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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04613/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8540/ 20 17 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 05 , presso lo studio de lle a vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],per procura special e a margine de l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA]. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; OGGETTO Omologa accordo di composizione crisi da sovraindebitamento ex lege 2/2012.

Ud. 09/11/2022 CC Cron.

R.G.N.8540/2017 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale gestrice designata dall’Organismo di C omposizione della Crisi, intimate; avverso il decreto del Tribunale di Milano depositat o il 27.1.2017 nel procedimento ivi iscritto al n. 41/2016 r.g.sovr.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentò al Tribunale di Milanoun ricorso per l’omologazione di un accordo proposto ai suoi creditori per comporre la crisi da sovraindebitamento in cui si trovava a causa delle obbligazioni assunte quale garan te per i debiti di una società commerciale.

Fissata l’udienza ai sensi dell’art. 10 della legge n. 3 del 2012,la proposta fu approvata con una maggioranza del 63,09% dei crediti, ma il giudice delegato negò l’omologa sull’opposizione di due creditori ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), ravvisando un ostacolo insormontabile nella donazione alle figlie della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo , atto considerato dal giudice posto in esserein frode ai creditori.

Il ricorrente propose reclamo al collegio , contes tando l a qualificazione della donazione come atto in frode e ritenendo illegittima la valutazione della domanda secondo un parametro di meritevolezza soggettiva, previsto dalla legge sul sovraindebitamento solo per il consumatore e per la procedura riservata a questa figura di debitore (omologazione del piano del consumatore). [OSCURATO:PERSONA] respinse il reclamo , sia confermando le considerazioni ostative del giudice designato, sia rilevando, quale «ulteriore riflesso sulla esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda», che era stato proposto per i l creditoreipotecario un trattamento deteriore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenerein caso di liquidazione del patrimonio .

Contro tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

S i è costituitacon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , mentre sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], indicata dall’O.C.C. quale gestrice della crisi.

Nel termine di legge,prima della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 10, comma 3, legge n. 3 del 2012 e alla ivi prevista categoria degli “atti in frode” alla procedura di sovraindebitamento».

In sintesi , il ricorrente contesta che la donazione alle figlie della nuda proprietà possa essere qualificata comeatto in frode ai sensi della legge n. 3 del 2012, tenuto conto che di essa sono stati spontaneamente informati i creditori al momento della presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla legge n.3 del 2012 per essere stati svolto un giudizio di meritevolezza del debitore al quale la procedura azionata è sottratta».Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia applicato nel caso di specie la nozione di «meritevolezza» che si assume riferita, nella legge n. 3 del 2012, al solo consumatore e al procedimentodi omologazione del piano del consumatore.3.

Il terzo motivo denuncia«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, e art. 2901 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, in ordine alla portata dei poteri di controllo del tribunale e ai presupposti sulla scorta dei quali il decreto ha giudicato la donazione quale “atto in frode”».Si contesta al tribunale di avere di fatto anticipato, sottraendolo alla sua sede propria, il giudizio sulla azione revocatoria intentata da due creditori contro l’atto di donazione della nuda proprietà dell’immobile alle figlie.

4. Con il quarto motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 602 c.p.c.; 173 legge fall.; 7, 10 e 12 legge 3 del 2012; 1322 e 2901 c.c.; nonché agli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.».

Di nuovo si lamenta l’ impropria anticipazione del giudizio sull’azionerevocatoria – che solo dopo il su o accoglimento nella sed e propri a consente di agire in via esecutiva sul bene presso il terzo acquirente –e si contesta al tribunale la costruzione di un atto in frode basata su un ipotizzatocollegamento funzionale tra donazione e successivadomanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, con abbinato i l rilievo di profili di inammissibilità nonsollevati dalle parti.

5. Il quinto motivo è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico di conservazione degli atti giuridici e di economicità degli atti processuali ex artt. 1367 c.c., 111 Cost.».Il ricorrente ravvisa una contraddittorietà nel diniego di omologa espresso sulla base dei medesimi presupposti di fatto noti al momento deldecreto di avvio del procedimento e nuovamente censura l’anticipazione del giudizio sulle azioni revocatorie promosse contro la donazione della nuda proprietà, nonché la qualificazione della stessa come atto in frode.

6. Ilsesto motivo denuncia «falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione di norme imperative ex L. 3/2012 di principi costituzionali ex artt. 2, 13, 21, 24, 27, 32 e dell’intera ratio legis».Si contesta al tribunale di non «avere minimamente soppesato i diversi interessi, fra cui i diritti costituzionali a tutela di beni primari del dott. [OSCURATO:PERSONA] e il diritto dei creditori (di tutti i creditori) a escutere le garanzie fideiussorie e trovare soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito».

7. Infine, il settimo motivo riguarda la liquidazione delle spese di lite e censura la dedotta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in particolare del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014».

8. Conviene prendere le mosse dal quarto motivo, in quanto il suo esame permette di cogliere un aspetto della decisione impugnata che risulterà determinante anche per l’esito degli altri motivi, con la sola eccezione del settimo, senza che vengano in rilievole questioni relative alla definizione degli atti in frode e al la rilevanza della meritevolezza soggettiva nel le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (legge nel frattempo superata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, d.lgs. n. 14 del 2019, ma non esplicitamente abrogata e sicuramente applicabile, ratione temporis, nel caso di specie e in molti altri analoghi processi avviati prima dell’entrata in vigore del C.C.I.I.).

8.1. Il quarto motivo censura una parte della motivazione del decreto impugnato in cui sono espo ste due distinte rationes decidendi: il tribunale,da un lato, ha ribadi to la qualità di atto in frode della donazione della nuda proprietà, in particolare nei confronti del creditore ipotecario, il quale, per effetto dell’esdebitazione conseguente all’omologazione, avrebbe perso il diritto di soddisfarsi sulla nuda proprietà trasferita alle donatarie, «quantomeno per le somme eccedenti quelle offerte in sede di accordo»; dall’altro lato, ha ravvisato in ciò anche la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, in forza del quale «È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non esseresoddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione dellacollocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, av uto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai dirittisui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagliorganismi di composizione della crisi ».

Questa seconda ratio decidendicoglie un aspetto oggettivo (pregiudizio per il creditore ipotecario rispetto all’alternativa liquidatoria), che prescinde dalla qualificazione della donazione, sul piano dell’elemento soggettivo, come atto diretto a frodare i creditori; è autonomamente decisiva per l’esito del procedimento e non è attinta dagli altri motivi, sicché il rilievo della infondatezza di questo quarto motivo è sufficiente per determinare il rigetto del ricorso nel suo insieme, salvo quanto si dirà in seguito riguardo al settimo motivo.

8.2. Il ricorrente denuncia la violazione, in questa parte del decreto impugnato, degli artt. 602 c.p.c. e 2901 c.c., ma lo fa sull’errato presupposto che il ragionamento del tribunale sia basato sulla pendenza delle azioni revocatorie ordinarie contro la donazione proposte da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena S.p.A. e da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].; azioni che, invece, nel decreto sono menzionate solo di sfuggita e solo nella parte narrativa della motivazione (ai paragrafi 1 e 2) .

L’art. 602 c.p.c. prevede la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva anche nei confronti del terzo che sia titolare di diritti su «un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode».

La decisione del Tribunale di Milano non fa perno su quest’ultimo inciso (alienazione revocata), bensì su quello precedente (bene gravato da ipoteca).

Infatti, a ben vedere, il creditore ipotecario non ha interesse ad agire in revocatoria nei confronti della cessione del bene ipotecato da parte del debitore, potendo comunque espropriare quel bene, in virtù del diritto di sequela, anche nei confronti del terzo acquirente.

Viceversa, l’esdebitazione lo priva di una porzione del credito e, quindi, anche del potere di soddisfarsi –per la parte eccedente quanto oggetto della proposta di composizione – sul bene del terzo acquirente, che non è un coobbligato e non è debitore ad alcun titolo del creditore ipotecario, sicché non può valere, nei suoi confronti, la conservazione dei diritti verso i coobbligati disposta dall’art. 11, comma 3, della legge n. 3 del 2012.

In questo senso il tribunale ha correttamente affermato che l’omologazione dell’accordo avrebbe impedito al creditore ipotecario di «ulteriormente agire nei confronti delle terze proprietarie»; affermazione riferita all’azione esecutiva del creditore ipotecario e non certo alle azioni revocatorie di alcuni creditori (che, si ribadisce, la motivazione nemmeno menziona).

Del tutto fuori luogo è, pertanto, l’accusa al tribunale di avere sottratto alla sua sede propria il giudizio sulle azioni revocatorie, anticipandone l’esito, e di avere violato l’art. 602 c.p.c., che consente l’azione esecutiva al creditore che ha esercitato con successo l’azione revocatoria e non a quello che l’abbia soltanto avviata.

8.3. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso, che è tutto basato su questo equivoco di fondo, anche laddove ipotizza un vizio di ultra o extrapetizione, per avereil tribunale sindacato la convenienza dell’accordo, attestata nella relazione dell’O.C.C. (art. 9, comma 3-bis, lett. e, della legge n. 3 del 2012) e non contestata dai creditori.

Infatti, quello rilevato dal giudice a quo non è un mero profilo di convenienza, bensì un preciso requisito di ammissibilità della domanda, consistente nel rispetto del presupposto di legge perché sia consentito il soddisfacimento solo parziale dei crediti dotati di cause di prelazione e, in particolare, dei crediti ipotecari (art. 7, comma 1, già citato).

Ed è questo un requisito la cui mancanza è sicuramente rilevabile d’ufficio, come si desume dal successivo art. 10, comma 1, che impone al giudice di procedere con la fissazione d’udienza solo «se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9», dovendosi in caso contrario bloccare la domanda in limine, prima ancora di qualsiasi coinvolgimento dei creditori.

8.4. Né si può sostenere che la decisione del giudice designato sull’omologazione sia condizionata dalla precedente scelta di fissare l’udienza e di non bloccare subito la domanda o dall’attestazione favorevole dell’O.C.C., perché la legge non prevede preclusioni di questo tipo e, all’esito del coinvolgimento dei creditori, la cognizione sulla legittimità della domanda non può che essere ampia e integrale.

8.5. In definitiva, la motivazione del rigetto del reclamo da parte dei tribunale è basata su una ricostruzione del fatto che non è stata specificamente contestata e che non potrebbe essere sindacata in questa sede di legittimità, alla quale si associa il seguente principio di diritto, condivisibile e, a sua volta, non censurato nel ricorso: al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario «sia assicurato il pagamentoin misura non inferiore a quella realizzabile … in caso di liquidazione», di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui «realizzabile ... in caso di liquidazione» deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienatidal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo.

9. Come già anticipato, i motivi di ricorsodal primo al terzo, quinto e sesto s i rivelano a questo punto i nammissibili , perché volti ad ottenere la cassazione (della conferma) del diniego di omologazione, senza intaccare la sopra rilevata autonoma e sufficiente ratio decidendi del decreto impugnato, concentrandosi soltanto, sotto molteplici aspetti,sulla qualificazione come atto in frode della donazione della nuda proprietà alle figlie del ricorrente e sul connesso giudizio di non meritevolezzadel debitore rispetto al richiesto beneficio della esdebitazione.

10. Conserva, invece, una sua autonoma rilevanza il settimo motivo, in quanto volto a censurare soltanto la decisione sulle spese di lite e, in particolare, la quantificazione delle spese poste a carico del ricorrente: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in particolare del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014»

10.1. Sostiene il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese con riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni immobiliari (art. 11, comma 10, del D.M. 140 del 2012) e, per ciascuna delle due opponenti, sulla base del valore dei rispettivi crediti (art. 21, comma 2, del D.M. 55del 2014).

10.2. Il motivo è infondato, perché la fase del reclamo contro il diniego dell’omologa dell’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura schiettamente contenziosa e ha vistola contrappo sizione de l debitore, da un lato, e de i creditori che si sono opposti all’omologazione, dall’altro; pertanto , l’analogia dettata dall’art. 11, comma 10, del D.M. 140 del 2012 tra «procedure concorsuali» e «fase esecutiva relativa a beni immobili» si deve intendere riferita all’assistenza del creditore nella mera partecipazione al concorso.

11. Alrigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte: respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 6.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13,co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8540/ 20 17 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 05 , presso lo studio de lle a vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],per procura special e a margine de l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA]. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; OGGETTO Omologa accordo di composizione crisi da sovraindebitamento ex lege 2/2012. Ud. 09/11/2022 CC Cron. R.G.N.8540/2017 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale gestrice designata dall’Organismo di C omposizione della Crisi, intimate; avverso il decreto del Tribunale di Milano depositat o il 27.1.2017 nel procedimento ivi iscritto al n. 41/2016 r.g.sovr.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentò al Tribunale di Milanoun ricorso per l’omologazione di un accordo proposto ai suoi creditori per comporre la crisi da sovraindebitamento in cui si trovava a causa delle obbligazioni assunte quale garan te per i debiti di una società commerciale. Fissata l’udienza ai sensi dell’art. 10 della legge n. 3 del 2012,la proposta fu approvata con una maggioranza del 63,09% dei crediti, ma il giudice delegato negò l’omologa sull’opposizione di due creditori ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), ravvisando un ostacolo insormontabile nella donazione alle figlie della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo , atto considerato dal giudice posto in esserein frode ai creditori. Il ricorrente propose reclamo al collegio , contes tando l a qualificazione della donazione come atto in frode e ritenendo illegittima la valutazione della domanda secondo un parametro di meritevolezza soggettiva, previsto dalla legge sul sovraindebitamento solo per il consumatore e per la procedura riservata a questa figura di debitore (omologazione del piano del consumatore). [OSCURATO:PERSONA] respinse il reclamo , sia confermando le considerazioni ostative del giudice designato, sia rilevando, quale «ulteriore riflesso sulla esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda», che era stato proposto per i l creditoreipotecario un trattamento deteriore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenerein caso di liquidazione del patrimonio . Contro tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. S i è costituitacon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , mentre sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], indicata dall’O.C.C. quale gestrice della crisi. Nel termine di legge,prima della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 10, comma 3, legge n. 3 del 2012 e alla ivi prevista categoria degli “atti in frode” alla procedura di sovraindebitamento». In sintesi , il ricorrente contesta che la donazione alle figlie della nuda proprietà possa essere qualificata comeatto in frode ai sensi della legge n. 3 del 2012, tenuto conto che di essa sono stati spontaneamente informati i creditori al momento della presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla legge n.3 del 2012 per essere stati svolto un giudizio di meritevolezza del debitore al quale la procedura azionata è sottratta».Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia applicato nel caso di specie la nozione di «meritevolezza» che si assume riferita, nella legge n. 3 del 2012, al solo consumatore e al procedimentodi omologazione del piano del consumatore.3. Il terzo motivo denuncia«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, e art. 2901 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, in ordine alla portata dei poteri di controllo del tribunale e ai presupposti sulla scorta dei quali il decreto ha giudicato la donazione quale “atto in frode”».Si contesta al tribunale di avere di fatto anticipato, sottraendolo alla sua sede propria, il giudizio sulla azione revocatoria intentata da due creditori contro l’atto di donazione della nuda proprietà dell’immobile alle figlie. 4. Con il quarto motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 602 c.p.c.; 173 legge fall.; 7, 10 e 12 legge 3 del 2012; 1322 e 2901 c.c.; nonché agli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.». Di nuovo si lamenta l’ impropria anticipazione del giudizio sull’azionerevocatoria – che solo dopo il su o accoglimento nella sed e propri a consente di agire in via esecutiva sul bene presso il terzo acquirente –e si contesta al tribunale la costruzione di un atto in frode basata su un ipotizzatocollegamento funzionale tra donazione e successivadomanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, con abbinato i l rilievo di profili di inammissibilità nonsollevati dalle parti. 