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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29883/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33836-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 2045/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso , ai sensi dell'art. 9 della legge nr. 289 del 2002, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell'importo di C 23.896,41, oltre interessi come per legge; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr. 3185/34/16, depositata il 13/7/2013 e passata in giudicato il 24/672017. 3.In mancanza di adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all'Agenzia delle Entrate il pagamento dell'importo di C 23.896,41, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso .

Ric. 2019 n. 33836 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis cpc risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'ad 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge nr 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

2. Il motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1 L'art 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi".

Sulla base di tale norma il provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405 ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro il primo marzo 2010 e liquidate secondo Ric. 2019 n. 33836 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -3- l'ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 E' indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie. 2.3 Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.

In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). 2.4 Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in Ric. 2019 n. 33836 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -4- caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza. 2.5 II giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno dei principi enunciati, demandando al commissario ad acta di adottare i provvedimenti esecutivi del giudicato tributario mediante il pagamento da parte dell'Amministrazione della somma di € 23.896,41 senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'alt 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, nella determinazione del quantum debeatur adottando, all'esito, i provvedimenti consequenziali. 2.6 II ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente Commissione Tributaria della Regione Sicilia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33836-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 2045/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso , ai sensi dell'art. 9 della legge nr. 289 del 2002, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell'importo di C 23.896,41, oltre interessi come per legge; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr. 3185/34/16, depositata il 13/7/2013 e passata in giudicato il 24/672017. 3.In mancanza di adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all'Agenzia delle Entrate il pagamento dell'importo di C 23.896,41, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso . Ric. 2019 n. 33836 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis cpc risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'ad 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge nr 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni. 2. Il motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1 L'art 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi". Sulla base di tale norma il provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405 ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro il primo marzo 2010 e liquidate secondo Ric. 2019 n. 33836 sez. MT - ud. 08-07-2021 -3- l'ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 E' indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie. 2.3 Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). 2.4 Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in Ric. 2019 n. 33836 sez. MT - ud. 08-07-2021 -4- caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza. 2.5 II giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno dei principi enunciati, demandando al commissario ad acta di adottare i provvedimenti esecutivi del giudicato tributario mediante il pagamento da parte dell'Amministrazione della somma di € 23.896,41 senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'alt 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, nella determinazione del quantum debeatur adottando, all'esito, i provvedimenti consequenziali. 2.6 II ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente Commissione Tributaria della Regione Sicilia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 29883/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris