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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29863/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse gravato da numerosi procedimenti penali; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorso si presenta generico tenuto conto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse gravato da numerosi procedimenti penali; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorso si presenta generico tenuto conto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 29863/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris