Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 51/1973
ECLI:IT:COST:1973:51
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la legittimità di
taluni decreti del Presidente della Repubblica datati 24 giugno 1967,
emessi in conformità della delibera del Consiglio superiore della
magistratura del 9 marzo 1967, con la quale era stata respinta
l'istanza di revisione dello scrutinio a magistrato di Cassazione
avanzata dal dr. Augugliaro, il Consiglio di Stato ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 13,
ultima parte, della legge 24 maggio 1958, n. 195, e 54 del d.P.R. 16
settembre 1958, n. 916, in riferimento agli artt. 3 e 97. della
Costituzione.
Il giudice a quo, osserva, in ordine alla rilevanza della
questione, che dalla incostituzionalità della norma denunciata
conseguirebbe, per. derivazione, il vizio dell'atto impugnato, emanato
prima che la legge 18 dicembre 1967, n. 1198, abrogasse la norma ora
sospettata di illegittimità costituzionale. Nel merito si rileva che
gli scrutinati potevano ricorrere al Consiglio superiore della
magistratura avverso la delibera della Commissione di scrutinio al fine
di ottenerne la revisione, ma la necessaria partecipazione all'organo
di riesame del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione, presidente
di diritto della Commissione di primo grado, secondo il sistema
legislativo allora vigente, poteva implicare una violazione del
principio costituzionale d'uguaglianza e del principio di imparzialità
della pubblica Amministrazione.
L'incompatibilità con tali principi dovrebbe dedursi, secondo
l'ordinanza di remissione, dalle disposizioni normative che
espressamente escludono la partecipazione alle delibere di riesame
degli scrutini, degli altri membri del Consiglio superiore della
magistratura che abbiano fatto parte della Commissione di scrutinio,
nonché della disparità di trattamento tra "lo scrutinando, che abbia
riportato tra i voti favorevoli quello del [OSCURATO:PERSONA] Presidente e che possa
quindi contare su una coerente nuova favorevole valutazione, ed il
collega che detto voto non abbia riportato, e che debba quindi temere
una coerente nuova valutazione sfavorevole".
Si è costituito in questa sede il Ministero di grazia e giustizia,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di deduzioni depositato il 7 luglio 1972, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che nel nostro ordinamento
giuridico esistono vari casi di giudici o di organi amministrativi,
chiamati a riesaminare i propri pronunciati (revocazione, opposizione
ecc.); comunque, in via del tutto non concessa, a voler considerare, in
materia di ricorsi amministrativi, come principio generale, che non
possa far parte del collegio di riesame chi abbia partecipato alla
deliberazione del provvedimento impugnato, non per questo ogni norma
che ad esso derogasse, come nella specie, dovrebbe essere considerata
in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Invero la violazione del principio costituzionale di uguaglianza
non può ricorrere quando la diversità di disciplina, adottata dal
legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica, non sia
contraria ai criteri della ragionevolezza, ma risponda ad una
diversità oggettiva di situazioni.
Nella specie la ragionevole giustificazione del trattamento
differenziato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di
cassazione, dovrebbe desumersi dalla posizione eminente del medesimo e
dalla circostanza che egli è un semplice componente del Consiglio
superiore della magistratura, che è formato da 24 membri. Tale ultimo
rilievo, insieme alla constatazione che egli non è parte né portatore
di interessi propri, dovrebbe far risultare inconferente il richiamo
all'art. 97 della Costituzione.
Si è costituito in questa sede anche il dr. Augugliaro,
rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto di
deduzioni depositato il 7 novembre 1972, il quale ha chiesto
l'accoglimento della questione sollevata.
La parte privata si riporta sostanzialmente alle argomentazioni
svolte nella ordinanza di remissione, osservando che l'art. 97 della
Costituzione opera anche nei confronti del Consiglio superiore della
magistratura, in considerazione della natura dell'attività da questo
svolta, e non ostandovi la particolare rilevanza costituzionale
dell'organo stesso.
Nelle memorie depositate e nella discussione orale le parti hanno
ulteriormente sviluppato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle
conclusioni prese.
:
Secondo il sistema normativo vigente prima dell'entrata in vigore
dell'art. 6 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, il [OSCURATO:PERSONA] Presidente
della Corte di cassazione, presidente della Commissione di scrutinio a
magistrato di Cassazione, poteva partecipare alle decisioni del
Consiglio superiore della magistratura da adottarsi in sede di reclamo
avverso le delibere della Commissione stessa, a differenza degli altri
membri elettivi del Consiglio superiore, nei cui confronti operava come
causa d'incompatibilità l'aver già fatto parte della suddetta
Commissione (artt. 13, u.c., legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 d.P.R.
16 settembre 1958, n. 916).
La Corte costituzionale deve quindi decidere se la doppia veste che
veniva in tal modo ad assumere il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Cassazione,
membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura ai sensi
dell'art. 104 della Costituzione, contrastasse o meno con gli artt. 97
e 3 della Carta.
Sotto il primo profilo è stata prospettata l'eventualità che la
composizione dell'organo procedente al riesame potesse risultare
contrastante con il principio di imparzialità della pubblica
Amministrazione, per l'intervento necessario di colui che avendo già
presieduto la Commissione di primo grado, non avrebbe potuto non essere
influenzato dal voto già espresso.
Sotto il secondo profilo è stata posta in luce una ingiustificata
disparità di trattamento tra i diversi membri del Consiglio superiore
della magistratura, essendo inibito a quelli elettivi, e non al [OSCURATO:PERSONA]
Presidente della Cassazione, come agli altri membri di diritto, di
partecipare alla delibera di revisione degli scrutini, qualora avessero
fatto parte della relativa commissione. Altra disparità è stata
ravvisata tra i diversi scrutinati e in particolare tra colui "che
abbia riportato tra i voti favorevoli quello del [OSCURATO:PERSONA] Presidente e che
possa quindi contare su una coerente nuova favorevole valutazione, ed
il collega che detto voto non abbia riportato e che debba quindi temere
una coerente nuova valutazione sfavorevole".
La questione è fondata con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, da cui discende, per regola generale, la parità di tutti
i componenti gli organi collegiali, titolari di uguali diritti e
doveri.
La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della cassazione alla
delibera consiliare di revisione dello scrutinio non implicherebbe di
per se sola, automatica violazione del principio di imparzialità della
pubblica Amministrazione, attesa l'amplissima composizione dell'organo
di secondo grado e l'assenza di un interesse di parte nella persona del
[OSCURATO:PERSONA] Presidente.
È invece da rilevare che la qualità del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della
Corte di cassazione, considerato dalla Costituzione come titolo per la
sua partecipazione "di diritto" al Consiglio superiore della
magistratura, non può autorizzare una discriminazione tra membri
elettivi del Consiglio superiore della magistratura, e membri di
diritto, consentendo a questi ultimi, in deroga ai principi generali
vigenti in materia, l'ulteriore potere di far valere una seconda volta
la propria opinione, quando il Consiglio riesamini gli scrutini
disposti dall'apposita commissione.
Rimane così assorbita ogni ulteriore censura prospettata
nell'ordinanza di remissione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo
comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude
i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal
divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste
nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami
avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere