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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09773/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERLOCUTORIA sul ricorso 14559/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Mercalli 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Roma, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, preso l'avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge -controricorrenti - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Roma che ha respinto l'opposizione avverso il decreto col quale il questore di Roma, a seguito del decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), del t.u. imm., ne aveva disposto il trattenimento presso il c.p.r. di [OSCURATO:PERSONA]; il Ministero dell'interno e il questore di Roma hanno replicato con controricorso, eccependo, in limine, il difetto della procura conferita al difensore, la quale, redatta su foglio separato e allegata al ricorso, non reca riferimenti al provvedimento che si intende impugnare, né al tipo di procedimento nel quale codesto è stato adottato; con recentissima ordinanza interlocutoria assunta nei procedimenti nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G. è stata rimessa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., la questione di massima di particolare importanza, peraltro già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica" (salvo che dal testo non si rilevi il contrario), anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ.; e in particolare in ordine alla effettiva portata della eventuale applicabilità del suddetto indirizzo nel caso in cui la procura stessa non contenga alcun riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, la sentenza impugnata e le parti processuali; la questione incide anche sul ricorso in esame, considerate le deficienze della procura a esso spillata; ne discende la necessità del rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite. p.q.m.

La Corte rinvia la causa e nuovo ruolo.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 2 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 14559/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Mercalli 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Roma, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, preso l'avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge -controricorrenti - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Roma che ha respinto l'opposizione avverso il decreto col quale il questore di Roma, a seguito del decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), del t.u. imm., ne aveva disposto il trattenimento presso il c.p.r. di [OSCURATO:PERSONA]; il Ministero dell'interno e il questore di Roma hanno replicato con controricorso, eccependo, in limine, il difetto della procura conferita al difensore, la quale, redatta su foglio separato e allegata al ricorso, non reca riferimenti al provvedimento che si intende impugnare, né al tipo di procedimento nel quale codesto è stato adottato; con recentissima ordinanza interlocutoria assunta nei procedimenti nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G. è stata rimessa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., la questione di massima di particolare importanza, peraltro già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica" (salvo che dal testo non si rilevi il contrario), anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ.; e in particolare in ordine alla effettiva portata della eventuale applicabilità del suddetto indirizzo nel caso in cui la procura stessa non contenga alcun riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, la sentenza impugnata e le parti processuali; la questione incide anche sul ricorso in esame, considerate le deficienze della procura a esso spillata; ne discende la necessità del rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite. p.q.m. La Corte rinvia la causa e nuovo ruolo. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 2 febbraio 2022.
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