CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, afferenti alla sussistenza dell'elemento oggettivo in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle lesioni sono riproduttivi di doglianze adeguatamente confutate dai giudici di merito che hanno messo in evidenza, da un lato, l'esistenza di collegamento della condotta rispetto all'attività svolta dai pubblici ufficiali tesa all'identificazione del ricorrente in quanto fondatamente indicato quale soggetto che si era reso responsabile di reati e, d'altro canto, la sussistenza dell'elemento soggettivo reso palese dal comportamento posto in essere e rivolto inequivocabilmente nei confronti del pubblico ufficiale per mezzo di pugni e calci; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il