5. Il quinto motivo è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico di conservazione degli atti giuridici e di economicità degli atti processuali ex artt. 1367 c.c., 111 Cost.».Il ricorrente ravvisa una contraddittorietà nel diniego di omologa espresso sulla base dei medesimi presupposti di fatto noti al momento deldecreto di avvio del procedimento e nuovamente censura l’anticipazione del giudizio sulle azioni revocatorie promosse contro la donazione della nuda proprietà, nonché la qualificazione della stessa come atto in frode. 6. Ilsesto motivo denuncia «falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione di norme imperative ex L. 3/2012 di principi costituzionali ex artt. 2, 13, 21, 24, 27, 32 e dell’intera ratio legis».Si contesta al tribunale di non «avere minimamente soppesato i diversi interessi, fra cui i diritti costituzionali a tutela di beni primari del dott. [OSCURATO:PERSONA] e il diritto dei creditori (di tutti i creditori) a escutere le garanzie fideiussorie e trovare soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito». 7. Infine, il settimo motivo riguarda la liquidazione delle spese di lite e censura la dedotta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in particolare del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014». 8. Conviene prendere le mosse dal quarto motivo, in quanto il suo esame permette di cogliere un aspetto della decisione impugnata che risulterà determinante anche per l’esito degli altri motivi, con la sola eccezione del settimo, senza che vengano in rilievole questioni relative alla definizione degli atti in frode e al la rilevanza della meritevolezza soggettiva nel le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (legge nel frattempo superata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, d.lgs. n. 14 del 2019, ma non esplicitamente abrogata e sicuramente applicabile, ratione temporis, nel caso di specie e in molti altri analoghi processi avviati prima dell’entrata in vigore del C.C.I.I.). 8.1. Il quarto motivo censura una parte della motivazione del decreto impugnato in cui sono espo ste due distinte rationes decidendi: il tribunale,da un lato, ha ribadi to la qualità di atto in frode della donazione della nuda proprietà, in particolare nei confronti del creditore ipotecario, il quale, per effetto dell’esdebitazione conseguente all’omologazione, avrebbe perso il diritto di soddisfarsi sulla nuda proprietà trasferita alle donatarie, «quantomeno per le somme eccedenti quelle offerte in sede di accordo»; dall’altro lato, ha ravvisato in ciò anche la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, in forza del quale «È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non esseresoddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione dellacollocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, av uto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai dirittisui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagliorganismi di composizione della crisi ». Questa seconda ratio decidendicoglie un aspetto oggettivo (pregiudizio per il creditore ipotecario rispetto all’alternativa liquidatoria), che prescinde dalla qualificazione della donazione, sul piano dell’elemento soggettivo, come atto diretto a frodare i creditori; è autonomamente decisiva per l’esito del procedimento e non è attinta dagli altri motivi, sicché il rilievo della infondatezza di questo quarto motivo è sufficiente per determinare il rigetto del ricorso nel suo insieme, salvo quanto si dirà in seguito riguardo al settimo motivo. 8.2. Il ricorrente denuncia la violazione, in questa parte del decreto impugnato, degli artt. 602 c.p.c. e 2901 c.c., ma lo fa sull’errato presupposto che il ragionamento del tribunale sia basato sulla pendenza delle azioni revocatorie ordinarie contro la donazione proposte da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena S.p.A. e da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].; azioni che, invece, nel decreto sono menzionate solo di sfuggita e solo nella parte narrativa della motivazione (ai paragrafi 1 e 2) . L’art. 602 c.p.c. prevede la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva anche nei confronti del terzo che sia titolare di diritti su «un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode». La decisione del Tribunale di Milano non fa perno su quest’ultimo inciso (alienazione revocata), bensì su quello precedente (bene gravato da ipoteca). Infatti, a ben vedere, il creditore ipotecario non ha interesse ad agire in revocatoria nei confronti della cessione del bene ipotecato da parte del debitore, potendo comunque espropriare quel bene, in virtù del diritto di sequela, anche nei confronti del terzo acquirente. Viceversa, l’esdebitazione lo priva di una porzione del credito e, quindi, anche del potere di soddisfarsi –per la parte eccedente quanto oggetto della proposta di composizione – sul bene del terzo acquirente, che non è un coobbligato e non è debitore ad alcun titolo del creditore ipotecario, sicché non può valere, nei suoi confronti, la conservazione dei diritti verso i coobbligati disposta dall’art. 11, comma 3, della legge n. 3 del 2012. In questo senso il tribunale ha correttamente affermato che l’omologazione dell’accordo avrebbe impedito al creditore ipotecario di «ulteriormente agire nei confronti delle terze proprietarie»; affermazione riferita all’azione esecutiva del creditore ipotecario e non certo alle azioni revocatorie di alcuni creditori (che, si ribadisce, la motivazione nemmeno menziona). Del tutto fuori luogo è, pertanto, l’accusa al tribunale di avere sottratto alla sua sede propria il giudizio sulle azioni revocatorie, anticipandone l’esito, e di avere violato l’art. 602 c.p.c., che consente l’azione esecutiva al creditore che ha esercitato con successo l’azione revocatoria e non a quello che l’abbia soltanto avviata. 8.3. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso, che è tutto basato su questo equivoco di fondo, anche laddove ipotizza un vizio di ultra o extrapetizione, per avereil tribunale sindacato la convenienza dell’accordo, attestata nella relazione dell’O.C.C. (art. 9, comma 3-bis, lett. e, della legge n. 3 del 2012) e non contestata dai creditori. Infatti, quello rilevato dal giudice a quo non è un mero profilo di convenienza, bensì un preciso requisito di ammissibilità della domanda, consistente nel rispetto del presupposto di legge perché sia consentito il soddisfacimento solo parziale dei crediti dotati di cause di prelazione e, in particolare, dei crediti ipotecari (art. 7, comma 1, già citato). Ed è questo un requisito la cui mancanza è sicuramente rilevabile d’ufficio, come si desume dal successivo art. 10, comma 1, che impone al giudice di procedere con la fissazione d’udienza solo «se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9», dovendosi in caso contrario bloccare la domanda in limine, prima ancora di qualsiasi coinvolgimento dei creditori. 8.4. Né si può sostenere che la decisione del giudice designato sull’omologazione sia condizionata dalla precedente scelta di fissare l’udienza e di non bloccare subito la domanda o dall’attestazione favorevole dell’O.C.C., perché la legge non prevede preclusioni di questo tipo e, all’esito del coinvolgimento dei creditori, la cognizione sulla legittimità della domanda non può che essere ampia e integrale. 8.5. In definitiva, la motivazione del rigetto del reclamo da parte dei tribunale è basata su una ricostruzione del fatto che non è stata specificamente contestata e che non potrebbe essere sindacata in questa sede di legittimità, alla quale si associa il seguente principio di diritto, condivisibile e, a sua volta, non censurato nel ricorso: al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario «sia assicurato il pagamentoin misura non inferiore a quella realizzabile … in caso di liquidazione», di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui «realizzabile ... in caso di liquidazione» deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienatidal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo. 9. Come già anticipato, i motivi di ricorsodal primo al terzo, quinto e sesto s i rivelano a questo punto i nammissibili , perché volti ad ottenere la cassazione (della conferma) del diniego di omologazione, senza intaccare la sopra rilevata autonoma e sufficiente ratio decidendi del decreto impugnato, concentrandosi soltanto, sotto molteplici aspetti,sulla qualificazione come atto in frode della donazione della nuda proprietà alle figlie del ricorrente e sul connesso giudizio di non meritevolezzadel debitore rispetto al richiesto beneficio della esdebitazione. 10. Conserva, invece, una sua autonoma rilevanza il settimo motivo, in quanto volto a censurare soltanto la decisione sulle spese di lite e, in particolare, la quantificazione delle spese poste a carico del ricorrente: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in particolare del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014» 10.1. Sostiene il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese con riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni immobiliari (art. 11, comma 10, del D.M. 140 del 2012) e, per ciascuna delle due opponenti, sulla base del valore dei rispettivi crediti (art. 21, comma 2, del D.M. 55del 2014). 10.2. Il motivo è infondato, perché la fase del reclamo contro il diniego dell’omologa dell’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura schiettamente contenziosa e ha vistola contrappo sizione de l debitore, da un lato, e de i creditori che si sono opposti all’omologazione, dall’altro; pertanto , l’analogia dettata dall’art. 11, comma 10, del D.M. 140 del 2012 tra «procedure concorsuali» e «fase esecutiva relativa a beni immobili» si deve intendere riferita all’assistenza del creditore nella mera partecipazione al concorso. 11. Alrigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di legittimità, che si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 6.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13,co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de
Decreto Cassazione n. 04613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris