CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 10865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata con la sentenza impugnata, è, a sua volta, privo di specificità ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione con corretti argomenti logici e giuridici, evidenziando come l'appellante si fosse limitato ad enunciare generici principi di diritto, privi di riferimenti al caso di specie, agli elementi probatori raccolti e alle ragioni poste alla base della sentenza gravata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]