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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2021

Cassazione n. 44185/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1992 avverso Corte di appello di Bari del 24 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ne ha disposto la consegna in favore della [OSCURATO:PERSONA] della Germania in esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale di Berlino in data 29 gennaio 2020 avuto riguardo alla condanna resa ai suoi danni per tre diversi reati in materia di stupefacenti commessi tra il mese di marzo e quello di ottobre del 2016; rilevato in particolare che con il ricorso si lamenta violazione degli artt. 16 e 2 della legge n. 69 del 2005 e vizio di motivazione in ordine alla puntuale individuazione del ricorrente quale soggetto effettivo destinatario del titolo posto a fondamento del mandato di arresto in disamina, considerato che il Balde , per quanto dallo stesso dichiarato in occasione della convalida del suo arresto, aveva lasciato la Germania per trasferirsi stabilmente in Italia nel 2014, di talchè non poteva aver commesso i reati allo stesso ascritti, tutti commessi nel 2015; considerato che al mandato di arresto in esame si applica la disciplina attualmente vigente malgrado lo stesso risulti emesso in epoca anteriore al 21 febbraio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 10 del 2021 alla legge n. 69 del 2005, alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 28 del citato decreto (il ricorrente è stato arrestato e il mandato di arresto è pervenuto alla Corte territoriale in momenti entrambi successivi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con conseguente applicabilità delle stesse: cfr Sez. 6, n. 14418 del 15/04/2021, Postolache); ritenuto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 6, e 22, comma 1, della citata legge n. 69 del 2005, il termine di cinque giorni per l'utile interposizione del ricorso per cassazione decorre dalla data della sentenza che ha disposto la consegna, della quale viene data immediata lettura così da valere quale notifica per le parti, anche se non presenti; ritenuto infine che nel caso la decisione risale al 24 settembre 2021 di talchè il termine per impugnare scadeva il 29 settembre 2021 mentre il ricorso risulta depositato il 1 ottobre 2021, così da risultare intempestivo alla luce delle superiori considerazioni; ritenuto infine che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 26/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] idelbo Depositato in Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1992 avverso Corte di appello di Bari del 24 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ne ha disposto la consegna in favore della [OSCURATO:PERSONA] della Germania in esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale di Berlino in data 29 gennaio 2020 avuto riguardo alla condanna resa ai suoi danni per tre diversi reati in materia di stupefacenti commessi tra il mese di marzo e quello di ottobre del 2016; rilevato in particolare che con il ricorso si lamenta violazione degli artt. 16 e 2 della legge n. 69 del 2005 e vizio di motivazione in ordine alla puntuale individuazione del ricorrente quale soggetto effettivo destinatario del titolo posto a fondamento del mandato di arresto in disamina, considerato che il Balde , per quanto dallo stesso dichiarato in occasione della convalida del suo arresto, aveva lasciato la Germania per trasferirsi stabilmente in Italia nel 2014, di talchè non poteva aver commesso i reati allo stesso ascritti, tutti commessi nel 2015; considerato che al mandato di arresto in esame si applica la disciplina attualmente vigente malgrado lo stesso risulti emesso in epoca anteriore al 21 febbraio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 10 del 2021 alla legge n. 69 del 2005, alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 28 del citato decreto (il ricorrente è stato arrestato e il mandato di arresto è pervenuto alla Corte territoriale in momenti entrambi successivi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con conseguente applicabilità delle stesse: cfr Sez. 6, n. 14418 del 15/04/2021, Postolache); ritenuto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 6, e 22, comma 1, della citata legge n. 69 del 2005, il termine di cinque giorni per l'utile interposizione del ricorso per cassazione decorre dalla data della sentenza che ha disposto la consegna, della quale viene data immediata lettura così da valere quale notifica per le parti, anche se non presenti; ritenuto infine che nel caso la decisione risale al 24 settembre 2021 di talchè il termine per impugnare scadeva il 29 settembre 2021 mentre il ricorso risulta depositato il 1 ottobre 2021, così da risultare intempestivo alla luce delle superiori considerazioni; ritenuto infine che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] idelbo Depositato in Ca