CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 15307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Roma — accogliendo l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero — in riforma del provvedimento di rigetto adottato dal giudice per le indagini preliminari, ha disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo c.d. impeditivo dell'appartamento ad uso ufficio sito in Roma, via Beverino 42. L'applicazione della misura cautelare reale trova titolo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale concernente una operazione distrattiva che ha interessato l'immobile sequestrato, consistita nel trasferimento del bene, in data 22 luglio 2016, dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 febbraio 2019, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] è amministratore (capo B dell'addebito provvisorio). 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del "dolo di concorso" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene il ricorrente che, ai fini della configurabilità del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice deve fornire non solo una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio d'insolvenza, ma anche una verifica della conoscenza della condotta altrui da parte del concorrente. Nella specie le argomentazioni della ordinanza impugnata sprigionerebbero la loro efficace esaustività unicamente nella prospettiva della punibilità degli amministratori della società fallita, senza nulla dire del coinvolgimento del ricorrente, il quale non poteva avere contezza della difficoltà nelle quali navigava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.,. D'altra parte la giurisprudenza di legittimità quando ha valutato l'assenza di corrispettivo come elemento sintomatico di una condotta distrattiva lo avrebbe fatto in relazione a casi peculiari, caratterizzati da peculiari anomalie, che sarebbero invece assenti nel caso in esame: viene in rilievo un'unica compravendita conclusa quasi tre anni prima della dichiarazione di fallimento; l'immobile non è stato venduto senza contropartita: il corrispettivo è stato liberamente concordato tra le parti ed era previsto nel rogito notarile, solo che non è stato ancora versato, situazione che, al limite, sarà suscettibile di tutela in sede civile. Il mancato pagamento del corrispettivo non potrebbe assurgere a indice di fraudolenza, trattandosi di posterius rispetto al fatto-reato. Peraltro, la mancanza di intenti frodatori si evincerebbe da quelle medesime circostanze che il giudice per le indagini preliminari aveva posto in evidenza nel rigettare l'istanza di sequestro; - la [OSCURATO:SOCIETA] italia s.r.l. ha sempre iscritto in bilancio il debito contratto verso la fallita;- la [OSCURATO:SOCIETA] era dotata di un patrimonio immobiliare capiente all'epoca della compravendita; Ds( - nalvi erano indici del fatto che Foria conoscesse l'effettiva gravità della situazione della venditrice e che si fosse rappresentato la possibilità del fallimento; - il bene era rimasto nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] anche dopo la dichiarazione di fallimento della venditrice, a distanza di un anno e mezzo dalla cessione di quote. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della ritenuta sussistenza del periculum in mora. Secondo il Tribunale del riesame la libera disponibilità del bene in capo a [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto protrarre o aggravare le conseguenze del reato per un duplice ordine di ragioni: il fatto che nel 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe mutato il proprio assetto proprietario mediante il trasferimento di quote a una società di diritto britannico, amministrata da una cittadina italiana; il tempo trascorso dalla compravendita dell'immobile dimostrerebbe che [OSCURATO:SOCIETA] non intende pagare il prezzo dell'immobile. Si tratterebbe, però, di profili distonici rispetto alle finalità proprie della cautela reale, considerato che: il bene oggetto del provvedimento deve caratterizzarsi per una sua intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione occasionale; non risultano elementi dai quali evincere una cointeressenza o una complicità del ricorrente con gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; sono trascorsi cinque anni dall'atto di compravendita e oltre due anni e mezzo dalla dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e l'immobile in questione si trova ancora nel patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]. L'argomento si riverbererebbe sul profilo del fumus poiché la giurisprudenza di legittimità ha escluso il concorso del terzo extraneus nel reato di bancarotta per distrazione, nel caso in cui questi, in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l'intraneus, abbia realizzato un comportamento autonomo tale da rendere di fatto irreversibile l'effetto distrattivo. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il 26 gennaio 2022 il difensore del ricorrente ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, note di replica al procuratore generale, con le quali rassegna le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] — persona sottoposta alle indagini per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale concorrente extraneus, nella veste di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] — impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in riforma del provvedimento di rigetto adottato dal giudice della cautela, ha disposto il sequestro preventivo c.d. impeditivo dell'appartamento ad uso ufficio sito in Roma, via Beverino 42 di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Il vincolo viene imposto al fine di evitare che la libera disponibilità del bene in capo a [OSCURATO:SOCIETA] aggravi o protragga le conseguenze del reato. 2.2. La misura cautelare reale trova titolo in una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B dell'addebito provvisorio), connessa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 19 febbraio 2019. L'operazione viene così ricostruita: - il 22 luglio 2016 la [OSCURATO:SOCIETA] vende l'immobile oggetto di sequestro alla [OSCURATO:SOCIETA] (costituita pochi mesi prima, il 24 marzo 2016); - il rogito notarile indica il prezzo di 365.000,00 euro, da versarsi "in una o più soluzioni e senza aggravio di interessi, entro e non oltre il 30 settembre 2016"; non viene costituita una ipoteca legale sul bene; a garanzia del pagamento del corrispettivo non vengono previste altre garanzie né una penale; l'acquirente viene immesso immediatamente nel possesso del bene; - la [OSCURATO:SOCIETA] ha versato solo un acconto di 2.000,00 euro il 15 giugno 2016, poi non paga più nulla, né gli amministratori di DH formulano richieste di pagamento negli anni successivi. 3. Il ricorrente articola due motivi con i quali denuncia violazione di legge sotto il profilo del fumus commissi delicti (primo motivo) e del periculum in mora (secondo motivo). 3.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692). 3.2. Al fine di inquadrare correttamente le problematiche giuridiche in rilievo è opportuno chiarire i connotati dell'istituto processuale in rassegna. L'art. 321, cod. proc. pen. prevede, al comma 1, il sequestro c.d. impeditivo, che va disposto «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro in rassegna consistono nel fumus commissi delicti e nel peri culum in mora. 3.2.1. Circa il primo requisito va ribadito, nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, riguardo alle misure cautelari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale - dei valori coinvolti. Come ha rilevato anche la Corte costituzionale (ord. n. 153 del 2007): «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure cautelari personali; ed il diverso metro del "fumus commissi delicti" in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». La verifica sul fumus non si arresta a un controllo meramente "cartolare" e formale, ma- ferma la necessità di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla effettiva fondatezza dell'accusa - richiede che il reato ipotizzato dall'accusa sia pertinente al caso concreto (per l'ampia disamina sul tema si rimanda a Sez. U n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.), potendo rilevarsi anche il difetto di elemento soggettivo, purché risulti «ictu oculi» (cfr. tra le tante Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521; Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Bedino, Rv. 242650; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336 che richiamano Corte cost. ord. n. 153 del 2007). 3.2.2. Il periculum in mora ricorre «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Come hanno spiegato le Sezioni Unite Innocenti (sentenza n. 12878 del 29/01/2003) il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. «presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico» e va, pertanto, disposto «nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati». 4. Nel caso in rassegna, le censure formulate dal ricorrente sono destituite di fondamento; non è ravvisabile alcuna violazione di legge nell'ordinanza impugnata che enuclea in modo adeguato il presupposto del fumus e quello del periculum, offrendo congruo apparato argomentativo a sostegno della decisione. 4.1. Sul fumus commissi delicti (primo motivo di ricorso). 4.1.1. Se si va alla sostanza dell'operazione del 22 luglio 2016, la proprietà del bene immobile è stato formalmente trasferito dalla [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita, alla [OSCURATO:SOCIETA], costituita pochi mesi prima, senza corrispettivo, dato che a fronte della somma di 365.00,00 euro ne sono stati versati solo 2.000,00. Come osserva il Tribunale del riesame: «la vendita di beni senza corrispettivo costituisce un caso davvero scolastico di bancarotta per distrazione». Invero, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta, integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale (Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016, Marzio, Rv. 268637; (Sez. 5, n. 46921 del 15 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237981; Sez. 5, n. 128 del 08/02/1968, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 107576). Il fatto che non si versi in una situazione di mero inadempimento viene tratta dalle peculiarità dell'operazione: non sono previste modalità chiare per il pagamento del prezzo; il venditore non si tutela in nessun modo dall'inadempimento (pag. 3 ordinanza riesame). 4.1.2. Il ricorrente incentra le proprie doglianze sul profilo "soggettivo" attinente alla configurabilità di un proprio concorso, come extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dagli amministratori della fallita e cita, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità sul tema della prova che deve assistere l'affermazione di responsabilità del concorrente extraneus, nella materia in rassegna. Si tratta di critiche distoniche rispetto alla nozione di fumus del reato che, come detto, non riguarda i gravi indizi di colpevolezza (manca quindi di pertinenza il richiamo alla prova rigorosa del concorso dell'extraneus), né richiede la dimostrazione del dolo, se non nei casi in cui l'elemento soggettivo difetti ictu ocull (situazione non configurabile nella specie). 4.2. Sul periculum in mora (secondo motivo di ricorso). 4.2.1. È pacifico che nella nozione di cosa pertinente al reato rientri il bene oggetto della distrazione punita dagli artt. 216, comma primo, n. 1, e 223 comma primo, legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati in motivazione). 4.2.2. Il Tribunale del riesame offre sul punto una motivazione che non può ritenersi inesistente o apparente. Nel 2020, dopo il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] ha mutato il proprio assetto con il trasferimento delle quote a una società di diritto britannico, amministrata da una cittadina italiana. In tale situazione la libera disponibilità del bene in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] può aggravare e protrarre le conseguenze del reato, determinando la definitiva sottrazione del relativo valore alla garanzia dei creditori e in primis dell'Erario. Una simile valutazione non si presta a censure riconducibili alla violazione di legge. 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces