CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 24945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6706/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] di Savoia n. 5, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Mantova, alla via P. Frattini n. 7, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e Numero registro generale 6706/2025 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 24945/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n. 872/2024, depositata il 18/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025. Il consigliere delegato Numero registro generale 6706/2025 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 24945/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6706/2025 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 24945/2025 Data pubblicazione 10/09/2025