in proposito, che, su vicenda del tuttosovrapponibile - benché conclusa con provvedimento dei giudici del meritodi segno opposto a quella della sentenza oggetto della presenteimpugnazione - è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoriadi illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642e 17645 del 2025; già seguite da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517,28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima dellequali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto diNumero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitoredell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale trautente e fornitore medesimo, sia in punto di spettanza del rimborso perillegittimità dell’addizionale corrisposta, sotto ogni profilo coinvolto anchenella presente controversia, sia pure per una ragione diversa da quellasulla quale le parti hanno dibattuto, a seguito del visto fatto sopravvenuto,idoneo a modificare i parametri di valutazione della fattispecie.La questione di diritto posta dal ricorso trova, infatti, composizione allaluce della dirimente circostanza per cui la Corte costituzionale, con laSentenza n. 43/2025, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito esostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazioneall’art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, definitivamentedichiarando, ora per allora, la contrarietà dell’addizionale provincialeall’accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e -segnatamente - alla Direttiva n. 2008/118/CE.Da ciò discende “ipso iure” la legittimità della domanda di rimborso, cosìcome azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitoredi energia, a titolo di rivalsa, tale tributo, come ora si verrà ad illustrarenel dettaglio.Tale conclusione va quindi predicata in ragione della espunzione, coneffetti ex tunc (salvo per i rapporti esauriti), della normativa interna diriferimento in tema di addizionale all’accisa sull’energia elettrica, ciòprivando di attuale pregnanza, ai fini della decisione della controversia, laquestione di massima relativa alla estensione della efficacia delle DirettiveUE alla dimensione orizzontale (i.e., ai rapporti tra privati), oltre a quellaverticale invece del tutto pacifica (cfr. ex multis, CGUE, 22 giugno 1989,C-103/88, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 15 maggio 1986, C-222/84, Johnston;CGUE, 26 febbraio 1986, C-152/84, Marshall I; CGUE, 12 luglio 1990, C-Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026188/89, Foster, punto 20; CGUE, 14 settembre 2000, C-343/98, Collino eChiappero/Telecom Italia, punto 23).D’altronde, la stessa Consulta, nella menzionata sentenza, ha ribaditodecisamente, in premessa, la non configurabilità di un’efficacia orizzontaledelle direttive eurounitarie non autoesecutive e i limiti dell’istituto dellanon applicazione del diritto interno in contrasto con quello dell’Unione aisoli rapporti verticali, concludendo che, trattandosi nella specie di unrapporto tra privati (i.e. orizzontale), soltanto l’eventuale accoglimentodella questione di legittimità costituzionale sollevata avrebbe consentito algiudice a quo di condannare il fornitore alla ripetizione dell’indebito infavore dell’utente privato, dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapportiesauriti, della sentenza che dichiara costituzionalmente illegittimal’addizionale in questione (v. Corte cost., Sentenza n. 43/2025, punto8.2.; nonché, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17642 del 30/06/2025, al punto5.3.1.).6. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo(assorbito il secondo) in applicazione del principio di diritto enunciato dallagià richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025, Rv.674743 - 01), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce dei principisopra illustrati.7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:ripetizione diaddizionale diPasquale [OSCURATO:PERSONA] Consigliere accisa su energiaelettricaMarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAugusto [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25981/2024 R.G. proposto da:tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMassimiliano Perletti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Logozzo, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5746/2024depositata il 16/09/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 16 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo la restituzione delle somme versate, traagosto 2010 e gennaio 2012, a titolo di addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica, per un totale di Euro 33.383,42, deducendo ilcarattere indebito del pagamento ai sensi dell’art. 2033 c.c. per effetto delcontrasto dell’art. 6 del D.L. n. 511/1988 con l’art. 1, par. 2, dellaDirettiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustiziadell’Unione Europea e recepito dalla giurisprudenza nazionale dilegittimità.Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 17 giugno2022, accoglieva il ricorso, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzionedell’importo richiesto, oltre interessi e spese di lite.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5746/2024, riformavaintegralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’impugnazione ecompensando le spese di entrambi i gradi.La Corte territoriale riteneva non applicabile, nei rapporti tra privati, laDirettiva 2008/118/CE, quale atto di diritto derivato sprovvisto di efficaciac.d. orizzontale, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UEnella sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22 (“Gabel”); escludeva,quindi, che la norma interna istitutiva dell’addizionale potesse esseredisapplicata nel rapporto privato tra utente e fornitore di energia elettricaal fine di fondare l’azione di ripetizione d’indebito contro il secondo.3. Per la cassazione di tale sentenza, Funivia al [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo parte ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113c.p.c., 34 c.p.c. e 2033 c.c., nonché degli art. 19 e 4, comma 3, TUE, art.267 e 288, comma 3, TFUE e art. 47, comma 1, Carta diritti fondamentalidell’Unione Europea, nonché degli art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 eart. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE, art. 1 e all. B L. 7.07.2009 n. 88e d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, per avere la Corte d’appello negatoall’utente finale (F.A.B.) il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica da parte del fornitore ([OSCURATO:PERSONA]), in considerazione dellimite della c.d. “inefficacia orizzontale” delle Direttive europee.Deduce che la Direttiva n. 2008/118/CE è stata incorporatanell’ordinamento interno con specifica legge (il d.lgs. 29 marzo 2010, n.48), e che quindi il contrasto sussisterebbe con una legge dello Stato(viene evocato, in proposito, il precedente di Cass. n. 27101/2019).Osserva che la stessa Corte di Giustizia UE, nella sentenza “Gabel”,afferma che i limiti alla disapplicazione della norma interna contrastantecon la direttiva europea da essa esaminati si pongono “salvo che il dirittointerno disponga diversamente”.Ritiene applicabile, nella specie, l’art. 14 TUA, per il quale il giudice puòcondannare i fornitori al rimborso del tributo illegittimo a favoredell’utente finale sul quale il tributo sia stato traslato, senza creazione,quindi, di alcun “obbligo ulteriore” in capo ai singoli dall’applicazione dellaDirettiva contestata.Assume, ancora, che, in ogni caso, l’addizionale in questione si pone incontrasto con l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte diGiustizia della UE, ribadendo che l’interpretazione del diritto comunitarioNumero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabilenell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare ledisposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una correttainterpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, e segnatamente il controllo del fornitore di energia resistente daparte di soggetti pubblici e lo svolgimento di attività di interesse pubblico,circostanza che avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a concepire ilrapporto tra il predetto fornitore e l’utente finale come “verticale”,consentendo così la disapplicazione della norma istitutiva dell’addizionaleprovinciale all’accisa sull’energia elettrica per contrasto con l’art. 1, par. 2,della Direttiva n. 2008/118/CE.Riferisce che, in grado d’appello, aveva specificamente dedotto, in favoredella piena ammissibilità di siffatta disapplicazione “verticale”, che [OSCURATO:SOCIETA]. è interamente partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima asua volta partecipata al 51% dal Comune di Roma.5. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e tale da assorbire larilevanza delle censure mosse con il secondo motivo.È appena il caso di osservare, in proposito, che, su vicenda del tuttosovrapponibile - benché conclusa con provvedimento dei giudici del meritodi segno opposto a quella della sentenza oggetto della presenteimpugnazione - è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoriadi illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642e 17645 del 2025; già seguite da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517,28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima dellequali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto diNumero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitoredell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale trautente e fornitore medesimo, sia in punto di spettanza del rimborso perillegittimità dell’addizionale corrisposta, sotto ogni profilo coinvolto anchenella presente controversia, sia pure per una ragione diversa da quellasulla quale le parti hanno dibattuto, a seguito del visto fatto sopravvenuto,idoneo a modificare i parametri di valutazione della fattispecie.La questione di diritto posta dal ricorso trova, infatti, composizione allaluce della dirimente circostanza per cui la Corte costituzionale, con laSentenza n. 43/2025, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito esostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazioneall’art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, definitivamentedichiarando, ora per allora, la contrarietà dell’addizionale provincialeall’accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e -segnatamente - alla Direttiva n. 2008/118/CE.Da ciò discende “ipso iure” la legittimità della domanda di rimborso, cosìcome azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitoredi energia, a titolo di rivalsa, tale tributo, come ora si verrà ad illustrarenel dettaglio.Tale conclusione va quindi predicata in ragione della espunzione, coneffetti ex tunc (salvo per i rapporti esauriti), della normativa interna diriferimento in tema di addizionale all’accisa sull’energia elettrica, ciòprivando di attuale pregnanza, ai fini della decisione della controversia, laquestione di massima relativa alla estensione della efficacia delle DirettiveUE alla dimensione orizzontale (i.e., ai rapporti tra privati), oltre a quellaverticale invece del tutto pacifica (cfr. ex multis, CGUE, 22 giugno 1989,C-103/88, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 15 maggio 1986, C-222/84, Johnston;CGUE, 26 febbraio 1986, C-152/84, Marshall I; CGUE, 12 luglio 1990, C-Numero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026188/89, Foster, punto 20; CGUE, 14 settembre 2000, C-343/98, Collino eChiappero/Telecom Italia, punto 23).D’altronde, la stessa Consulta, nella menzionata sentenza, ha ribaditodecisamente, in premessa, la non configurabilità di un’efficacia orizzontaledelle direttive eurounitarie non autoesecutive e i limiti dell’istituto dellanon applicazione del diritto interno in contrasto con quello dell’Unione aisoli rapporti verticali, concludendo che, trattandosi nella specie di unrapporto tra privati (i.e. orizzontale), soltanto l’eventuale accoglimentodella questione di legittimità costituzionale sollevata avrebbe consentito algiudice a quo di condannare il fornitore alla ripetizione dell’indebito infavore dell’utente privato, dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapportiesauriti, della sentenza che dichiara costituzionalmente illegittimal’addizionale in questione (v. Corte cost., Sentenza n. 43/2025, punto8.2.; nonché, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17642 del 30/06/2025, al punto5.3.1.).6. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo(assorbito il secondo) in applicazione del principio di diritto enunciato dallagià richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025, Rv.674743 - 01), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce dei principisopra illustrati.7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia allaNumero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte d’appello di Roma, perché, in diversa composizione, si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 20 gennaio 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia allaNumero registro generale 25981/2024Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 7492/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte d’appello di Roma, perché, in diversa composizione, si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 20 gennaio 2026.Il Presidente