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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43474/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.RANDO Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe del Tribunale di Piacenza che, in accoglimento della richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di mesi dieci di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.590 bis cod.pen. con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

2. Con riferimento a tale ultima statuizione il ricorrente concentra il mo- tivo di doglianza, denunciando violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa che, si assume, è stata determinata in misura eccessiva e non conforme ai parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S. e difetto di motivazione sul punto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati in quanto in fatto e privi di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto logici, ha fornito adeguata contezza della scelta operata, pure nell'ambito dell'onere motivazionale imposto dalla sommarietà del rito e dalla misura della sanzione amministrativa applicata.

Il giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve invero fornire una specifica motivazione sul punto solo allorché la misura si attesti oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allon- tani dal minimo edittale (sez.4, 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01) .

Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in ge- nerale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della pa- tente (sez.4, 12/11/1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). 3.1 La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi evidenziando da una parte la gravità della condotta di guida del ricorrente, il grado della colpa, seppure concorrente, dell'imputato e le conseguenze provocate (lesioni gravissime con tetraplegia e perdita della capacità di deambulazione della persona offesa), attestando, poi, la misura della san- zione in termini medio edittali (un anno a fronte di forchetta edittale fino a due anni) e pertanto in termini assolutamente congrui, e non sindacabili dal giudice di legittimità, in assenza di profili di contraddittorietà e di illogicità manifesta. 3.2 Manifestamente infondata è poi la censura che assume la contraddit- torietà della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata ri- spetto alla misura della sanzione penale, trattandosi di statuizioni che at- tengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, perse- guendo la sanzione amministrativa una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la commi- surazione della pena attiene al profilo colposo della condotta illecita e peral- tro lo squilibrio tra le due sanzioni non è neppure ricorrente, tenuto conto delle riduzioni del trattamento sanzionatorio in ragione del rito premiale e delle circostanze attenuanti generiche.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.RANDO Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe del Tribunale di Piacenza che, in accoglimento della richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di mesi dieci di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.590 bis cod.pen. con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 2. Con riferimento a tale ultima statuizione il ricorrente concentra il mo- tivo di doglianza, denunciando violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa che, si assume, è stata determinata in misura eccessiva e non conforme ai parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S. e difetto di motivazione sul punto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati in quanto in fatto e privi di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto logici, ha fornito adeguata contezza della scelta operata, pure nell'ambito dell'onere motivazionale imposto dalla sommarietà del rito e dalla misura della sanzione amministrativa applicata. Il giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve invero fornire una specifica motivazione sul punto solo allorché la misura si attesti oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allon- tani dal minimo edittale (sez.4, 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01) . Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in ge- nerale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della pa- tente (sez.4, 12/11/1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). 3.1 La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi evidenziando da una parte la gravità della condotta di guida del ricorrente, il grado della colpa, seppure concorrente, dell'imputato e le conseguenze provocate (lesioni gravissime con tetraplegia e perdita della capacità di deambulazione della persona offesa), attestando, poi, la misura della san- zione in termini medio edittali (un anno a fronte di forchetta edittale fino a due anni) e pertanto in termini assolutamente congrui, e non sindacabili dal giudice di legittimità, in assenza di profili di contraddittorietà e di illogicità manifesta. 3.2 Manifestamente infondata è poi la censura che assume la contraddit- torietà della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata ri- spetto alla misura della sanzione penale, trattandosi di statuizioni che at- tengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, perse- guendo la sanzione amministrativa una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la commi- surazione della pena attiene al profilo colposo della condotta illecita e peral- tro lo squilibrio tra le due sanzioni non è neppure ricorrente, tenuto conto delle riduzioni del trattamento sanzionatorio in ragione del rito premiale e delle circostanze attenuanti generiche. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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