CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/04/2021, della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. in relazione alla sentenza del 27/04/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di Cassazione. Con la citata decisione, la Prima Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Lucio avverso la sentenza con la quale la Corte t d'Assise d'appello di Napoli aveva confermato la sua condanna per il delitto di omicidio pluriaggravato continuato e connessi reati in armi. 2. Deduce il ricorrente che la sentenza, quanto al capo relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si fonda su un errore percettivo. Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, nel giudizio d'appello non era stato richiesto alcun supplemento istruttorio. In secondo luogo, i giudici di legittimità avrebbero confermato il concorso del Lucio nella menzionata azione omicidiaria sulla base delle sole dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in assenza di riscontri esterni in grado di confermarne l'attendibilità ed in realtà in contrasto con altre risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze articolate dal ricorrente si collocano fuori dal perimetro segnato dall'art. 625-bis c.p.p. 2. In via preliminare, si ricorda che per costante insegnamento di questa Corte l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). In tal senso si è altresì precisato che non è configurabile un errore percettivo nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto (Sez. 3, n. 31754, 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023). 3. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione penale, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso rilevando che per ritenere provata la responsabilità penale del Lucio per i reati al medesimo ascritti i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni rese L da alcuni collaboratori di giustizia. Ripercorrendo le linee essenziali della motivazione della pronunzia d'appello, la sentenza d'appello ha quindi evidenziato come la stessa fosse esente da lacune, contraddittorietà e illogicità denunciabili in sede di legittimità ed ha invece rilevato l'intrinseca genericità o indeducibilità delle censure svolte dal ricorrente in riferimento alla conferma della condanna del Lucio per l'omicidio del Merlino. E' dunque evidente come le doglianze proposte con il ricorso straordinario, lungi dall'evidenziare effettivi errori percettivi in cui sarebbero incorsi i giudici della Prima Sezione, si riducono alla denunzia di presunti errori di valutazione del compendio probatorio di riferimento, riproponendo la lettura del significato delle varie risultanze - e segnatamente di quelle ritenute idonee a riscontrare le dichiarazioni eteroaccusatorie del Palumbo - già prospettata con il ricorso ordinario e ritenuta inammissibile in quanto formulata in termini ritenuti generici. Quanto alla mancata proposizione di richieste di supplemento istruttorio avanzate dalla difesa, è appena il caso di rilevare come la sentenza impugnata si sia limitata ad evidenziare che con il ricorso ordinario era stato eccepito il vizio di motivazione anche sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, omissione che per l'appunto avrebbe minato la tenuta argomentativa della pronunzia d'appello. Ed in tal senso la Corte, oltre a rilevare, come ricordato, la genericità delle doglianze avanzate in proposito, ha evidenziato - compiendo una valutazione insindacabile, a maggior ragione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. - ha escluso per completezza che i rilievi difensivi potessero essere apprezzati anche sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 / 7--- , [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] JP.osa7Anna Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SEZI