Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2021

Cassazione n. 20182/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25-26/05/2021 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 10/05/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la complessiva somma di 10.000,00 euro, tenuto conto della contestazione allo stesso del reato di riciclaggio aggravato ex art. 416-bis1. cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Patitucci era da ritenere coinvolto in attività illecite, con finalità di riciclaggio, considerato l'esito dell'attività di controllo e perquisizione personale svolta in data 19/04/2021 a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 17/04/2021 emessa dalla Corte di assise di Cosenza a carico dello stesso ad esito della sentenza di condanna all'ergastolo nell'ambito di procedimento relativo all'omicidio Lentini - Gigliotti.

In particolare la somma di denaro oggetto di sequestro veniva rinvenuta all'interno del giubbotto indossato dal Patitucci al momento della perquisizione. [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcuna giustificazione in ordine alla lecita provenienza di tale somma di denaro in contanti.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro con ogni conseguenza di legge, con un unico articolato motivo di ricorso ex art. 325, 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. rilevando la ricorrenza di violazione di legge attesa la motivazione meramente apparente e, comunque, in violazione della legge penale e di norme processuali ai sensi degli artt. 648-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente ha osservato come sia da ritenere del tutto assente il fumus del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. considerata l'impossibilità di ritenere e configurare un reato presupposto, attesa la presenza di un mero richiamo, nel provvedimento impugnato, ad ipotetiche condotte illecite commesse dallo stesso.

Il ricorrente ha affermato come non possano essere ritenuti elementi rilevanti quelli desunti dall'ordinanza applicativa della custodia in carcere e come non possa essere ritenuto un valido criterio di valutazione quello riportato dal Tribunale del riesame secondo il quale "appare certamente sostenibile a livello logico che l'ingente somma di denaro in contanti rinvenuta .. possa costituire provento di attività illecite.

Ciò è tanto più sostenibile in considerazione dei modesti redditi del Patitucci".

3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato, ricorre infatti una articolata e completa motivazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato l'estrema significatività degli elementi accertati, ovvero occultamento della somma di denaro, mancanza di giustificazione in ordine al possesso della stessa, inattendibilità dei prossimi congiunti quanto alla provenienza della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto il provvedimento cautelare sufficientemente motivato riscontrando una correlazione tra l'ininterrotto e trentennale inserimento del Patitutcci in contesti di criminalità organizzata dell'area cosentina e la disponibilità di somma di denaro occultata all'interno di un giubbotto dallo stesso indossato al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Le valutazioni del Tribunale, pur articolate e puntuali quanto alla descrizione dei fatti che portavano al sequestro, non affrontano tuttavia in modo adeguato la considerazione dei presupposti previsti per legge in tema di sequestro preventivo, tanto da integrare una violazione di legge, per la presenza di una motivazione sostanzialmente apparente, in quanto correlata all'inosservanza di precise norme processuali.

2. In tema di sequestro preventivo è difatti costante l'orientamento secondo il quale "non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussunnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.

"(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

Tuttavia, nell'analizzare il provvedimento di sequestro, la verifica del giudice, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, deve incentrarsi su un'analisi che realizzi un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro.

Va ribadito, peraltro, che nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Arnneli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01).

Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale.

Deve, quindi, apparire verosimile, sulla base di elementi concreti, che un reato sia stato commesso e la correlazione deve emergere proprio quanto al reato richiamato nel provvedimento di sequestro.

Il giudice deve enucleare, con riferimento all'ipotesi di reato richiamata, anche sommariamente, l'insieme degli elementi concreti che possano far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01).

3. Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi sopra riportati con particolare riferimento all'ipotesi di reato richiamata negli atti presi in considerazione dal provvedimento, ovvero la fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.

Se, infatti, dagli elementi riscontrati in sede di controllo è emersa certamente una situazione non limpida a carico del Patitucci, sia per il comportamento dallo stesso tenuto, che per la disponibilità, oggettivamente ingiustificata, di una consistente somma di denaro, tuttavia la motivazione non affronta compiutamente la considerazione del fumus commissi deliciti del delitto di riciclaggio.

Non è, infatti, stata evidenziata in alcun modo la correlazione con un delitto presupposto specifico (non apparendo sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un controllo in sede di esecuzione di ordinanza di misura cautelare), neanche indicato o riportato nel provvedimento, al quale collegare la somma oggetto di sequestro.

Difatti dal provvedimento non è possibile desumere né una imputazione provvisoria, né effettivamente alcun richiamo al reato presupposto, né la ricostruzione, quanto meno in via di ipotesi, di una attività di ostacolo all'identificazione conseguente all'aver collocato tale consistente somma di denaro all'interno del giubbotto.

In tal senso, occorre richiamare, ribadendolo, il principio di recente affermato da questa Corte secondo il quale: "Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il "fumus" del delitto di cui all'art. 648- bis cod. pen. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia)". (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01); né è stata considerata in modo puntuale, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza su questo tema, la condotta di ostacolo all'identificazione, non apparendo allo stato sufficiente considerare come tale l'occultamento dei soldi all'interno di un giubbotto, sebbene sia evidente come una tale condotta possa ritenersi significativa, in mancanza di giustificazione, in ordine alla provenienza non lecita del denaro, anche nell'ambito di altre fattispecie criminose (Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454-01, Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01, Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263155-01, Rv. 263256-01, Sez.2, n. 48316 del 06/01/2015, Berlingieri, Rv. 265379-01, Sez. 2, n. 30625 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-02).

È ben vero che la fase delle indagini in corso, la fluidità degli elementi emersi e oggetto di accertamento, rendono possibile una maggiore ampiezza nella considerazione dei dati oggettivi da valutare quanto alla ricorrenza del fumus commissi deliciti, ma nel caso in esame emerge una sostanziale genericità della motivazione quanto ai dati concreti richiamati, certamente significativi, ma non considerati in modo adeguato con riferimento alla fattispecie oggetto di accertamento (non essendo neanche allegata una imputazione provvisoria, né mai richiamato o evidenziato il reato presupposto o l'effettiva ricorrenza di una condotta di ostacolo all'identificazione), tanto da risolversi le argomentazioni poste in una motivazione, di fatto, apparente.

In tal senso occorre considerare che un reato deve essere configurabile ed il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale rispetto alla prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della Pubblica accusa.

È necessario quindi tener conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto alla finalità perseguita, nell'ambito di un effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.' Si è in tal senso affermato il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, P.M. in proc.

Camerini, Rv. 237327-01; Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, C., Rv. 254526-01; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103-01; Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616-01).

Occorre, dunque, che l'onere motivazionale sia adeguatamente affrontato e valorizzato anche nell'ambito di tali provvedimenti, tenuto conto dell'incisione di libertà fondamentali e beni costituzionalmente protetti quali la proprietà (nel caso in questione) o la libera iniziativa economica privata riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1, primo protocollo addizionale alla Conv.

EDU, così come interpretato dalla Corte EDU.

Una adeguata motivazione quanto alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale è requisito indispensabile perché il decreto di sequestro, volto a limitare il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si ponga nell'ambito dei limiti costituzionali e convenzionali al fine di un reale esercizio del controllo di legalità (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01).

4. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto del G.i.p. di Catanzaro in data 10/05/2021 e dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25-26/05/2021 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 10/05/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la complessiva somma di 10.000,00 euro, tenuto conto della contestazione allo stesso del reato di riciclaggio aggravato ex art. 416-bis1. cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Patitucci era da ritenere coinvolto in attività illecite, con finalità di riciclaggio, considerato l'esito dell'attività di controllo e perquisizione personale svolta in data 19/04/2021 a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 17/04/2021 emessa dalla Corte di assise di Cosenza a carico dello stesso ad esito della sentenza di condanna all'ergastolo nell'ambito di procedimento relativo all'omicidio Lentini - Gigliotti. In particolare la somma di denaro oggetto di sequestro veniva rinvenuta all'interno del giubbotto indossato dal Patitucci al momento della perquisizione. [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcuna giustificazione in ordine alla lecita provenienza di tale somma di denaro in contanti. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro con ogni conseguenza di legge, con un unico articolato motivo di ricorso ex art. 325, 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. rilevando la ricorrenza di violazione di legge attesa la motivazione meramente apparente e, comunque, in violazione della legge penale e di norme processuali ai sensi degli artt. 648-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente ha osservato come sia da ritenere del tutto assente il fumus del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. considerata l'impossibilità di ritenere e configurare un reato presupposto, attesa la presenza di un mero richiamo, nel provvedimento impugnato, ad ipotetiche condotte illecite commesse dallo stesso. Il ricorrente ha affermato come non possano essere ritenuti elementi rilevanti quelli desunti dall'ordinanza applicativa della custodia in carcere e come non possa essere ritenuto un valido criterio di valutazione quello riportato dal Tribunale del riesame secondo il quale "appare certamente sostenibile a livello logico che l'ingente somma di denaro in contanti rinvenuta .. possa costituire provento di attività illecite. Ciò è tanto più sostenibile in considerazione dei modesti redditi del Patitucci". 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato, ricorre infatti una articolata e completa motivazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato l'estrema significatività degli elementi accertati, ovvero occultamento della somma di denaro, mancanza di giustificazione in ordine al possesso della stessa, inattendibilità dei prossimi congiunti quanto alla provenienza della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto il provvedimento cautelare sufficientemente motivato riscontrando una correlazione tra l'ininterrotto e trentennale inserimento del Patitutcci in contesti di criminalità organizzata dell'area cosentina e la disponibilità di somma di denaro occultata all'interno di un giubbotto dallo stesso indossato al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Le valutazioni del Tribunale, pur articolate e puntuali quanto alla descrizione dei fatti che portavano al sequestro, non affrontano tuttavia in modo adeguato la considerazione dei presupposti previsti per legge in tema di sequestro preventivo, tanto da integrare una violazione di legge, per la presenza di una motivazione sostanzialmente apparente, in quanto correlata all'inosservanza di precise norme processuali. 2. In tema di sequestro preventivo è difatti costante l'orientamento secondo il quale "non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussunnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. "(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Tuttavia, nell'analizzare il provvedimento di sequestro, la verifica del giudice, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, deve incentrarsi su un'analisi che realizzi un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Va ribadito, peraltro, che nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Arnneli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. Deve, quindi, apparire verosimile, sulla base di elementi concreti, che un reato sia stato commesso e la correlazione deve emergere proprio quanto al reato richiamato nel provvedimento di sequestro. Il giudice deve enucleare, con riferimento all'ipotesi di reato richiamata, anche sommariamente, l'insieme degli elementi concreti che possano far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). 3. Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi sopra riportati con particolare riferimento all'ipotesi di reato richiamata negli atti presi in considerazione dal provvedimento, ovvero la fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. Se, infatti, dagli elementi riscontrati in sede di controllo è emersa certamente una situazione non limpida a carico del Patitucci, sia per il comportamento dallo stesso tenuto, che per la disponibilità, oggettivamente ingiustificata, di una consistente somma di denaro, tuttavia la motivazione non affronta compiutamente la considerazione del fumus commissi deliciti del delitto di riciclaggio. Non è, infatti, stata evidenziata in alcun modo la correlazione con un delitto presupposto specifico (non apparendo sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un controllo in sede di esecuzione di ordinanza di misura cautelare), neanche indicato o riportato nel provvedimento, al quale collegare la somma oggetto di sequestro. Difatti dal provvedimento non è possibile desumere né una imputazione provvisoria, né effettivamente alcun richiamo al reato presupposto, né la ricostruzione, quanto meno in via di ipotesi, di una attività di ostacolo all'identificazione conseguente all'aver collocato tale consistente somma di denaro all'interno del giubbotto. In tal senso, occorre richiamare, ribadendolo, il principio di recente affermato da questa Corte secondo il quale: "Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il "fumus" del delitto di cui all'art. 648- bis cod. pen. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia)". (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01); né è stata considerata in modo puntuale, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza su questo tema, la condotta di ostacolo all'identificazione, non apparendo allo stato sufficiente considerare come tale l'occultamento dei soldi all'interno di un giubbotto, sebbene sia evidente come una tale condotta possa ritenersi significativa, in mancanza di giustificazione, in ordine alla provenienza non lecita del denaro, anche nell'ambito di altre fattispecie criminose (Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454-01, Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01, Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263155-01, Rv. 263256-01, Sez.2, n. 48316 del 06/01/2015, Berlingieri, Rv. 265379-01, Sez. 2, n. 30625 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-02). È ben vero che la fase delle indagini in corso, la fluidità degli elementi emersi e oggetto di accertamento, rendono possibile una maggiore ampiezza nella considerazione dei dati oggettivi da valutare quanto alla ricorrenza del fumus commissi deliciti, ma nel caso in esame emerge una sostanziale genericità della motivazione quanto ai dati concreti richiamati, certamente significativi, ma non considerati in modo adeguato con riferimento alla fattispecie oggetto di accertamento (non essendo neanche allegata una imputazione provvisoria, né mai richiamato o evidenziato il reato presupposto o l'effettiva ricorrenza di una condotta di ostacolo all'identificazione), tanto da risolversi le argomentazioni poste in una motivazione, di fatto, apparente. In tal senso occorre considerare che un reato deve essere configurabile ed il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale rispetto alla prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della Pubblica accusa. È necessario quindi tener conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto alla finalità perseguita, nell'ambito di un effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.' Si è in tal senso affermato il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, P.M. in proc. Camerini, Rv. 237327-01; Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, C., Rv. 254526-01; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103-01; Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616-01). Occorre, dunque, che l'onere motivazionale sia adeguatamente affrontato e valorizzato anche nell'ambito di tali provvedimenti, tenuto conto dell'incisione di libertà fondamentali e beni costituzionalmente protetti quali la proprietà (nel caso in questione) o la libera iniziativa economica privata riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1, primo protocollo addizionale alla Conv. EDU, così come interpretato dalla Corte EDU. Una adeguata motivazione quanto alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale è requisito indispensabile perché il decreto di sequestro, volto a limitare il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si ponga nell'ambito dei limiti costituzionali e convenzionali al fine di un reale esercizio del controllo di legalità (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). 4. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto del G.i.p. di Catanzaro in data 10/05/2021 e dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di compete
Decreto Cassazione n. 20182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris