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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07838/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 13 luglio 2015, esclusa la continuazione, ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen., perché, in concorso morale e materiale tra loro, nella qualità di proprietari e/o possessori dell'immobile sito nella via [OSCURATO:PERSONA] n. 469 a Petrosino, si impossessavano dell'energia elettrica corri- spondente a complessivi Kwh 38833, pari a un danno economico di € 11.052,89, sottraendola ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante, che la deteneva al fine di somministrarla in virtù del contratto di fornitura, al fine di trame un profitto, consistente nella mancata fatturazione - con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, avendo manomesso il contatore, ed avva- lendosi del mezzo fraudolento consistito nell'allacciamento diretto alla rete Enel, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede mediante cavi unipolari da mm. 2,5 collegati alla presa del misuratore, i quali andavano ad alimen- tare l'abitazione tramite un interruttore differenziale da 25 A, dal quale usciva un altro cavo che alimentava una villetta adiacente all'immobile, posta sul retro in fase di rifinitura, creando un errore in negativo nella misura dei consumi prelevati e non registrati - in Petrosino dall'Il novembre 2006 al 29 ottobre 2010 - con la recidiva reiterata e specifica ex artt. 99, comma quarto, cod. pen. per la Magro e il Pace e 99, comma primo, cod. pen. per la Perricone.

In ordine alla ricostruzione dei fatti, in data 29 ottobre 2010, dipendenti verificatori dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevano effettuato un controllo sulla fornitura collocata in Petrosino, Trav. n. 11 e

12. L'utenza oggetto di verifica risultava cessata per mo- rosità nel 2006.

Ivi giunti, gli operatori riscontravano un allacciamento diretto alla rete Enel tramite cavi che arrivavano direttamente al contatore e che servivano due appartamenti.

Nell'abitazione della Perricone e della Magro si riscontravano la pre- senza di un contatore disattivato e di un cavo che conduceva all'abitazione della vi- cina.

Si rinvenivano un interruttore posto dietro un armadio e coperto con dei piumoni che, appunto, consentiva di prelevare energia elettrica tramite un allaccio abusivo praticato con due morsetti che portava direttamente a un contatore preesistente e chiuso per morosità nel 2006.

Era controllato altresì il cavo che conduceva all'abita- zione del vicino [OSCURATO:PERSONA], che però non era collegato alla rete Enel. t Si accertava ancora la partenza dall'abitazione di residenza della Magro e della Perricone (peraltro la prima agli arresti domiciliari) di un altro cavo che alimentava un ulteriore immobile posto a poche decine di metri ed abitato dai Pace.Provando a staccare i cavi sopra descritti, gli immobili abitati dagli imputati resta- vano privi di corrente elettrica.

2. I tre imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

2.1. MAGRO (quattro motivi di impugnazione)

2.1.1. Violazione degli artt. 181, comma 4, 492 e 495 cod. proc. pen..

Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di nullità o inutilizzabilità degli atti, ritenendo che l'assenza di un provvedimento di formale ammissione delle prove non comporta sanzioni processuali.

Nel caso di specie, il Tribunale non aveva dichiarato la formale apertura del dibat- timento, ai sensi dell'art. 492 cod. proc. pen. e le parti non avevano formulato nes- suna richiesta istruttoria.

Il sistema processual-penalistico vigente ricollega alla pre- visione di dichiarazione di apertura del dibattimento la scadenza di termini perentori per il compimento di determinati atti, a pena di decadenza.

2.1.2. Violazione di legge per omessa assunzione delle prove richieste dalla difesa ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen..

Si osserva che la Corte ha erroneamente disatteso la richiesta difensiva volta ad escutere i testi [OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA].

Invero, su richiesta della difesa, il Tribunale aveva disposto l'audizione del Delfino ex art. 507 cod. proc. pen. in merito alla circostanza riferita dalla Magro, secondo la quale lo stesso le aveva consentito di usufruire della propria energia elettrica (vicenda conosciuta anche dall'Indelicato, tecnico che aveva realizzato i lavori e delle villette ove dimorava la ricorrente).

Tuttavia, inspiegabilmente, il Tribunale aveva poi revo- cato d'ufficio la propria ordinanza ammissiva del teste ex art. 507 cod. proc. pen., nonostante la presenza del teste in aula citato dalla difesa.

Ebbene, la revoca del provvedimento di ammissione dei testimoni a discarico dell'imputato è nulla, se non è motivata in ordine alla loro superfluità.

La superfluità della prova è l'effetto di un giudizio comparativo che il giudice è ammesso ad eserci- tare - perché il contraddittorio con parità delle armi sia assicurato - in relazione ad un'istruttoria già espletata quale espressione del diritto di entrambe le parti di con- correre alla formazione della prova anche mediante mezzi autonomi, volti anche sol- tanto a migliorare la qualità della decisione e comunque ad agevolare la accettazione del risultato decisionale da parte dell'imputato, che non è soltanto oggetto del pro- cesso, ma suo protagonista.

Tale giudizio non può essere reso in relazione all'istrut- toria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte perché, in tale ultimo caso, a meno che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coin- cidano, la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo non può essere ritenuta superflua ed essere revocata.2.1.3.

Vizio di motivazione con riferimento alla data di commissione del reato.

Si rileva che i fatti contestati nel capo di imputazione alla Magro si riferivano ad un periodo intercorrente dall'Il novembre 2006 al 29 ottobre 2010.

Ciononostante, la Corte ha illogicamente ritenuto responsabile la Magro per l'arco temporale intercorrente dal 2010 all'attualità, nonostante il periodo successivo al 29 ottobre 2010 (data dell'accertamento e momento di cessazione della fornitura abu- siva) non avesse formato oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a decorrere dal 15 maggio 2012 (vedi il certificato di residenza storico depositato dalla difesa).

Tale dato appariva rilevante, poiché, da quanto emer- geva dall'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e i tecnici dell'[OSCURATO:PERSONA] o e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'accertamento (29 ottobre 2010) non era stato constatato che l'appartamento in questione fosse di proprietà della Magro, che ivi si trovava sottoposta agli arresti domiciliari (dal 1° agosto 2009) quale ospite della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del suo compagno [OSCURATO:PERSONA].

Per tale ragione, la Magro non poteva assolutamente essere a conoscenza della pre- senza in quell'immobile di un allaccio abusivo alla rete Enel.

2.1.4. Vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del reato anterior- mente alla deliberazione della sentenza di secondo grado.

Si deduce che alla data della sentenza di appello era già decorso il termine pre- scrizionale di anni sette e mesi sei.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione)

2.2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla data di commissione del reato.

Si rileva che i reati contestati si riferivano ad un periodo che va dall'Il novembre 2006 al 29 ottobre 2010.

Già dal 2006 il contatore elettrico era stato staccato per morosità.

Tale contatore era prima intestato alla Pipitone e, successivamente, a tale [OSCURATO:PERSONA].

L'al- laccio abusivo al contatore Enel era già preesistente al momento dell'ingresso della Perricone in quell'abitazione, avvenuto a metà 2009.

Perciò la situazione illecita di allaccio abusivo era preesistente all'arrivo della Perricone. [OSCURATO:PERSONA] e sua madre [OSCURATO:PERSONA] chiarivano che inizialmente l'abitazione era fornita di corrente elet- trica tramite il contatore del cantiere edile e solo successivamente, grazie al favore reso dal vicino Delfino, che aveva acconsentito ad un allaccio al proprio contatore per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. [OSCURATO:PERSONA] sup- poneva in buona fede che il compagno avrebbe adempiuto a tale incombenza.

2.2.2. Vizio di motivazione per mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione.

Motivo di ricorso identico a quello riportato al par. 2.1.4.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di ricorso). ct(u

2.3.1. Vizio di motivazione con riferimento alla data del commesso reato.Si rileva che le vicende criminose contestate si riferivano al periodo compreso tra l'11 novembre 2006 e il 29 ottobre 2010.

Ciononostante, la Corte ha ritenuto responsabile il Pace anche per l'epoca succes- siva al 29 ottobre 2010, nonostante nel capo d'imputazione tale periodo non avesse formato oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] era divenuto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 2012 (vedi il certificato di residenza storico prodotto in atti).

Inoltre, all'atto della verifica compiuta da parte dei tecnici Enel in data 29 ottobre 2010, il Pace si trovava ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Marsala.

Soltanto il 5 novem- bre 2010 e, cioè, successivamente alla verifica, il Pace aveva trasferito il proprio domicilio in via G. Verga, su disposizione del Tribunale di Marsala, che in sostituzione della custodia cautelare in carcere gli aveva concesso gli arresti domiciliari.

Non era comprensibile, pertanto, l'affermazione di responsabilità per i fatti conte- stati a far data dal 2010 ad oggi: 1) il reato era contestato in rubrica sino alla data del controllo del 29 ottobre 2010 e del resto in quella sede era stata bloccata la fornitura ed erano stati sequestrati e staccati i cavi di alimentazione all'abitazione; 2) il Pace non risiedeva in quel luogo all'epoca dei fatti né era fisicamente presente, trovandosi ristretto in custodia cautelare in carcere.

L'immobile risultava abitato prima dell'arrivo del Pace, per cui altri soggetti potevano aver realizzato l'allaccio.

2.3.2. Vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato.

Motivo di ricorso identico a quello riportato al par.

2.1.4. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.

Con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non ri- sulta essersi concretizzata nessuna nullità o inutilizzabilità, in quanto la mancata espressa indicazione dell'apertura del dibattimento non ha inciso sull'intervento, sulla rappresentanza e sull'assistenza dell'imputato (all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), avendo il difensore presenziato e partecipato alle attività svolte in quell'udienza.

Va rilevato, infatti, che l'attività processuale "di recupero" di quella inizialmente omessa è evidentemente stata svolta alla presenza del difensore, che, nella presente sede, non ha specificato se e quali pregiudizi abbia subìto per effetto di detta presunta omissione.

Né nell'impugnativa di legittimità sono sviluppate osservazioni sull'attività istrut- toria nuovamente svolta e su quella dichiarata utilizzabile, di natura tale da indurre 01, a ritenere che la censura in esame sia stata rivolta alle modalità di nuova acquisizione della prova.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione le prove acquisite in dibattimento, anche in mancanza di una dichia- razione formale di apertura dello stesso, in quanto l'omissione di tale dichiarazione non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3, n. 9372 del 11/02/2020, D., Rv. 278403).

2. In ordine al secondo motivo del ricorso proposto dalla Magro, va osservato che la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale concernente l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'arch. [OSCURATO:PERSONA].

La revoca del teste della difesa - volendo attribuire pieno credito alla tesi della ricorrente - sarebbe avvenuta senza motivazione.

Tuttavia, la difesa né ha dedotto né ha dimostrato di aver formulato eccezioni né in udienza (non avendo allegato il relativo verbale) né in sede di conclusioni.

Al riguardo, va richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti me- desime (Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590; Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076).

Eventuali questioni in tema di revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della di- fesa per difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166, in fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibatti- mentale).

Da qui l'esigenza di prospettare immediatamente le doglianze in proposito, alla quale la difesa non risulta aver adempiuto.

In ogni caso, la Corte di appello ha illustrato in modo ampio ed esauriente le ra- gioni della ritenuta superfluità dell'audizione (sul punto vedi il paragrafo successivo in relazione all'esame sui motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità). oL

3. Con riferimento al terzo motivo del ricorso proposto dalla Magro e al primo motivo dei ricorsi della Perricone e del Pace, deve rilevarsi che la data commesso reato è stata correttamente individuata dal momento di inizio del prelievo abusivo (il distacco per morosità del contatore della decuius indicato come momento dal quale l'ENEL faceva decorrere ai fini commerciali il computo delle energia sottratta) a quello del controllo.

Dalla lettura della sentenza, sebbene non risulti un espresso riferimento nel dispo- sitivo, emerge che l'organo giudicante ha inteso circoscrivere la condotta illecita al solo anno 2010, escludendo l'epoca anteriore e quella successiva a tale data.

Si è esaurientemente illustrato che il reato è stato ascritto ai tre imputati in con- corso tra loro con riferimento a tale epoca, essendo stato dimostrato che la Magro si era trasferita nell'ottobre 2010 presso l'abitazione de quo, per scontare la misura degli arresti domiciliari a lei applicata, come dichiarato dal teste di P.G.

Giaramita, mentre la Perricone era lì residente al momento del controllo, effettuato in tale pe- riodo, oltre ad aver firmato il rapporto di verifica in atti; il Pace, peraltro, era il primo soggetto che aveva abitato la villetta alimentata abusivamente, dove, appena rifinita strutturalmente, lo stesso era stato condotto per scontare la misura degli arresti do- miciliari.

Nella sentenza impugnata si è logicamente osservato al riguardo che le risultanze dei certificati di residenza erano prive di valenza, attenendo a profili anagrafici ben differenti da quelli fattuali e storici correlati all'effettivo utilizzo degli immobili, ben cristallizzati nei controlli e che la questione relativa alla precisa indicazione del nome della strada, nella quale si trovavano gli immobili in questione, risultava solo carto- lare.

In proposito, si è chiarito che, in base al verbale di perquisizione ed ai verbali degli accertamenti operati dagli operatori ENEL, pienamente conosciuti dagli impu- tati, non emergevano dubbi sull'esatta individuazione dell'immobile.

Secondo quanto ampiamente esposto dalla Corte territoriale, le dichiarazioni rese dalle imputate corroboravano l'assunto accusatorio, con particolare riferimento a quelle rese dalla Magro che abitava in detto immobile insieme al marito [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso si trovava agli arresti domiciliari e che la versione dei fatti da loro fornita risultava priva di riscontri positivi esterni.

L'organo giudicante ha risposto alla censura prospettata dalla Magro e dalla Perri- cone, le quali avevano cercato di giustificarsi, facendo riferimento ad un allaccio vo- lante, proveniente dall'abitazione del vicino [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza impu- gnata, infatti, si è chiarito che gli operatori avevano constatato che, al distacco del cavo del Delfino, le abitazioni degli imputati continuavano ad essere alimentate me- diante l'allaccio abusivo, senza che la energia utilizzata fosse contabilizzata, e che l'abitazione del Pace era alimentata da un ulteriore cavo abusivo.

L'imputato in que- stione, al momento del controllo ristretto presso il carcere di Marsala, aveva abitato l'immobile sino a pochi giorni prima.

A fronte di tali esaustivi dati, le giustificazioni offerte dagli imputati sono state ritenute prive di valenza.

La fruizione da parte del Pace fino a qualche giorno prima dell'energia illecitamente sottratta (agli arresti domiciliari in quell'immobile e abitante lì "da sempre"; cfr. dichiarazioni della Giaramita) è stata logicamente ritenuta un fattore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Dalla produzione difensiva (udienza 12 luglio 2017), infatti, emergeva che lo stesso era stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con ordinanza del 17 novembre 2009, era stato posto in custodia cautelare in carcere dal 13 ottobre 2010 al 5 novembre 2010, data nella quale era stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso l'immobile in questione (cfr. ordinanza del 5 novembre 2010).

4. In ordine al quarto motivo del ricorso proposto dalla Magro e al secondo motivo dei ricorsi presentati dalla Perricone e dal Pace, deve escludersi che sia decorso il lunghissimo termine di prescrizione, da determinare in ragione dell'epoca del reato contestato (2010) delle due circostanze aggravanti contestate e riconosciute di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., della recidiva qualificata per il Magro e per [OSCURATO:PERSONA] e del periodo di sospensione della prescrizione di trecentoundici giorni indicato dalla medesima ricorrente.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 13 luglio 2015, esclusa la continuazione, ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen., perché, in concorso morale e materiale tra loro, nella qualità di proprietari e/o possessori dell'immobile sito nella via [OSCURATO:PERSONA] n. 469 a Petrosino, si impossessavano dell'energia elettrica corri- spondente a complessivi Kwh 38833, pari a un danno economico di € 11.052,89, sottraendola ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante, che la deteneva al fine di somministrarla in virtù del contratto di fornitura, al fine di trame un profitto, consistente nella mancata fatturazione - con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, avendo manomesso il contatore, ed avva- lendosi del mezzo fraudolento consistito nell'allacciamento diretto alla rete Enel, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede mediante cavi unipolari da mm. 2,5 collegati alla presa del misuratore, i quali andavano ad alimen- tare l'abitazione tramite un interruttore differenziale da 25 A, dal quale usciva un altro cavo che alimentava una villetta adiacente all'immobile, posta sul retro in fase di rifinitura, creando un errore in negativo nella misura dei consumi prelevati e non registrati - in Petrosino dall'Il novembre 2006 al 29 ottobre 2010 - con la recidiva reiterata e specifica ex artt. 99, comma quarto, cod. pen. per la Magro e il Pace e 99, comma primo, cod. pen. per la Perricone. In ordine alla ricostruzione dei fatti, in data 29 ottobre 2010, dipendenti verificatori dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevano effettuato un controllo sulla fornitura collocata in Petrosino, Trav. n. 11 e 12. L'utenza oggetto di verifica risultava cessata per mo- rosità nel 2006. Ivi giunti, gli operatori riscontravano un allacciamento diretto alla rete Enel tramite cavi che arrivavano direttamente al contatore e che servivano due appartamenti. Nell'abitazione della Perricone e della Magro si riscontravano la pre- senza di un contatore disattivato e di un cavo che conduceva all'abitazione della vi- cina. Si rinvenivano un interruttore posto dietro un armadio e coperto con dei piumoni che, appunto, consentiva di prelevare energia elettrica tramite un allaccio abusivo praticato con due morsetti che portava direttamente a un contatore preesistente e chiuso per morosità nel 2006. Era controllato altresì il cavo che conduceva all'abita- zione del vicino [OSCURATO:PERSONA], che però non era collegato alla rete Enel. t Si accertava ancora la partenza dall'abitazione di residenza della Magro e della Perricone (peraltro la prima agli arresti domiciliari) di un altro cavo che alimentava un ulteriore immobile posto a poche decine di metri ed abitato dai Pace.Provando a staccare i cavi sopra descritti, gli immobili abitati dagli imputati resta- vano privi di corrente elettrica. 2. I tre imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 2.1. MAGRO (quattro motivi di impugnazione) 2.1.1. Violazione degli artt. 181, comma 4, 492 e 495 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di nullità o inutilizzabilità degli atti, ritenendo che l'assenza di un provvedimento di formale ammissione delle prove non comporta sanzioni processuali. Nel caso di specie, il Tribunale non aveva dichiarato la formale apertura del dibat- timento, ai sensi dell'art. 492 cod. proc. pen. e le parti non avevano formulato nes- suna richiesta istruttoria. Il sistema processual-penalistico vigente ricollega alla pre- visione di dichiarazione di apertura del dibattimento la scadenza di termini perentori per il compimento di determinati atti, a pena di decadenza. 2.1.2. Violazione di legge per omessa assunzione delle prove richieste dalla difesa ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.. Si osserva che la Corte ha erroneamente disatteso la richiesta difensiva volta ad escutere i testi [OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA]. Invero, su richiesta della difesa, il Tribunale aveva disposto l'audizione del Delfino ex art. 507 cod. proc. pen. in merito alla circostanza riferita dalla Magro, secondo la quale lo stesso le aveva consentito di usufruire della propria energia elettrica (vicenda conosciuta anche dall'Indelicato, tecnico che aveva realizzato i lavori e delle villette ove dimorava la ricorrente). Tuttavia, inspiegabilmente, il Tribunale aveva poi revo- cato d'ufficio la propria ordinanza ammissiva del teste ex art. 507 cod. proc. pen., nonostante la presenza del teste in aula citato dalla difesa. Ebbene, la revoca del provvedimento di ammissione dei testimoni a discarico dell'imputato è nulla, se non è motivata in ordine alla loro superfluità. La superfluità della prova è l'effetto di un giudizio comparativo che il giudice è ammesso ad eserci- tare - perché il contraddittorio con parità delle armi sia assicurato - in relazione ad un'istruttoria già espletata quale espressione del diritto di entrambe le parti di con- correre alla formazione della prova anche mediante mezzi autonomi, volti anche sol- tanto a migliorare la qualità della decisione e comunque ad agevolare la accettazione del risultato decisionale da parte dell'imputato, che non è soltanto oggetto del pro- cesso, ma suo protagonista. Tale giudizio non può essere reso in relazione all'istrut- toria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte perché, in tale ultimo caso, a meno che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coin- cidano, la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo non può essere ritenuta superflua ed essere revocata.2.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla data di commissione del reato. Si rileva che i fatti contestati nel capo di imputazione alla Magro si riferivano ad un periodo intercorrente dall'Il novembre 2006 al 29 ottobre 2010. Ciononostante, la Corte ha illogicamente ritenuto responsabile la Magro per l'arco temporale intercorrente dal 2010 all'attualità, nonostante il periodo successivo al 29 ottobre 2010 (data dell'accertamento e momento di cessazione della fornitura abu- siva) non avesse formato oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a decorrere dal 15 maggio 2012 (vedi il certificato di residenza storico depositato dalla difesa). Tale dato appariva rilevante, poiché, da quanto emer- geva dall'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e i tecnici dell'[OSCURATO:PERSONA] o e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'accertamento (29 ottobre 2010) non era stato constatato che l'appartamento in questione fosse di proprietà della Magro, che ivi si trovava sottoposta agli arresti domiciliari (dal 1° agosto 2009) quale ospite della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del suo compagno [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, la Magro non poteva assolutamente essere a conoscenza della pre- senza in quell'immobile di un allaccio abusivo alla rete Enel. 2.1.4. Vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del reato anterior- mente alla deliberazione della sentenza di secondo grado. Si deduce che alla data della sentenza di appello era già decorso il termine pre- scrizionale di anni sette e mesi sei. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione) 2.2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla data di commissione del reato. Si rileva che i reati contestati si riferivano ad un periodo che va dall'Il novembre 2006 al 29 ottobre 2010. Già dal 2006 il contatore elettrico era stato staccato per morosità. Tale contatore era prima intestato alla Pipitone e, successivamente, a tale [OSCURATO:PERSONA]. L'al- laccio abusivo al contatore Enel era già preesistente al momento dell'ingresso della Perricone in quell'abitazione, avvenuto a metà 2009. Perciò la situazione illecita di allaccio abusivo era preesistente all'arrivo della Perricone. [OSCURATO:PERSONA] e sua madre [OSCURATO:PERSONA] chiarivano che inizialmente l'abitazione era fornita di corrente elet- trica tramite il contatore del cantiere edile e solo successivamente, grazie al favore reso dal vicino Delfino, che aveva acconsentito ad un allaccio al proprio contatore per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. [OSCURATO:PERSONA] sup- poneva in buona fede che il compagno avrebbe adempiuto a tale incombenza. 2.2.2. Vizio di motivazione per mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione. Motivo di ricorso identico a quello riportato al par. 2.1.4. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di ricorso). ct(u 2.3.1. Vizio di motivazione con riferimento alla data del commesso reato.Si rileva che le vicende criminose contestate si riferivano al periodo compreso tra l'11 novembre 2006 e il 29 ottobre 2010. Ciononostante, la Corte ha ritenuto responsabile il Pace anche per l'epoca succes- siva al 29 ottobre 2010, nonostante nel capo d'imputazione tale periodo non avesse formato oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] era divenuto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 2012 (vedi il certificato di residenza storico prodotto in atti). Inoltre, all'atto della verifica compiuta da parte dei tecnici Enel in data 29 ottobre 2010, il Pace si trovava ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Marsala. Soltanto il 5 novem- bre 2010 e, cioè, successivamente alla verifica, il Pace aveva trasferito il proprio domicilio in via G. Verga, su disposizione del Tribunale di Marsala, che in sostituzione della custodia cautelare in carcere gli aveva concesso gli arresti domiciliari. Non era comprensibile, pertanto, l'affermazione di responsabilità per i fatti conte- stati a far data dal 2010 ad oggi: 1) il reato era contestato in rubrica sino alla data del controllo del 29 ottobre 2010 e del resto in quella sede era stata bloccata la fornitura ed erano stati sequestrati e staccati i cavi di alimentazione all'abitazione; 2) il Pace non risiedeva in quel luogo all'epoca dei fatti né era fisicamente presente, trovandosi ristretto in custodia cautelare in carcere. L'immobile risultava abitato prima dell'arrivo del Pace, per cui altri soggetti potevano aver realizzato l'allaccio. 2.3.2. Vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato. Motivo di ricorso identico a quello riportato al par. 2.1.4. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non ri- sulta essersi concretizzata nessuna nullità o inutilizzabilità, in quanto la mancata espressa indicazione dell'apertura del dibattimento non ha inciso sull'intervento, sulla rappresentanza e sull'assistenza dell'imputato (all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), avendo il difensore presenziato e partecipato alle attività svolte in quell'udienza. Va rilevato, infatti, che l'attività processuale "di recupero" di quella inizialmente omessa è evidentemente stata svolta alla presenza del difensore, che, nella presente sede, non ha specificato se e quali pregiudizi abbia subìto per effetto di detta presunta omissione. Né nell'impugnativa di legittimità sono sviluppate osservazioni sull'attività istrut- toria nuovamente svolta e su quella dichiarata utilizzabile, di natura tale da indurre 01, a ritenere che la censura in esame sia stata rivolta alle modalità di nuova acquisizione della prova.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione le prove acquisite in dibattimento, anche in mancanza di una dichia- razione formale di apertura dello stesso, in quanto l'omissione di tale dichiarazione non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3, n. 9372 del 11/02/2020, D., Rv. 278403). 2. In ordine al secondo motivo del ricorso proposto dalla Magro, va osservato che la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale concernente l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]. La revoca del teste della difesa - volendo attribuire pieno credito alla tesi della ricorrente - sarebbe avvenuta senza motivazione. Tuttavia, la difesa né ha dedotto né ha dimostrato di aver formulato eccezioni né in udienza (non avendo allegato il relativo verbale) né in sede di conclusioni. Al riguardo, va richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti me- desime (Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590; Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076). Eventuali questioni in tema di revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della di- fesa per difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166, in fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibatti- mentale). Da qui l'esigenza di prospettare immediatamente le doglianze in proposito, alla quale la difesa non risulta aver adempiuto. In ogni caso, la Corte di appello ha illustrato in modo ampio ed esauriente le ra- gioni della ritenuta superfluità dell'audizione (sul punto vedi il paragrafo successivo in relazione all'esame sui motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità). oL 3. Con riferimento al terzo motivo del ricorso proposto dalla Magro e al primo motivo dei ricorsi della Perricone e del Pace, deve rilevarsi che la data commesso reato è stata correttamente individuata dal momento di inizio del prelievo abusivo (il distacco per morosità del contatore della decuius indicato come momento dal quale l'ENEL faceva decorrere ai fini commerciali il computo delle energia sottratta) a quello del controllo. Dalla lettura della sentenza, sebbene non risulti un espresso riferimento nel dispo- sitivo, emerge che l'organo giudicante ha inteso circoscrivere la condotta illecita al solo anno 2010, escludendo l'epoca anteriore e quella successiva a tale data. Si è esaurientemente illustrato che il reato è stato ascritto ai tre imputati in con- corso tra loro con riferimento a tale epoca, essendo stato dimostrato che la Magro si era trasferita nell'ottobre 2010 presso l'abitazione de quo, per scontare la misura degli arresti domiciliari a lei applicata, come dichiarato dal teste di P.G. Giaramita, mentre la Perricone era lì residente al momento del controllo, effettuato in tale pe- riodo, oltre ad aver firmato il rapporto di verifica in atti; il Pace, peraltro, era il primo soggetto che aveva abitato la villetta alimentata abusivamente, dove, appena rifinita strutturalmente, lo stesso era stato condotto per scontare la misura degli arresti do- miciliari. Nella sentenza impugnata si è logicamente osservato al riguardo che le risultanze dei certificati di residenza erano prive di valenza, attenendo a profili anagrafici ben differenti da quelli fattuali e storici correlati all'effettivo utilizzo degli immobili, ben cristallizzati nei controlli e che la questione relativa alla precisa indicazione del nome della strada, nella quale si trovavano gli immobili in questione, risultava solo carto- lare. In proposito, si è chiarito che, in base al verbale di perquisizione ed ai verbali degli accertamenti operati dagli operatori ENEL, pienamente conosciuti dagli impu- tati, non emergevano dubbi sull'esatta individuazione dell'immobile. Secondo quanto ampiamente esposto dalla Corte territoriale, le dichiarazioni rese dalle imputate corroboravano l'assunto accusatorio, con particolare riferimento a quelle rese dalla Magro che abitava in detto immobile insieme al marito [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso si trovava agli arresti domiciliari e che la versione dei fatti da loro fornita risultava priva di riscontri positivi esterni. L'organo giudicante ha risposto alla censura prospettata dalla Magro e dalla Perri- cone, le quali avevano cercato di giustificarsi, facendo riferimento ad un allaccio vo- lante, proveniente dall'abitazione del vicino [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impu- gnata, infatti, si è chiarito che gli operatori avevano constatato che, al distacco del cavo del Delfino, le abitazioni degli imputati continuavano ad essere alimentate me- diante l'allaccio abusivo, senza che la energia utilizzata fosse contabilizzata, e che l'abitazione del Pace era alimentata da un ulteriore cavo abusivo. L'imputato in que- stione, al momento del controllo ristretto presso il carcere di Marsala, aveva abitato l'immobile sino a pochi giorni prima. A fronte di tali esaustivi dati, le giustificazioni offerte dagli imputati sono state ritenute prive di valenza. La fruizione da parte del Pace fino a qualche giorno prima dell'energia illecitamente sottratta (agli arresti domiciliari in quell'immobile e abitante lì "da sempre"; cfr. dichiarazioni della Giaramita) è stata logicamente ritenuta un fattore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità. Dalla produzione difensiva (udienza 12 luglio 2017), infatti, emergeva che lo stesso era stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con ordinanza del 17 novembre 2009, era stato posto in custodia cautelare in carcere dal 13 ottobre 2010 al 5 novembre 2010, data nella quale era stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso l'immobile in questione (cfr. ordinanza del 5 novembre 2010). 4. In ordine al quarto motivo del ricorso proposto dalla Magro e al secondo motivo dei ricorsi presentati dalla Perricone e dal Pace, deve escludersi che sia decorso il lunghissimo termine di prescrizione, da determinare in ragione dell'epoca del reato contestato (2010) delle due circostanze aggravanti contestate e riconosciute di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., della recidiva qualificata per il Magro e per [OSCURATO:PERSONA] e del periodo di sospensione della prescrizione di trecentoundici giorni indicato dalla medesima ricorrente. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 07838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris